10.2009.244
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min 0.83 - max 1.13 gr per mille), recidivo; perdere la padronanza del veicolo a seguito dello stato psico-fisico alterato
12 ottobre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.244
Data decisione, Autorità:
12.10.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min 0.83 - max 1.13 gr per mille), recidivo; perdere la padronanza del veicolo a seguito dello stato psico-fisico alterato
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.244/GIS
DA
1693/2009
Bellinzona
12
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di
1. guida in stato di
inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.83 - max. 1.13 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel
2006 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida
sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro un palo
dell’illuminazione ivi esistente;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2
LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1693/2009
di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 8'250.- (ottomiladuecentocinquanta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
3.
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni,
decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 12 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 5 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, __________, autore
colpevole di:
1.1
guida in stato di
inattitudine,
per avere, a __________ il
18.12.2008
condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.83 - max. 1.13 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2006 per analogo reato;
1.2
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a __________ il
18.12
, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente
perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando
conseguentemente contro un palo dell’illuminazione ivi esistente;
2.
in caso di risposta affermativa
ai o ad uno dei precedenti quesiti, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere pronunciata la
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il __________?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr.,
art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 46 cpv. 2 CPS; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1.
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________ il 18.12.2008,
condotto l'autovettura Ford targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.83 - max. 1.13 grammi per mille), malgrado fosse già
stato condannato nel 2006 per analogo reato;
2.
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere,
a __________ il 18.12.2008,
circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la
padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente
contro un palo dell’illuminazione ivi esistente;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 110.- (centodieci), per un totale di
fr. 5'500.- (cinquemilacinquecento);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Non revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________
ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento), già comprese quelle del
decreto d’accusa.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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