10.2009.251
Guida nonostante la revoca della licenza di condurre
12 novembre 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.251
Data decisione, Autorità:
12.11.2009, PRPEN
Titolo:
Guida nonostante la revoca della licenza di condurre
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.251
DA
1828/2009
Bellinzona
12
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca,
per aver condotto l’autovettura
BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa n. DA 1828/2009
Fatti
di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 10
aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
1'300.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 12 novembre 2009,
al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante
invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza
con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa,
acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della
Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione
personale eseguiti dalla Pretura penale;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È
ACCU 1 autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca,
per avere, a __________ il __________
ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere
ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
guida senza licenza di condurre
o nonostante revoca,
per avere, a __________ il __________,
ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla
competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.
1'300.- (milletrecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Sezione della circolazione,
Camorino
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1’000.00 totale
complessivo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster