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Decisione

10.2009.251

Guida nonostante la revoca della licenza di condurre

12 novembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla pena pecuniaria di 10

aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

1'300.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusata;

indetto il dibattimento 12 novembre 2009,

al quale l’accusata non è comparsa, malgrado fosse stata convocata mediante

invio raccomandato del 9 novembre 2009, preannunciando nondimeno la sua assenza

con fax di data odierna, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa,

acquisiti gli atti formanti l’incarto del Ministero pubblico, l’incarto della

Sezione della Circolazione come pure gli accertamenti sulla situazione

personale eseguiti dalla Pretura penale;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È

ACCU 1 autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________

ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena le deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputata può essere

ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

guida senza licenza di condurre

o nonostante revoca,

per avere, a __________ il __________,

ed in altre località, in date precedenti imprecisate, condotto l’autovettura BMW targata __________ sebbene la licenza di condurre le fosse stata revocata dalla

competente Autorità amministrativa in data 1.09.2005 per un periodo indeterminato;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr.

1'300.- (milletrecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento).

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 1’000.00 totale

complessivo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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