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Decisione

10.2009.252

Circolare con la vettura alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

28 gennaio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

450.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 700.-,

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 7.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 28 gennaio 2010,

al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,

sentito il teste;

preso atto che prima del suo interrogatorio,

al prevenuto è stata prospettata, giusta l’art. 250 CPPT, la modifica del

decreto d’accusa in narrativa nel seguente testo corretto:

“per aver violato gravemente le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla

Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la

sua vettura, malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h”,

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la derubricazione del reato

in infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1

LCStr, ritenuto come dalla documentazione agli atti non si possa arguire in

modo certo che il superamento della velocità contestata al prevenuto sia stata

di 35 Km/h, mancando segnatamente una qualsivoglia documentazione attestante i

risultati della lettura dei dischi dell’odocronografo, rispettivamente circa

l’effettuazione del collaudo dell’apparecchio;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione,

per avere, a __________,

violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h. (dedotto il margine di

tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi

dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vi­gente

limite di 80 Km/h?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 1 LCStr., in

rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC,

art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, a __________,

violato le norme della circolazione, in particolare per aver circolato con la

vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi

dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vi­gente

limite di 80 Km/h;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1’200.-

(milleduecento);

1.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 440.—(quattrocentoquaranta), già comprese

quelle del decreto d’accusa.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Sezione della circolazione,

Camorino

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1200.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

fr. 40.00 testi

fr. 1640.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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