10.2009.252
Circolare con la vettura alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
28 gennaio 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.252
Data decisione, Autorità:
28.01.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.252
DA
1617/2009
Bellinzona
28
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di: grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1617/2009
Fatti
di data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
450.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 700.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 7.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 gennaio 2010,
al quale è comparso l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
sentito il teste;
preso atto che prima del suo interrogatorio,
al prevenuto è stata prospettata, giusta l’art. 250 CPPT, la modifica del
decreto d’accusa in narrativa nel seguente testo corretto:
“per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla
Polizia mediante visione dei dischi dell’odocronografo, con cui era munita la
sua vettura, malgrado il vigente limite di 80 Km/h”,
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, subordinatamente la derubricazione del reato
in infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1
LCStr, ritenuto come dalla documentazione agli atti non si possa arguire in
modo certo che il superamento della velocità contestata al prevenuto sia stata
di 35 Km/h, mancando segnatamente una qualsivoglia documentazione attestante i
risultati della lettura dei dischi dell’odocronografo, rispettivamente circa
l’effettuazione del collaudo dell’apparecchio;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, a __________,
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 115 Km/h. (dedotto il margine di
tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi
dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 LCStr., in
rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a cpv. 1 lett. b ONC,
art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a __________,
violato le norme della circolazione, in particolare per aver circolato con la
vettura Mercedes targata __________ alla velocità di 109 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante visione dei dischi
dell’odocronografo, con cui era munita la sua vettura, malgrado il vigente
limite di 80 Km/h;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1’200.-
(milleduecento);
1.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 440.—(quattrocentoquaranta), già comprese
quelle del decreto d’accusa.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Sezione della circolazione,
Camorino
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 40.00 testi
fr. 1640.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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