10.2009.254
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.10 - max 1.63), recidivo
5 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.254
Data decisione, Autorità:
05.11.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.10 - max 1.63), recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.254
DA
1911/2009
Bellinzona
5
novembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Stefano
Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, il 22
febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille)
malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille)
e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 20 aprile
Fatti
2009 n. DA 1911/2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta)
aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 13'500.- (tredicimalecinquecento), con l'avvertenza che in caso
di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 90 (novanta).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), ritenuto che in caso di mancato
pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneificio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura
penale il 2.07.2004.
Ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 5 novembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva
come la pena proposta dal Procuratore pubblico sia estremamente severa, vista
anche la difficile situazione economica dell’accusato; egli riconosce tuttavia,
rammaricandosene, che non avrebbe dovuto, quella mattina, mettersi alla guida
della sua autovettura dopo aver bevuto due birrini. L’imputato percepisce un
reddito mensile medio di fr. 3'000.- con cui deve far fronte agli oneri
ipotecari dell’abitazione, alle spese connesse alla proprietà, al debito
mantenimento delle figlie __________ e __________ nate in costanza di
matrimonio, così come ad un contributo alimentare per la terza figlia Alisa,
nata da una successiva relazione; a ciò vanno aggiunti i debiti contratti negli
scorsi anni nei confronti dello Stato a titolo di contributi alimentari
anticipati da parte dell’Ufficio del sostegno sociale per le figlie __________
e __________. Per queste ragioni chiede una riduzione della pena pecuniaria ad
un massimo di 60 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospese condizionalmente . Nel
caso in cui venisse per contro inflitta una pena pecuniaria senza sospensione
condizionale, chiede l’annullamento della multa; viceversa chiede che gli venga
imposta una multa massima di fr. 500.-.
Da ultimo, postula la non
revoca della sospensione condizionale della pena decretata nei suoi confronti
dalla Pretura penale in data 02.07.2004, poiché in contrasto con la
giurisprudenza di questa stessa corte (cfr. Sentenza Pretura penale 5 aprile
2008, inc. n. __________, consid. 22) ed inoltre rischierebbe di aggravare la
situazione personale ed economica dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, autore colpevole di:
1.1
guida in stato di inattitudine,
per avere,
a __________, il 22 febbraio
2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004
(alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato;
2.
In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli
deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere pronunciata la revoca
del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90
(novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla
Pretura penale il 02.07.2004?
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine,
per avere, a _______ , il 22
febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata ________ essendo in
stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille)
malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille)
e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.
2'400.- (duemilaquattrocento);
1.1
l’accusato è avvertito che
in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena
detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di
pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi
confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004, ma ne prolunga il periodo di
prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2'400.00 pena
pecuniaria
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 3'100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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