Lexipedia

Decisione

10.2009.254

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia min. 1.10 - max 1.63), recidivo

5 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. DA 1911/2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta)

aliquote giornaliere da fr. 150.- (centocinquanta) cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 13'500.- (tredicimalecinquecento), con l'avvertenza che in caso

di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 90 (novanta).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.- (duemila), ritenuto che in caso di mancato

pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneificio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 90 (novanta) giorni, decretata nei suoi confronti dalla Pretura

penale il 2.07.2004.

Ed inoltre 5. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 5 novembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 26 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto di accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rileva

come la pena proposta dal Procuratore pubblico sia estremamente severa, vista

anche la difficile situazione economica dell’accusato; egli riconosce tuttavia,

rammaricandosene, che non avrebbe dovuto, quella mattina, mettersi alla guida

della sua autovettura dopo aver bevuto due birrini. L’imputato percepisce un

reddito mensile medio di fr. 3'000.- con cui deve far fronte agli oneri

ipotecari dell’abitazione, alle spese connesse alla proprietà, al debito

mantenimento delle figlie __________ e __________ nate in costanza di

matrimonio, così come ad un contributo alimentare per la terza figlia Alisa,

nata da una successiva relazione; a ciò vanno aggiunti i debiti contratti negli

scorsi anni nei confronti dello Stato a titolo di contributi alimentari

anticipati da parte dell’Ufficio del sostegno sociale per le figlie __________

e __________. Per queste ragioni chiede una riduzione della pena pecuniaria ad

un massimo di 60 aliquote da fr. 30.- ciascuna, sospese condizionalmente . Nel

caso in cui venisse per contro inflitta una pena pecuniaria senza sospensione

condizionale, chiede l’annullamento della multa; viceversa chiede che gli venga

imposta una multa massima di fr. 500.-.

Da ultimo, postula la non

revoca della sospensione condizionale della pena decretata nei suoi confronti

dalla Pretura penale in data 02.07.2004, poiché in contrasto con la

giurisprudenza di questa stessa corte (cfr. Sentenza Pretura penale 5 aprile

2008, inc. n. __________, consid. 22) ed inoltre rischierebbe di aggravare la

situazione personale ed economica dell’accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, autore colpevole di:

1.1

guida in stato di inattitudine,

per avere,

a __________, il 22 febbraio

2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille) malgrado fosse già

stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille) e nel 2004

(alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato;

2.

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli

deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere pronunciata la revoca

del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90

(novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale il 02.07.2004?

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di

guida in stato di inattitudine,

per avere, a _______ , il 22

febbraio 2009, condotto l'autovettura Mitsubishi targata ________ essendo in

stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.63 grammi per mille)

malgrado fosse già stato condannato nel 2003 (alcolemia: 1.29 grammi per mille)

e nel 2004 (alcolemia: 1.96 grammi per mille) per analogo reato.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr.

2'400.- (duemilaquattrocento);

1.1

l’accusato è avvertito che

in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena

detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di

pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi

confronti dalla Pretura penale il 02.07.2004, ma ne prolunga il periodo di

prova di 2 (due) anni (art. 46 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2'400.00 pena

pecuniaria

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 3'100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster