10.2009.257
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo
19 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.257
Data decisione, Autorità:
19.10.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.257
DA
1599/2009
Bellinzona
19
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Stefano Devrel in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere condotto
l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato
nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________ il 21 dicembre 2008;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;;
perseguito con decreto d’accusa n. 599/2009 di
data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
3'750.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
4.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr.
1'500.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007, con
l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 30.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 19 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
. È ACCU 1 autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________,
condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Se deve essere revocato il beneficio
della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta)
aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr.
1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art.
36.
CPS).
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________,
condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);
condanna ACCU 1
1.
Alla pena pecuniaria di 50
(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
2'500.- (duemilacinquecento);
1.1
l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere
da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento)
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv.
1.
CPS), ma ne proroga il periodo di prova di un anno (cpv. 2).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr 1500.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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