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Decisione

10.2009.257

Condurre un'autovettura in stato di ubriachezza (alcolemia: in 1.30 - max 1.70); recidivo

19 ottobre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

3'750.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 4 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

4.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna per complessivi fr.

1'500.- decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007, con

l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 30.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 19 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

. È ACCU 1 autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________,

condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già

stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Se deve essere revocato il beneficio

della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta)

aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr.

1'500.- (millecinquecento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico

il 14.05.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art.

36.

CPS).

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida in stato di inattitudine,

per avere, a __________,

condotto l'autovettura Renault targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.30 - max. 1.70 grammi per mille) malgrado fosse già

stato condannato nel 2007 per analogo reato (alcolemia: 1.72 grammi per mille);

condanna ACCU 1

1.

Alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

2'500.- (duemilacinquecento);

1.1

l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere

da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna per complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento)

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 14.05.2007 (art. 46 cpv.

1.

CPS), ma ne proroga il periodo di prova di un anno (cpv. 2).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr 1500.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 400.00 spese

giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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