10.2009.259
Omettere di pagare gli alimenti stabiliti alla figlia
26 aprile 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.259
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, PRPEN
Titolo:
Omettere di pagare gli alimenti stabiliti alla figlia
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.259
DA
1809/2009
Bellinzona
26
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver
omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla figlia minorenne __________
(__________), e per essa CIVI 1 che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti
stabiliti con contratto per l'obbligo del mantenimento di minori __________
approvata dalla Commissione tutoria il __________, così da essere in arretrato
per complessivi fr. 45'631.80 (già dedotti i versamenti effettuati) per il periodo
__________2005 – __________2009;
fatti avvenuti a __________
nel periodo indicato;
reato previsto dall'art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 1809/2009
Fatti
di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a
complessivi fr. 2'400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di
giorni 10.
3.
Al versamento alla parte civile
CIVI 1 dell'importo di fr. 45'631.80, a titolo di risarcimento.
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 21 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 aprile 2010,
al quale l’accusato è comparso personalmente, con il difensore, DI 1, come pure
la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 novembre 2009 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale eccepisce,
preliminarmente, l’intempestività della querela, presentata in data __________,
il termine di tre mesi di cui all’art. 37 CPS essendo ampiamente scaduto; lo
stesso decorrerebbe, in effetti, dal __________, momento in cui l’ufficio
querelante sarebbe venuto a conoscenza dell’interruzione dei pagamenti,
rispettivamente dell’incapacità del suo assistito di far fronte agli stessi,
circostanza fatta presente con il suo scritto __________ agli atti; il
procedimento penale andrebbe pertanto annullato;
nel merito, chiede, in via
principale, il proscioglimento del suo assistito, tenuto conto dell’oggettiva
impossibilità dello stesso di far fronte al pagamento del contributo alimentare
stabilito, non avendo egli mai agito per malvolere: la sua situazione non gli
permetteva di pagare un contributo fissato senza prendere minimamente in
considerazione la sua situazione redditoria e il suo
fabbisogno, circostanza questa che, paradossalmente, aveva pure determinato
l’impossibilità per la Pretura di __________ di procedere alla modifica dello
stesso;
il suo assistito, che si
sarebbe sempre occupato coerentemente e costantemente della figlia, avrebbe
pagato regolarmente tutto ciò che poteva;
si oppone infine ad una
decisione sulle pretese civili in attesa di una verifica del conteggio
presentato che contempli pure i versamenti effettuati dall’accusato direttamente
alla madre, e ciò benché quest’ultima già beneficiasse dell’anticipo alimenti e
avesse ceduto all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il suo
credito; in via subordinata, chiede che la pena sia limitata a 10 aliquote
giornaliere da fr. 15.—;
sentita la parte civile, la quale, in
sostanza, sostiene che l’accusato, con cui i colloqui sarebbero stati
abbastanza difficili, avrebbe dovuto fare di più per trovare un’attività
professionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
. È ACCU 1 autore colpevole di:
trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per aver
omesso, a __________, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla
figlia minorenne __________ (__________2004), e per essa CIVI 1 che li anticipa
alla beneficiaria, gli alimenti stabiliti con contratto per l'obbligo del
mantenimento di minori __________2004 approvata dalla Commissione tutoria il __________2005,
così da essere in arretrato per complessivi fr. 45'631.80 (già dedotti i versamenti
effettuati) per il periodo __________2005 – __________2009;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese fatte valere dalla parte civile?
5.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 31, 217 cpv. 1 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara nulla l’azione penale
nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di
mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della
querela;
carica le
tasse e le spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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