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Decisione

10.2009.259

Omettere di pagare gli alimenti stabiliti alla figlia

26 aprile 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 20 aprile 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 40.- cadauna, corrispondenti a

complessivi fr. 2'400.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di

giorni 10.

3.

Al versamento alla parte civile

CIVI 1 dell'importo di fr. 45'631.80, a titolo di risarcimento.

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 21 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 aprile 2010,

al quale l’accusato è comparso personalmente, con il difensore, DI 1, come pure

la parte civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 novembre 2009 ha

rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale eccepisce,

preliminarmente, l’intempestività della querela, presentata in data __________,

il termine di tre mesi di cui all’art. 37 CPS essendo ampiamente scaduto; lo

stesso decorrerebbe, in effetti, dal __________, momento in cui l’ufficio

querelante sarebbe venuto a conoscenza dell’interruzione dei pagamenti,

rispettivamente dell’incapacità del suo assistito di far fronte agli stessi,

circostanza fatta presente con il suo scritto __________ agli atti; il

procedimento penale andrebbe pertanto annullato;

nel merito, chiede, in via

principale, il proscioglimento del suo assistito, tenuto conto dell’oggettiva

impossibilità dello stesso di far fronte al pagamento del contributo alimentare

stabilito, non avendo egli mai agito per malvolere: la sua situazione non gli

permetteva di pagare un contributo fissato senza prendere minimamente in

considerazione la sua situazione redditoria e il suo

fabbisogno, circostanza questa che, paradossalmente, aveva pure determinato

l’impossibilità per la Pretura di __________ di procedere alla modifica dello

stesso;

il suo assistito, che si

sarebbe sempre occupato coerentemente e costantemente della figlia, avrebbe

pagato regolarmente tutto ciò che poteva;

si oppone infine ad una

decisione sulle pretese civili in attesa di una verifica del conteggio

presentato che contempli pure i versamenti effettuati dall’accusato direttamente

alla madre, e ciò benché quest’ultima già beneficiasse dell’anticipo alimenti e

avesse ceduto all’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento il suo

credito; in via subordinata, chiede che la pena sia limitata a 10 aliquote

giornaliere da fr. 15.—;

sentita la parte civile, la quale, in

sostanza, sostiene che l’accusato, con cui i colloqui sarebbero stati

abbastanza difficili, avrebbe dovuto fare di più per trovare un’attività

professionale;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

. È ACCU 1 autore colpevole di:

trascuranza

degli obblighi di mantenimento

per aver

omesso, a __________, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare alla

figlia minorenne __________ (__________2004), e per essa CIVI 1 che li anticipa

alla beneficiaria, gli alimenti stabiliti con contratto per l'obbligo del

mantenimento di minori __________2004 approvata dalla Commissione tutoria il __________2005,

così da essere in arretrato per complessivi fr. 45'631.80 (già dedotti i versamenti

effettuati) per il periodo __________2005 – __________2009;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese fatte valere dalla parte civile?

5.

Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 31, 217 cpv. 1 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara nulla l’azione penale

nei confronti di ACCU 1 per titolo di trascuranza degli obblighi di

mantenimento in difetto del presupposto processuale della validità della

querela;

carica le

tasse e le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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