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Decisione

10.2009.26-1

Espropriazione formale - terreno escluso dalla zona edificabile - terreno d'attesa - valore venale e svalutazione

18 ottobre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel,

op. cit., ad art. 19 no. 87 e 88).

Ai fini dell’estimo devono essere considerate le eventuali possibilità di

miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art. 12 cpv. 1

Lespr), nonché le servitù attive e passive risultanti a RF al momento del

deposito dei piani (art. 14 cpv. 1 Lespr). Non è invece tenuto conto degli

aumenti e delle diminuzioni di valore derivanti dall’opera eseguita dall’ente

espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr).

3.2. L’indennità per espropriazione formale è stimata alla data dell’anticipata

immissione in possesso o, in difetto, alla data di emissione del giudizio di

estimo (art. 19 Lespr).

Qualora il fondo fosse stato colpito da pregressa espropriazione materiale la

data decisiva corrisponde invece all’entrata in vigore del vincolo che ne è

alla base (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 194; DTF 122

Considerandi

II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).

4.

4.1

Come già indicato, il mapp.

no. 185 è assegnato al territorio fuori

dalle zone edificabili ed è parzialmente

gravato da un vincolo AP-EP. In via preliminare occorre dunque esaminare

d’ufficio se sia stato oggetto di espropriazione materiale (DTF 116 Ib

35, 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68, I-1993 no. 53).

4.2

L’espropriazione materiale si avvera per effetto di un divieto o di una

restrizione particolarmente grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro

di un fondo tale da minare le facoltà essenziali derivanti dal diritto proprietà, specie quella di edificare. Anche una restrizione

secondaria può costituire espropriazione materiale quando coinvolga una cerchia

ristretta di proprietari o ne colpisca uno solo in maniera tale che, fosse loro

negato un indennizzo, sarebbero costretti a sopportare un sacrificio eccessivo

ed incompatibile con il principio della parità di trattamento. Nell’una e

nell’altra ipotesi è dato luogo ad indennizzo a condizione che l’atto limitativo

sia definitivo e che, al momento della sua adozione, l’area colpita fosse

edificabile o quantomeno potesse esserlo nell’immediato futuro. In altre parole

è necessario che l’instaurazione del vincolo precluda al proprietario una

concreta possibilità di miglior uso del fondo (Riva, op. cit., no.

123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 728 c. 2 e rinvii; RtiD II-2008

no. 55 c. 4.2).

4.3

Nel primo PR di __________, approvato il 30.5.1978, la zona edificabile in località __________

era circoscritta ad una fascia tra la strada cantonale ed il sottostante

sentiero. A valle di quest’ultimo già allora il piano istituiva un’ampia zona

AP-EP nella quale era incluso anche il mapp. no. 185 nel suo stato originario

precedente la procedura di raggruppamento terreni; tutto il resto del territorio

era attribuito alla zona residua ed a quella forestale. Con la revisione del PR

approvata nel 2000, la zona edificabile è stata leggermente ampliata

mantenendo, tuttavia, quale limite meridionale massimo il sentiero; l’area AP-EP

è stata ridotta ad una parte soltanto del mapp. no. 185 ed il comprensorio circostante

è rimasto inedificabile e boschivo.

Il PR frutto della revisione è il primo piano di utilizzazione conforme ai

precetti della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) entrata in

vigore il 1°.1.1980. Di conseguenza l’esclusione della particella dalla zona

edificabile, rispettivamente l’apposizione del vincolo, configurano una

cosiddetta non-attribuzione (DTF 122 II 326 c. 4c, 131 II 728 c. 2.3; RDAT

I-2001 no. 49 c. 2a) che di principio non attua i presupposti di un’espropriazione materiale e quindi

non dà luogo a risarcimento. Solo eccezionalmente un tale provvedimento può

avere effetti analoghi ad un’espropriazione, e cioè quando la situazione del

fondo ne avrebbe consigliato l’assegnazione ad una zona edificabile. Questo

potrebbe essere il caso qualora (cumulativamente) il fondo fosse edificabile o

quanto meno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse

compreso nel perimetro di un piano generale delle canalizzazioni conforme alla

legge (PGC o PGS) ed il proprietario avesse già investito somme considerevoli

in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure qualora il fondo

fosse situato in un territorio già largamente edificato; oppure ancora qualora

l’azzonamento favorevole fosse legittimato da motivi riconducibili al principio

della buona fede. E’ in ogni caso necessario che le circostanze concrete

permettano di ritenere che, al momento determinante, il proprietario potesse

contare sul fatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande

probabilità in un prossimo futuro (Riva, op. cit., no. 146-160; DTF

122.

II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a, 132 II 218 c. 2.2; RDAT II-2002 no. 75

c. 4.2).

4.4

Nella fattispecie in esame non si riscontrano elementi concreti che permettano

di concludere che nel 2000 il mapp. no. 185 si prestasse all’edificazione e

dovesse quindi essere assegnato ad una zona edificabile.

Anzitutto, pur disponendo di un accesso

sufficiente attraverso la strada di servizio, il fondo non era collegato alle

infrastrutture, specie alla canalizzazione per lo scarico dei liquami il cui

collettore principale corre lungo la strada cantonale. Un allacciamento verso

monte, seguendo il tracciato della strada di servizio o eventualmente attraversando

le proprietà private confinanti (previo ottenimento dei necessari diritti di

passo), avrebbe richiesto un impianto di pompaggio e, nel complesso, sarebbe

risultato finanziariamente oneroso. Già colpito da un previgente vincolo di

inedificabilità, il fondo era anche escluso dal perimetro del PGC approvato il 23.5.1977;

situazione che, per quanto possa interessare, è rimasta invariata nel PGS

approvato il 19.11.2007.

Discosta dall’abitato, la particella è da

sempre parte integrante di un territorio

intatto, inedificato ed inedificabile, che ha funzioni indipendenti dalle aree insediate

(cfr. documentazione fotografica). Sotto questo profilo la presenza di

costruzioni lungo la strada cantonale e di un singolo rustico riattato sull’altro

lato della strada di servizio non è decisiva poiché non è sufficiente a

conferire a quella zona lo statuto di comprensorio edificato in larga misura ai

sensi dell’art. 15 let. a LPT (sul concetto DTF 132 II 218 c. 4; RDAT

II-2002 no. 78 c. 3.1). La particella non costituiva neppure un tassello prevedibilmente necessario da destinare all’attività

edilizia privata e da urbanizzare entro quindici anni (art. 15 let. b LPT).

Vero è che, approvando la revisione, il Consiglio di Stato ha dichiarato la

zona edificabile di __________ “chiaramente sovradimensionata” e perciò ne ha verificato

l’estensione escludendo o limitando al minimo gli ampliamenti (cfr. ris. del

Consiglio di Stato dell’11.7.2000 p. 13-14). Un approccio che peraltro rispetta

il principio secondo cui, nel determinare il bisogno di zone edificabili,

occorre anzitutto sfruttare le riserve edilizie all’interno delle zone

edificabili esistenti le quali, se già sovradimensionate, potranno essere

ampliate solo se sussistono motivi imperativi (DTF 136 II 204).

Stando così le cose, il mapp. no. 185 non aveva carattere edilizio e l’espropriata

non poteva seriamente contare né sulla possibilità di edificare il fondo

nell’immediato futuro, né sulla sua attribuzione ad una zona edificabile. E non

risulta che il Comune le abbia mai fornito una qualsiasi garanzia vincolante in

questo senso. In definitiva il nuovo piano di utilizzazione ha semplicemente confermato

l’inedificabilità preesistente del terreno.

In mancanza di concrete aspettative edilizie, è pure da escludere che

l’espropriata abbia subito un sacrificio particolare incompatibile con il

principio della parità di trattamento (RtiD II-2008 no. 55 c. 4.4 e

rinvii).

Pertanto, non avendo mai avuto vocazione edilizia, il mapp. no. 185 non è stato oggetto di espropriazione

materiale.

5.

L’espropriata rivendica

un’indennità di fr. 180.-/200.- il mq poiché è del parere che la proprietà abbia

connotazione di terreno d’attesa e disponga di un potenziale edilizio ancora

tutto da sfruttare in futuro. Come già evidenziato nella sentenza del

28.5

, questa tesi non regge. La legislazione pianificatoria cantonale non

conosce il concetto di zona di attesa ma, semmai, quello di zona senza

destinazione specifica (art. 28 cpv. 2 let. n LALPT) nell’accezione di zona di riserva

ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LPT; quest’ultima è di natura transitoria ed in

sostanza è intesa a permettere all’autorità pianificatoria di differire la sua

decisione nell’attesa di togliere ogni eventuale dubbio in merito allo statuto

definitivo di una determinata area (RtiD II-2005 no. 15 c. 6.8.1). La

natura provvisoria e lo scopo stesso di questa zona, uniti all’obbligo di

pianificare (art. 2 cpv. 1 LPT), fanno sì che essa rappresenti l’eccezione e

possa entrare in linea di conto soltanto se, al momento dell’adozione del PR,

l’assetto finale di una determinata area non sia ancora definibile in ragione

di incertezze fondate dal profilo pianificatorio (RtiD I-2007 no. 24 c.

3.2

e rinvii). Questo non è certamente il caso per la proprietà __________ alla

quale, nel 2000, è stato conferito un assetto chiaro e definitivo. Non solo

l’accertato sovradimensionamento del PR ed i limiti del PGS escludono che nella

località __________ la zona edificabile possa essere ampliata, ma per di più il

Comune ha espressamente scartato l’eventualità che il mapp. no. 185 divenga edificabile nei prossimi cinquant’anni

(cfr. verbale 15.4.2010). Con il risultato che la possibilità di miglior uso vantata

dall’espropriata è del tutto priva di fondamento, ed inadeguata appare di

conseguenza anche l’indennità pretesa.

Assodato il carattere inedificabile del terreno, l’estimo non può che ispirarsi

ai prezzi liberamente pattuiti nel contesto di transazioni immobiliari

riguardanti terreni siti al di fuori della zona edificabile. L’indennità è

stimata con valuta attuale ritenuto che il recente consenso all’anticipata immissione in possesso precede di poco l’emissione

del presente giudizio (art. 19 Lespr). L’indagine, esperita come d’uso presso

l’Ufficio dei registri, copre tutte le transazioni stipulate dopo il 2003 che

possono essere così suddivise:

zone circostanti l’abitato di __________

- fr. 1.36 il mq per il mapp. no. 418 di

mq 2902, loc. __________ (iscr. a RF il 22.8.2003 al d.g. 115-S). Il fondo comprende

una superficie boschiva di mq 1996;

- fr. 10.50 il mq per una quota di ½ della

proprietà ai mapp. no. 447 e 453 di complessivi mq 6667, loc. __________ (iscr.

a RF il 10.11.2003 al d.g. 141-S). La proprietà comprende un rustico ed un

diroccato nonché una superficie boschiva di mq 2907;

- fr. 3.84 il mq per il mapp. no. 504 di

mq 590, loc. __________ (iscr. a RF il 21.11.2003 al d.g. 146-S);

- fr. 6.92 il mq per il mapp. no. 430 di

mq 13020, loc. __________ (iscr. a RF il 27.1.2005 al d.g. 11-S). La proprietà

comprende un rustico ed una superficie boschiva di mq 6371;

- fr. 47.37 il mq per il mapp. no. 10 di

mq 95, loc. __________ (iscr. a RF l’11.8.2006 al d.g. 68);

zona verso il Comune di __________

- fr. 4.- il mq per il mapp. no. 139 di

mq 10762, loc. __________ (iscr. a RF il 4.8.2006 al d.g. 66-S). La proprietà

comprende una cascina e una stalla, nonché una superficie boschiva di mq 6295;

zone verso il Comune di __________

- fr. 2.82 il mq per il mapp. no. 835 di

mq 25447, loc. __________ (iscr. a RF il 24.2.2005 al d.g. 38-S). Il fondo è

costituito per mq 20431 da superficie boschiva;

- fr. 3.- il mq per il mapp. no. 896 di

mq 8320, loc. __________ (iscr. a RF il 17.10.2007 al d.g. 120-S). La proprietà

comprende un diroccato ed una superficie boschiva di mq 5833;

- fr. 0.61 il mq per il mapp. no. 837 di

mq 5719, loc. __________ (iscr. a RF il 17.7.2008 al d.g. 5505). Il fondo è

costituito per mq 5369 da superficie boschiva;

- fr. 44.24 il mq per il mapp. no. 898

di mq 4069, loc. __________ (iscr. a RF il 30.5.2008 al d.g. 57-S). La

proprietà comprende un’abitazione ed un deposito, nonché una superficie

boschiva di mq 2873;

- fr. 1.97 il mq per il mapp. no. 756 di

mq 1520, loc. __________ (iscr. a RF il 12.3.2008 al d.g. 27-S). Il fondo conta

una superficie boschiva di mq 134;

bassa __________

- fr. 2.20 il mq per il mapp. no. 1151

di mq 20432, loc. __________ (iscr. a RF il 23.5.2006 al d.g. 34). La proprietà

comprende una cascina, una stalla ed un diroccato, nonché una superficie

boschiva di mq 11302;

comprensorio di __________ e dei __________

- fr. 33.11 il mq per i mapp. no. 1022 e

1279.

di complessivi mq 5135, loc. __________ (iscr. a RF il 23.7.2004 al d.g.

137). La proprietà comprende due rustici ed un diroccato, nonché una superficie

boschiva di mq 2891;

- fr. 2.97 il mq per il mapp. no. 1138

di mq 2785, loc. __________ (iscr. a RF il 6.10.2004 al d.g. 245-S). La

proprietà comprende una cascina;

- fr. 5.44 il mq per i mapp. no. 956,

959.

e 1268 di complessivi mq 6438, loc. __________ (iscr. a RF l’11.4.2005 al

d.g. 60-S). La proprietà comprende due stalle ed un diroccato;

- fr. 10.09 il mq per i mapp. no. 1044 e

1142.

di complessivi mq 29720, loc. __________ (iscr. a RF il 23.5.2004 al d.g.

73-S). La proprietà comprende un’abitazione ed un cassinello;

- fr. 179.89 il mq per il mapp. no. 1030

di mq 945, loc. __________ (iscr. a RF il 30.8.2005 al d.g. 127-S). La

proprietà comprende una cascina ed un ripostiglio;

- fr. 1.- il mq per il mapp. no. 1074 di

mq 545, loc. __________ (iscr. a RF il 30.8.2005 al d.g. 128-S);

- fr. 1.18 il mq per il mapp. no. 1062

di mq 4285, loc. __________ (iscr. a RF il 6.3.2006 al d.g. 13-S);

La località __________ è, tutto sommato, una zona

gradevole e ben esposta che, pur trovandosi oltre i margini dell’abitato di __________,

è facilmente e comodamente accessibile; il paese, i servizi comunali ed i mezzi

pubblici possono essere raggiunti in pochi minuti anche a piedi.

Ciò premesso, ai fini dell’estimo rivestono un’importanza marginale le

compravendite riguardanti terreni che, per situazione, non si prestano ad un

confronto adeguato: si allude, in particolare, ai fondi ubicati in località

montane o comunque ad una certa distanza dal nucleo poiché presentano

caratteristiche diverse, per accessi e posizione, da quelli ubicati nella zona __________;

alcuni sono anche edificati e perciò, essendo comprensivo della costruzione

esistente, il loro prezzo non ha valenza indicativa. Rimangono così alcune

transazioni che interessano le zone circostanti l’abitato con peculiarità

simili alla zona in esame. Tra queste spicca la compravendita del mapp. no. 10 di

cui non può essere tenuto conto: considerato che al proprietario appartengono,

oltre che il fondo confinante, anche altre particelle situate nelle immediate

vicinanze, è assai probabile che il prezzo sia stata influenzato da motivazioni

di natura soggettiva. Per il resto i valori si situano mediamente ben al di

sotto dei 10.- fr. il mq, soglia superata solo per l’acquisto di una quota dei mapp.

no. 447 e 453 sui quali sorgono un rustico ed un diroccato. In realtà la

constatazione che tale importo rappresenti un limite, valicato solo nel caso di

terreni già occupati con costruzioni, può essere estesa all’insieme delle

transazioni elencate, anche a quelle giudicate di secondaria importanza. In

sostanza, alla luce dei dati raccolti, ben difficilmente il valore di un fondo

agricolo a __________ potrebbe oggi superare fr. 10.- il mq. Conclusione che si

giustifica anche in base al fatto che le quotazioni agricole massime di ca. fr.

20.

-/30.- il mq sono generalmente riconosciute ai terreni migliori situati in

pianura.

Il mapp. no. 185 è un terreno prativo relativamente ampio e di forma regolare

accessibile su due lati, rispettivamente dalla strada di servizio e da un

sentiero. Potrebbe quindi senz’altro prestarsi all’agricoltura, ad esempio alla

coltivazione della vigna com’è il caso di alcuni fondi soprastanti;

sfruttamento che non è pregiudicato dalle poche rocce affioranti. Pertanto, considerato che il Tribunale non è vincolato

dalle conclusioni delle parti (art. 49 cpv. 1 Lespr) e deve attenersi alle

quotazioni di mercato (TRAM 50.2008.8-11 del 23.2.2009 c.3.3), l’indennità per

l’esproprio formale di mq 400 è fissata in fr. 10.- il mq.

6.

L’occupazione temporanea è un

provvedimento che, in ambito espropriativo, concorre all’attuazione dell’opera

ed è normalmente dettato da necessità di cantiere; concluso l’intervento il

sedime è da restituire ripristinato al proprietario. Esso comporta un’indennità

che è intesa a compensare il danno effettivo per il proprietario derivante

dalla limitazione d’uso provvisoria del bene, salvo che egli renda attendibile

un miglior uso ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 Lespr (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 39; RDAT

1989.

no. 76, I-1992 no. 45; DTF 109 Ib 273).

Di regola l’indennità annua riconosciuta

dalla prassi per terreni non edificabili ammonta a fr. 0.05 il mq (TE

22.11.2000

in re S./V., 10.5.2001 in re C./A.).

In concreto l’occupazione temporanea colpisce una superficie prativa di mq 110

per la quale non è ipotizzabile alcun miglior uso rispetto a quello attuale. Di

conseguenza l’indennità di fr. 1.- il mq offerta dal Comune, che è di gran

lunga superiore ai canoni giurisprudenziali e quindi favorevole all’espropriata,

può essere confermata.

7.

L’indennità rivendicata dall’espropriata

per titolo di deprezzamento della porzione residua non può essere accolta poiché

poggia, anch’essa, sulla premessa errata che la part. no. 185 possa essere

edificata in un prossimo futuro.

Secondo la giurisprudenza un terreno è suscettibile di svalutazione quando un’espropriazione parziale

comprometta l’uso ragionevole della porzione rimanente. Un’indennità ai sensi

dell’art. 11 let. b Lespr potrà così essere dovuta qualora il terreno

risultasse ridotto o deformato al punto da non poter più essere sfruttato

razionalmente secondo la sua destinazione, oppure fosse privato di vantaggi che

influiscono sul suo valore (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 181

ss; DTF 129 II 426 c. 3.1.2; RDAT II-1998 no. 27 c. 3.1).

In concreto tali requisiti non sono adempiuti. Infatti l’espropriazione non

preclude l’accesso alla porzione residua del fondo e non pregiudica la

possibilità di sfruttarla in modo ragionevole conformemente alla destinazione

assegnatale dal PR.

8.

Le indennità espropriative sono

completate con gli interessi al saggio usuale a decorrere dal 14.10.2010, data

in cui è stata accordata l’anticipata immissione in possesso (art. 52 cpv. 3

Lespr). Come stabilito dal Tribunale amministrativo federale, il saggio corrisponde

al tasso ipotecario di riferimento nei contratti di locazione che attualmente è

del 3%.

9.

La tassa di giustizia e le spese

sono a carico dell’ente espropriante (art. 73 cpv. 1 Lespr.). L’espropriata,

rappresentata da un legale, ha diritto alla rifusione delle ripetibili

commisurate alla consulenza offerta ed alle difficoltà poste dalla vertenza.

Per

i quali motivi

richiamata la

Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia 1. L’ente espropriante verserà all’espropriata le

seguenti indennità in relazione al mapp. no. 185:

- fr. 10.- il mq per l’espropriazione formale di mq 400

- fr. 1.- il mq/annui per l’occupazione temporanea di mq 110

oltre interessi al saggio usuale del 3% a decorrere dal 14.10.2010.

2.

La

domanda di indennità per titolo di svalutazione della frazione residua è

respinta.

3.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 1'000.-

sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriata

fr. 1'700.- per ripetibili.

4.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

5.

Intimazione a:

- RA 1

- RA 2

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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