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Decisione

10.2009.265

Circolare in diverse località ad una velocità eccessiva malgrado il vigente limite di 120 Km/h

18 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 90

cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a

cpv. 1 lett. c e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;

perseguito con

decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1807/2009 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna,

corrispondenti a complessivi fr. 4’500.-;

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 28 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 18 dicembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’interprete;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione per i fatti descritti

nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106

CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1807/2009 del 20 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di

fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 27 (ventisette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Sezione della circolazione,

Camorino

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 800.- multa

fr. 200.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 1200.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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