10.2009.265
Circolare in diverse località ad una velocità eccessiva malgrado il vigente limite di 120 Km/h
18 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.265
Data decisione, Autorità:
18.12.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare in diverse località ad una velocità eccessiva malgrado il vigente limite di 120 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.265
DA
1807/2009
Bellinzona
18
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di ripetute gravi infrazioni alle norme
della circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per avere circolato con la vettura Audi targata __________:
-
a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 145 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 100 Km/h;
-
a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 179 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio
radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
-
a __________, autostrada __________, il __________, alla velocità di 178 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore
munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite
direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 4a
cpv. 1 lett. c e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
perseguito con
decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1807/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.- cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 4’500.-;
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 dicembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’interprete;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
ripetute gravi infrazioni alle norme della circolazione per i fatti descritti
nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106
CP; 90 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1807/2009 del 20 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di
fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 800.-
(ottocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 27 (ventisette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800.- multa
fr. 200.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1200.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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