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Decisione

10.2009.266

Sparso, per negligenza, fuori dalle acque un'imprecisata quantità di carburante (diesel), perdita dovuta al filtro della nafta della sua vettura, provocando così un pericolo di inquinamento delle acqu

19 novembre 2009Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2048/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 80.-

(ottanta).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta),

con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 30 aprile 2009;

indetto il dibattimento 19 novembre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico

con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 70 cpv. 1 lett. a, 70

cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di infrazione

alla LF sulle protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 2048/2009 del 27 aprile 2009.

carica tasse e spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 300.- tassa

di giustizia

fr. 200.- spese

giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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