10.2009.268
Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille); effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invadere la corsia di contromano
1 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.268
Data decisione, Autorità:
01.12.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille); effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invadere la corsia di contromano
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.268
DA
1674/2009
Bellinzona
1
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr;
Fatti
2. infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso,
negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di
sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Subaru targata __________ condotta da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso
inverso. A seguito dell’urto, la vettura della CIVI 1 invadeva la corsia di
contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ condotta da LESA
1 il quale nulla ha potuto onde evitare la collisione;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90
cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,
34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10
cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 1674/2009 di
data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).
L'esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 aprile 2009 dalla parte civile CIVI 1;
indetto il dibattimento 1 dicembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore
della parte civile e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera
12.
ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato il reato di grave
infrazione alle norme della circolazione;
sentito il patrocinatore della parte
civile il quale chiede che l’accusato sia condannato, oltre che per guida in
stato di inattitudine, per grave infrazione alle norme della circolazione
secondo l’art. 90 cifra 2 LCStr; chiede pure fr. 2'500.- a titolo di
risarcimento per spese legali e fr. 1'000.- per coprire spese non riconosciute
dall’assicurazione;
sentito il difensore, il quale il quale
chiede, pur ammettendo che vi sia stata infrazione grave alle norme della
circolazione, la conferma del decreto di accusa; chiede pure che le richieste
della parte civile siano respinte integralmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
guida in stato di
inattitudine
1.2
infrazione grave,
subordinatamente semplice, alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la
pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di fr. 2'500.- come spese
legali e di fr. 1'000.- come spese non coperte dall’assicurazione.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,
125, 129, 144 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
3.
e 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1674/2009
del 6 aprile 2009, con la precisazione che l’accusato ha negligentemente invaso
la corsia di contromano delimitata dalla doppia linea di sicurezza.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
4'800.- (quattromilaottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese, ritenuto tuttavia che ACCU 1 le
verserà la somma di fr. 1'200.- come ripetibili per l’odierno dibattimento.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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