Lexipedia

Decisione

10.2009.268

Circolare in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.77 - max. 2.13 grammi per mille); effettuare una manovra di sorpasso, negligentemente invadere la corsia di contromano

1 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione,

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito, nell’effettuare una manovra di sorpasso,

negligentemente invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di

sicurezza scontrandosi conseguentemente con la vettura Subaru targata __________ condotta da CIVI 1 regolarmente sopraggiungente in senso

inverso. A seguito dell’urto, la vettura della CIVI 1 invadeva la corsia di

contromano scontrandosi conseguentemente con la vettura __________ condotta da LESA

1 il quale nulla ha potuto onde evitare la collisione;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90

cifra 1 LCStr. in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 2 e 3 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1, 10

cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa n. 1674/2009 di

data 6 aprile 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna,

corrispondenti a complessivi fr. 3'600.- (tremilaseicento).

L'esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 aprile 2009 dalla parte civile CIVI 1;

indetto il dibattimento 1 dicembre 2009,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore, il patrocinatore

della parte civile e la parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera

12.

ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

prospettato all’accusato il reato di grave

infrazione alle norme della circolazione;

sentito il patrocinatore della parte

civile il quale chiede che l’accusato sia condannato, oltre che per guida in

stato di inattitudine, per grave infrazione alle norme della circolazione

secondo l’art. 90 cifra 2 LCStr; chiede pure fr. 2'500.- a titolo di

risarcimento per spese legali e fr. 1'000.- per coprire spese non riconosciute

dall’assicurazione;

sentito il difensore, il quale il quale

chiede, pur ammettendo che vi sia stata infrazione grave alle norme della

circolazione, la conferma del decreto di accusa; chiede pure che le richieste

della parte civile siano respinte integralmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

guida in stato di

inattitudine

1.2

infrazione grave,

subordinatamente semplice, alle norme della circolazione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la

pretesa della parte civile che chiede il risarcimento di fr. 2'500.- come spese

legali e di fr. 1'000.- come spese non coperte dall’assicurazione.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 49, 106,

125, 129, 144 CP; 90 cifra 1 e 2, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

3.

e 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine e grave infrazione alle norme della circolazione per i

fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1674/2009

del 6 aprile 2009, con la precisazione che l’accusato ha negligentemente invaso

la corsia di contromano delimitata dalla doppia linea di sicurezza.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.

4'800.- (quattromilaottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 19 (diciannove) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese, ritenuto tuttavia che ACCU 1 le

verserà la somma di fr. 1'200.- come ripetibili per l’odierno dibattimento.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2000.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster