10.2009.269
Circolare con la vettura sulla corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e rientrare sulla sua normale corsia di marcia cozzando contro un'altra vettura; circolare con la vettura malgra
2 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.269
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura sulla corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza e rientrare sulla sua normale corsia di marcia cozzando contro un'altra vettura; circolare con la vettura malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.269
DA
1792/2009
Bellinzona
2
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da:
Avv. DI 1)
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________
sulla corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza. Accortosi
dell’errore, rientrava sulla sua normale corsia di marcia cozzando
negligentemente contro l’autovettura __________ targata __________ condotta da LESA
2 che procedeva nella sua stessa direzione di marcia;
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4
LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
Fatti
2. ripetuta guida senza licenza
di condurre o nonostante revoca,
per aver ripetutamente condotto
l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ il __________
e in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1792/2009 di
data 14 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 200.- (ducento) ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 9'000.- (novemila).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 27 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2009,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il difensore e l’interprete mentre
il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dal reato di ripetuta guida senza licenza di condurre o
malgrado la revoca; chiede pure il proscioglimento dal reato di grave
infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente solo una condanna
per infrazione semplice alle stesse con una multa di al massimo fr. 300.-;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
grave infrazione,
subordinatamente semplice, alle norme della circolazione
1.2
ripetuta guida senza
licenza di condurre o malgrado la revoca
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli 106 CP; 90 cifra 1 e 2, 95
cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di ripetuta
guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1792/2009 del 14 aprile 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per avere effettuato nella circolazione in
colonna una manovra di sorpasso di più veicoli senza avere la certezza di poter
rientrare tempestivamente, così che nel rientro ha colliso contro la vettura __________
targata __________ condotta da LESA 2 che procedeva nella sua stessa direzione
di marcia.
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 400.-
(quattrocento);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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