10.2009.270
Sorpasso a destra su sedime autostradale
3 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.270
Data decisione, Autorità:
03.12.2009, PRPEN
Titolo:
Sorpasso a destra su sedime autostradale
INCROCIO E SORPASSO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cf. 1 e 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.270
1923/2009
Bellinzona
3
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di infrazione grave alle norme della
circolazione,
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per avere, circolando con la vettura Mercedes targata TI __________, dopo aver fatto cenno tramite i segnali luminosi al
veicolo che lo precedeva di scansarsi dalla corsia di sorpasso poiché lui
stesso voleva sorpassare, siccome l’antistante vettura procedeva a sua volta ad
un sorpasso alla velocità di ca. 120 Km/h, dopo essere rimasto dietro alla stessa ad una distanza ravvicinata ed inadeguata di circa 5 metri, decideva di effettuare la manovra di sorpasso sulla destra di detto veicolo;
fatti avvenuti sul tratto
autostradale della __________ a __________, il __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35
cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile
2009 n. 1923/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere da fr. 390.- ciascuna, corrispondenti a
complessivi fr. 5'850.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 29 aprile 2009;
indetto il dibattimento 3 dicembre 2009,
al quale sono presenti l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettata all’accusato l’infrazione all’art.
29 cpv. 1 ONC (abuso degli avvisatori) e agli art. 12 cpv. 1 ONC in relazione
con l’art. 34 cpv. 4 LCStr (distanza insufficiente dal veicolo che precede) e
all’art. 4 cpv. 1 ONC in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr (velocità
inadeguata);
sentiti i testimoni;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore di
infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della circolazione per
Fatti
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 106 CP; 90 cifra 1 e 2
LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di infrazione
grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1923/2009 del 27 aprile 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
alle norme della circolazione per avere circolato con la vettura Mercedes
targata TI __________ sul tratto autostradale della __________ in territorio di
__________ il __________ abusando degli avvisatori ottici e circolando a
velocità inadeguata e a distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva,
tanto da essere costretto a una repentina manovra di spostamento a destra per
evitare la collisione con lo stesso.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 250.-
(duecentocinquanta);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.-.
carica allo Stato tasse e spese
rimanenti.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.- multa
fr. 50.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 350.- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 250.- tassa
di giustizia
fr. 50.- spese
giudiziarie
fr. 30.- testi
fr. 330.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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