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Decisione

10.2009.272

Esercitare illegalmente la prostituzione senza richiedera alla Polizia il necessario permesso e soggiornare illegalmente

25 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 1'500.-, corrispondente a 50 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento,

la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr.

50.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 giugno 2009,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

esercizio illecito della

prostituzione

1.2

infrazione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.3

contravvenzione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

1.4

soggiorno illegale

1.5

attività lucrativa senza

autorizzazione

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP; 23 cpv. 1

LDDS, 23 cpv. 6 LDDS; 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione, infrazione alla LF concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri (soggiorno illegale), contravvenzione alla LF

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, soggiorno illegale e

attività lucrativa senza autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1914/2009 del 17 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 50

(cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.

1.500

- (millecinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 369 CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro

la dichiarazione di

contumacia.

avverte la condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 700.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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