10.2009.274
Diffamazione
10 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.274
Data decisione, Autorità:
10.12.2009, PRPEN
Titolo:
Diffamazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2009.274
1592/2009
Bellinzona
10
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 casalinga,
prevenuta colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, a __________
e __________, pubblicando sul settimanale "__________" una lettera in
cui affermava "In tutto questo è pure implicato l'avvocato __________ con
studio a __________, mio legale nella causa in questione che in fatto di
bugie può viaggiare a braccetto di....", comunicando con un terzo,
incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole e in particolare
di mentire;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 173
CP;
perseguita con decreto d’accusa del 30 marzo
Fatti
2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2009,
al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte
civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106, 173
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.
300.
- (trecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.-
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.- multa
fr. 100.- tassa
di giustizia
fr. 100.- spese
giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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