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Decisione

10.2009.274

Diffamazione

10 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1592/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 300.-, corrispondente a 5 aliquote da fr. 60.-.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;

indetto il dibattimento 10 dicembre 2009,

al quale è comparsa l’accusata personalmente e la patrocinatrice di parte

civile, mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 ottobre 2009 ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentita da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34, 42, 47, 106, 173

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di

diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. 1592/2009 del 30 marzo 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr.

300.

- (trecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.-

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.- multa

fr. 100.- tassa

di giustizia

fr. 100.- spese

giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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