10.2009.275
Apostrofare coi termini di "puttana, slava di merda" offendendo l'onore; incutere spavento e timore a una persona
11 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.275
Data decisione, Autorità:
11.12.2009, PRPEN
Titolo:
Apostrofare coi termini di "puttana, slava di merda" offendendo l'onore; incutere spavento e timore a una persona
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2009.275
10.2009.276
10.2009.290
DA
2039/2009
DA
2040/2009
DA
2041/2009
Bellinzona
11
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 3
DI 1)
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria,
per
avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di
vicinato, apostrofandola coi termini di “puttana, slava di merda”, offeso
l’onore di LESA 1;
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177
CP
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile
2009 n. 2039/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento),
corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
ACCU 2
prevenuto colpevole di ingiuria,
per avere, a __________, il __________,
durante un diverbio per questioni di vicinato concernente il di lui fratello ACCU
1.
apostrofandola con termini ingiuriosi, offeso l’onore di LESA 1
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile
2009.
n. 2041/2009 del AINQ 1, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento),
corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
ACCU 3
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, il __________,
durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola con la frase
“stai zitta tu slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;
2.
minaccia,
per avere, nelle surriferite
circostanze, avvicinandosi minacciosamente e alzando la mano facendo il gesto
di volerla colpire, incusso spavento e timore a LESA 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e luogo;
reati previsti dagli artt. 177
e 180 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 27 aprile
2009.
n. 2040/2009 del DI 1, , che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 450.-
(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-
(trenta).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-
(cinquanta).
viste le opposizioni ai decreti di
d’accusa interposte tempestivamente in data 30 aprile 2009 e 7 maggio 2009;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2009,
al quale sono comparsi gli accusati ACCU 1, ACCU 3 e il difensore;
proceduto nelle forme contumaciali nei
confronti di ACCU 2;
accertate le generalità degli accusati
presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli
accusati presenti;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento dei suoi assistiti;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole di
ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se ACCU 2 è autore colpevole di
ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3.
Se ACCU 3 è autrice colpevole
di:
3.1
ingiuria
3.2
minaccia
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
4.
Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 177, 180 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1 ACCU 2,
dall’imputazione di ingiuria
per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 2039/2009 e 2041/2009 del 27
aprile 2009.
proscioglie ACCU
3.
dalle
imputazioni di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. 2040/2009 del 27 aprile 2009.
carica tasse e spese allo Stato,
il quale rifonderà a ACCU 1 ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 350.- ciascuno per
ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico Stato
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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