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Decisione

10.2009.275

Apostrofare coi termini di "puttana, slava di merda" offendendo l'onore; incutere spavento e timore a una persona

11 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 177

CP

perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile

2009 n. 2039/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento),

corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

ACCU 2

prevenuto colpevole di ingiuria,

per avere, a __________, il __________,

durante un diverbio per questioni di vicinato concernente il di lui fratello ACCU

1.

apostrofandola con termini ingiuriosi, offeso l’onore di LESA 1

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 177

CP;

perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile

2009.

n. 2041/2009 del AINQ 1, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento),

corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

ACCU 3

prevenuta colpevole di 1. ingiuria,

per avere, a __________, il __________,

durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola con la frase

“stai zitta tu slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;

2.

minaccia,

per avere, nelle surriferite

circostanze, avvicinandosi minacciosamente e alzando la mano facendo il gesto

di volerla colpire, incusso spavento e timore a LESA 1;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e luogo;

reati previsti dagli artt. 177

e 180 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 27 aprile

2009.

n. 2040/2009 del DI 1, , che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 450.-

(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-

(trenta).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.-

(cinquanta).

viste le opposizioni ai decreti di

d’accusa interposte tempestivamente in data 30 aprile 2009 e 7 maggio 2009;

indetto il dibattimento 11 dicembre 2009,

al quale sono comparsi gli accusati ACCU 1, ACCU 3 e il difensore;

proceduto nelle forme contumaciali nei

confronti di ACCU 2;

accertate le generalità degli accusati

presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli

accusati presenti;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento dei suoi assistiti;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ACCU 2 è autore colpevole di

ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

3.

Se ACCU 3 è autrice colpevole

di:

3.1

ingiuria

3.2

minaccia

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

4.

Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 177, 180 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 ACCU 2,

dall’imputazione di ingiuria

per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 2039/2009 e 2041/2009 del 27

aprile 2009.

proscioglie ACCU

3.

dalle

imputazioni di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. 2040/2009 del 27 aprile 2009.

carica tasse e spese allo Stato,

il quale rifonderà a ACCU 1 ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 350.- ciascuno per

ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico Stato

fr. 200.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 400.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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