10.2009.278
Furto, ingiuria e rottura di sigilli
26 gennaio 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2009.278
Data decisione, Autorità:
26.01.2010, PRPEN
Titolo:
Furto, ingiuria e rottura di sigilli
FURTO
INGIURIA
ROTTURA DI SIGILLI
art. 139 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 290 CPS
Incarto
n.
10.2009.278
1769/2009
Bellinzona
26
gennaio 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: avv. __________,
Lugano)
prevenuto colpevole di 1. furto,
per
avere, a __________, in data 16 luglio 2003, per procacciarsi un indebito
profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di CIVI 1, cinque
quadri (litografie), due vasi giapponesi, 1 PC portatile, due accendini d’oro
Du Pont, le chiavi della vettura Ferrari, le chiavi del motociclo Ducati e le
chiavi della vettura Honda, la scheda dell’impianto satellitare, il telecomando
del garage e documentazione cartacea varia (refurtiva di valore imprecisato
quantificato dalla parte civile in CHF 60'000.- circa, valore non comprovato;
refurtiva in parte recuperata e restituita all’amministratrice unica delle
società __________ SA affittuaria dell’appartamento di __________);
2. ingiuria,
per avere, a Pambio Noranco, in data 13
agosto 2005, offeso l’onore di LESA 1, agente della Polizia della città di
Lugano, con epiteti vari tra i quali “coglione”, “pezzo di merda”, “vai a
fare un culo” e “deficiente”;
3. rottura di
sigilli,
per
avere, a __________ in data 16 luglio 2003, rotto e reso inefficace un sigillo
ufficiale apposto dall’Ufficio Esecuzione e Fallimenti, per rinchiudere o
identificare una cosa, all’appartamento in uso a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139
cifra 1, 177 e 290 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1769/2009 di
data 14 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla pena
pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta)
aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedurre gli 8 (otto) giorni di carcere
preventivo sofferto.
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
Considerandi
2.
Alla multa di
fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,
la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni
(art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la
parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura
civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 400.-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 gennaio 2010,
al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore, mentre il Procuratore
pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n°1 e 3 e che sia
mandato esente da pena per l’imputazione n° 2 in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
furto
1.2
ingiuria
1.3
rottura di sigilli
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede
il pagamento della somma di fr. 1'506.40 oltre interessi al 5% dal 17
dicembre 2009 per spese di patrocinio e il rinvio al competente foro
civile per le ulteriori pretese.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che è stata chiesta dal
Procuratore pubblico la motivazione scritta della sentenza;
considerato in fatto ed in diritto
che ACCU 1 è cittadino d’origine
svizzera nato e cresciuto in Argentina, paese che ha lasciato una ventina di
anni fa per trasferirsi nel Canton Ticino con tutta la sua famiglia;
che nei primi anni di
permanenza nel nostro Cantone è stato maestro di ginnastica, poi ha lavorato
presso una palestra ed ora fa l’esercente con un salario di fr. 2'300.- netti
al mese, senza poter disporre di altre entrate con la conseguenza che per
vivere deve unire le forze con la sua attuale compagna, con la quale risiede in
un appartamento a __________;
che a monte dei reati qui
imputatigli vi è la conoscenza con CIVI 1, cittadino argentino già residente a __________,
che gli era stato presentato da suo fratello __________, attivo professionalmente
nel mondo del calcio come procuratore di calciatori argentini;
che in sostanza tra il 2001 e
il 2002 i tre si erano accordati - a mo’ di investimento - per portare a __________,
approfittando della gravissima crisi economica in Argentina, dei bravi e
giovani giocatori argentini con lo scopo di trarne profitto in un secondo tempo
vendendoli a club più prestigiosi;
che nell’ambito di tale accordo
CIVI 1 doveva finanziare interamente il salario e le spese dei giocatori, che
non pesavano quindi sulle casse del club di confine, mentre l’accusato doveva da
parte sua controllare quotidianamente che i talentuosi argentini (militanti in
patria nella massima serie, oltre che al capocannoniere della serie cadetta) andassero
a scuola, si comportassero bene, frequentassero gli allenamenti e si
presentassero alle partite;
che in contropartita ACCU 1,
avrebbe ricevuto una percentuale del prezzo di vendita dei giocatori, mentre la
rimanenza sarebbe stata suddivisa fra CIVI 1, __________ e il calciatore
stesso;
che i rapporti dell’accusato con
CIVI 1 si sono gravemente deteriorati con l’andar del tempo e in particolare nelle
settimane prima dei fatti in quanto è emerso che questi, oltre a non trattare
nel dovuto modo i giocatori, non avrebbe rispettato gli impegni finanziari assunti,
ritenuto altresì che le sue società anonime con sede in Ticino si trovavano in
grosse difficoltà di liquidità tanto è vero che i parecchi debiti hanno poi
portato alla loro chiusura;
che i giocatori argentini, in
particolare a seguito dell’atteggiamento di CIVI 1, al termine del campionato -
pur avendo fornito ottime prestazioni, tanto da portare in pompa magna il __________
alla promozione - non sono stati venduti e quindi non vi è stato alcun guadagno
per nessuno, ivi compreso l’accusato, che oltretutto si è visto sfumare la
remunerazione per il lavoro effettuato lungo tutto il corso dell’anno;
che tuttavia CIVI 1, partito
per l’estero dopo la conclusione del campionato, aveva promesso che al rientro,
grazie alla conclusione di un grosso affare, avrebbe sistemato tutte le sue
pendenze finanziarie nel nostro Cantone e avrebbe versato diverse decine di
migliaia di franchi anche all’accusato;
che in realtà nei giorni
immediatamente precedenti i fatti la situazione del CIVI 1 e in particolare delle
sue società in Ticino stava precipitando, come emerge dagli atti in modo
inequivocabile tanto più che erano stati apposti i sigilli alla sua residenza
di __________ da parte dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Lugano;
che in aula è del resto emerso -
per bocca della difesa - che CIVI 1 sembrerebbe avere in corso più d’una
inchiesta penale, ma la cosa non ha potuto essere verificata anche a seguito
dell’assenza del Procuratore pubblico e dell’interessato, che si trova,
verosimilmente, in Sudamerica;
che in concreto per quel
che riguarda il primo reato imputato a ACCU 1, ovverossia il furto del 16
luglio 2003 che sarebbe stato perpetrato a __________ a danno di CIVI 1, si
deve innanzitutto dire che effettivamente l’accusato e la nipote di CIVI 1,
tale __________, cittadina argentina e all’epoca in Svizzera per un periodo di
vacanza, con alloggio in un appartamento a __________ a spese dello zio - hanno
effettivamente asportato gli oggetti menzionati dal decreto di accusa dalla
residenza del cittadino argentino;
che tuttavia ad un’attenta
lettura di tutta la documentazione agli atti e per quanto emerso in sede
dibattimentale, a prescindere dal valore effettivo degli oggetti che non è
stato stabilito, questo giudice non ha sufficiente certezza - anche alla luce
del ruolo poco chiaro avuto nella vicenda dal CIVI 1 stesso, assente dalla
Svizzera in quei frangenti - che l’accusato abbia agito con la volontà di
appropriarsi degli oggetti sottratti, rispettivamente non è provato l’indebito
arricchimento;
che di conseguenza ACCU 1 nel
dubbio non può essere ritenuto colpevole di furto, seppur egli stesso si sia
reso conto a posteriori, a prescindere dalla rilevanza penale, di aver
“sbagliato” ad agire come ha agito;
che per quanto riguarda la
rottura dei sigilli avvenuta nella medesima circostanza del furto imputato
all’accusato va detto che anche qui non vi è sufficiente certezza che sia stato
ACCU 1 ad agire in prima persona;
che infatti l’imputato nega di
aver ideato la commissione del reato in oggetto e addossa la colpa alla nipote
del CIVI 1 __________, la quale del resto era l’unica a possedere le chiavi per
accedere all’immobile ed era presente in loco unitamente al ACCU 1 quel giorno;
che tutt’al più l’accusato avrebbe
potuto essere ritenuto colpevole per complicità, ma tale modalità di
partecipazione non può essergli ascritta non essendogli stata prospettata;
che in relazione
all’episodio del 13 agosto 2005 avvenuto a Pambio Noranco - per il quale si
rimprovera all’accusato di aver offeso l’onore di LESA 1, agente della Polizia
della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali “coglione”, “pezzo di
merda”, “vai a fare un culo” e “deficiente” - ACCU 1 ha ammesso parzialmente i
fatti, ritenuto come perlomeno ha proferito il primo degli epiteti in questione;
che egli giustifica il suo
comportamento con il fatto di essere stato provocato dall’agente di polizia, il
quale lo avrebbe aggredito verbalmente con tono di voce inadeguato alla situazione,
dandogli peraltro del tu;
che tuttavia agli atti, oltre
alla versione dell’agente denunciante, vi è pure il dettagliato rapporto
dell’agente __________, anch’egli presente al momento dei fatti, che conferma la
versione del collega;
che alla luce delle predette
risultanze l’accusato, che ha tenuto dall’inizio un comportamento arrogante e
maleducato (cfr. rapporto agente __________ pag. 1), non si è limitato a
rispondere a una provocazione e pertanto non può trovare applicazione l’art.177
cpv. 2 CP;
che abbondanzialmente da quanto
emerso al dibattimento e da tutta la documentazione agli atti si evince che
l’imputato ha un carattere sanguineo e molto impulsivo, indizio questo che
rende plausibile la sua reazione e il suo atteggiamento sconveniente avuto
nell’evenienza concreta;
che di conseguenza - ritenuto
oltretutto che l’agente __________ non ha alcun interesse a dichiarare fatti
non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni
penali ed amministrative - l’ingiuria (che in ogni caso sarebbe stata punibile
anche se fosse stato proferito solo l’epiteto di “coglione”) va confermata così
come da proposta del Procuratore pubblico;
che pertanto l’accusato deve
essere condannato per questo reato, motivo per cui si giustifica, tutto ben
ponderato, una pena di pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.- , per
un totale di fr. 90.-, già scontata con il carcere preventivo di giorni 8, ciò
che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due
anni che sarebbe altrimenti stata concessa;
che per il resto - come
si evince dai precedenti considerandi - ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dalle accuse di furto e di rottura
di sigilli e ha diritto a eque ripetibili;
visti gli art. 34, 42, 47, 51, 139,
177, 290 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dalle imputazioni di furto e
rottura di sigilli per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1769/2009 del
14.
aprile 2009.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
1769/2009 del 14 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 3
(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 90.-
(novanta), già scontata con il carcere preventivo di giorni 8 (otto), ciò che
rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni
che sarebbe altrimenti stata concessa;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
carica tasse e spese rimanenti di
complessivi fr. 500.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr.
1’500.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il presidente: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 450.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 550.- totale
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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