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Decisione

10.2009.278

Furto, ingiuria e rottura di sigilli

26 gennaio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla pena

pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta)

aliquote da fr. 30.- (trenta), da dedurre gli 8 (otto) giorni di carcere

preventivo sofferto.

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

Considerandi

2.

Alla multa di

fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,

la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni

(art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la

parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura

civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 400.-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 gennaio 2010,

al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore, mentre il Procuratore

pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito dai capi di imputazione n°1 e 3 e che sia

mandato esente da pena per l’imputazione n° 2 in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CP;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto

1.2

ingiuria

1.3

rottura di sigilli

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede

il pagamento della somma di fr. 1'506.40 oltre interessi al 5% dal 17

dicembre 2009 per spese di patrocinio e il rinvio al competente foro

civile per le ulteriori pretese.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto che è stata chiesta dal

Procuratore pubblico la motivazione scritta della sentenza;

considerato in fatto ed in diritto

che ACCU 1 è cittadino d’origine

svizzera nato e cresciuto in Argentina, paese che ha lasciato una ventina di

anni fa per trasferirsi nel Canton Ticino con tutta la sua famiglia;

che nei primi anni di

permanenza nel nostro Cantone è stato maestro di ginnastica, poi ha lavorato

presso una palestra ed ora fa l’esercente con un salario di fr. 2'300.- netti

al mese, senza poter disporre di altre entrate con la conseguenza che per

vivere deve unire le forze con la sua attuale compagna, con la quale risiede in

un appartamento a __________;

che a monte dei reati qui

imputatigli vi è la conoscenza con CIVI 1, cittadino argentino già residente a __________,

che gli era stato presentato da suo fratello __________, attivo professionalmente

nel mondo del calcio come procuratore di calciatori argentini;

che in sostanza tra il 2001 e

il 2002 i tre si erano accordati - a mo’ di investimento - per portare a __________,

approfittando della gravissima crisi economica in Argentina, dei bravi e

giovani giocatori argentini con lo scopo di trarne profitto in un secondo tempo

vendendoli a club più prestigiosi;

che nell’ambito di tale accordo

CIVI 1 doveva finanziare interamente il salario e le spese dei giocatori, che

non pesavano quindi sulle casse del club di confine, mentre l’accusato doveva da

parte sua controllare quotidianamente che i talentuosi argentini (militanti in

patria nella massima serie, oltre che al capocannoniere della serie cadetta) andassero

a scuola, si comportassero bene, frequentassero gli allenamenti e si

presentassero alle partite;

che in contropartita ACCU 1,

avrebbe ricevuto una percentuale del prezzo di vendita dei giocatori, mentre la

rimanenza sarebbe stata suddivisa fra CIVI 1, __________ e il calciatore

stesso;

che i rapporti dell’accusato con

CIVI 1 si sono gravemente deteriorati con l’andar del tempo e in particolare nelle

settimane prima dei fatti in quanto è emerso che questi, oltre a non trattare

nel dovuto modo i giocatori, non avrebbe rispettato gli impegni finanziari assunti,

ritenuto altresì che le sue società anonime con sede in Ticino si trovavano in

grosse difficoltà di liquidità tanto è vero che i parecchi debiti hanno poi

portato alla loro chiusura;

che i giocatori argentini, in

particolare a seguito dell’atteggiamento di CIVI 1, al termine del campionato -

pur avendo fornito ottime prestazioni, tanto da portare in pompa magna il __________

alla promozione - non sono stati venduti e quindi non vi è stato alcun guadagno

per nessuno, ivi compreso l’accusato, che oltretutto si è visto sfumare la

remunerazione per il lavoro effettuato lungo tutto il corso dell’anno;

che tuttavia CIVI 1, partito

per l’estero dopo la conclusione del campionato, aveva promesso che al rientro,

grazie alla conclusione di un grosso affare, avrebbe sistemato tutte le sue

pendenze finanziarie nel nostro Cantone e avrebbe versato diverse decine di

migliaia di franchi anche all’accusato;

che in realtà nei giorni

immediatamente precedenti i fatti la situazione del CIVI 1 e in particolare delle

sue società in Ticino stava precipitando, come emerge dagli atti in modo

inequivocabile tanto più che erano stati apposti i sigilli alla sua residenza

di __________ da parte dell’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Lugano;

che in aula è del resto emerso -

per bocca della difesa - che CIVI 1 sembrerebbe avere in corso più d’una

inchiesta penale, ma la cosa non ha potuto essere verificata anche a seguito

dell’assenza del Procuratore pubblico e dell’interessato, che si trova,

verosimilmente, in Sudamerica;

che in concreto per quel

che riguarda il primo reato imputato a ACCU 1, ovverossia il furto del 16

luglio 2003 che sarebbe stato perpetrato a __________ a danno di CIVI 1, si

deve innanzitutto dire che effettivamente l’accusato e la nipote di CIVI 1,

tale __________, cittadina argentina e all’epoca in Svizzera per un periodo di

vacanza, con alloggio in un appartamento a __________ a spese dello zio - hanno

effettivamente asportato gli oggetti menzionati dal decreto di accusa dalla

residenza del cittadino argentino;

che tuttavia ad un’attenta

lettura di tutta la documentazione agli atti e per quanto emerso in sede

dibattimentale, a prescindere dal valore effettivo degli oggetti che non è

stato stabilito, questo giudice non ha sufficiente certezza - anche alla luce

del ruolo poco chiaro avuto nella vicenda dal CIVI 1 stesso, assente dalla

Svizzera in quei frangenti - che l’accusato abbia agito con la volontà di

appropriarsi degli oggetti sottratti, rispettivamente non è provato l’indebito

arricchimento;

che di conseguenza ACCU 1 nel

dubbio non può essere ritenuto colpevole di furto, seppur egli stesso si sia

reso conto a posteriori, a prescindere dalla rilevanza penale, di aver

“sbagliato” ad agire come ha agito;

che per quanto riguarda la

rottura dei sigilli avvenuta nella medesima circostanza del furto imputato

all’accusato va detto che anche qui non vi è sufficiente certezza che sia stato

ACCU 1 ad agire in prima persona;

che infatti l’imputato nega di

aver ideato la commissione del reato in oggetto e addossa la colpa alla nipote

del CIVI 1 __________, la quale del resto era l’unica a possedere le chiavi per

accedere all’immobile ed era presente in loco unitamente al ACCU 1 quel giorno;

che tutt’al più l’accusato avrebbe

potuto essere ritenuto colpevole per complicità, ma tale modalità di

partecipazione non può essergli ascritta non essendogli stata prospettata;

che in relazione

all’episodio del 13 agosto 2005 avvenuto a Pambio Noranco - per il quale si

rimprovera all’accusato di aver offeso l’onore di LESA 1, agente della Polizia

della città di Lugano, con epiteti vari tra i quali “coglione”, “pezzo di

merda”, “vai a fare un culo” e “deficiente” - ACCU 1 ha ammesso parzialmente i

fatti, ritenuto come perlomeno ha proferito il primo degli epiteti in questione;

che egli giustifica il suo

comportamento con il fatto di essere stato provocato dall’agente di polizia, il

quale lo avrebbe aggredito verbalmente con tono di voce inadeguato alla situazione,

dandogli peraltro del tu;

che tuttavia agli atti, oltre

alla versione dell’agente denunciante, vi è pure il dettagliato rapporto

dell’agente __________, anch’egli presente al momento dei fatti, che conferma la

versione del collega;

che alla luce delle predette

risultanze l’accusato, che ha tenuto dall’inizio un comportamento arrogante e

maleducato (cfr. rapporto agente __________ pag. 1), non si è limitato a

rispondere a una provocazione e pertanto non può trovare applicazione l’art.177

cpv. 2 CP;

che abbondanzialmente da quanto

emerso al dibattimento e da tutta la documentazione agli atti si evince che

l’imputato ha un carattere sanguineo e molto impulsivo, indizio questo che

rende plausibile la sua reazione e il suo atteggiamento sconveniente avuto

nell’evenienza concreta;

che di conseguenza - ritenuto

oltretutto che l’agente __________ non ha alcun interesse a dichiarare fatti

non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l'altro, di subire sanzioni

penali ed amministrative - l’ingiuria (che in ogni caso sarebbe stata punibile

anche se fosse stato proferito solo l’epiteto di “coglione”) va confermata così

come da proposta del Procuratore pubblico;

che pertanto l’accusato deve

essere condannato per questo reato, motivo per cui si giustifica, tutto ben

ponderato, una pena di pecuniaria di 3 aliquote giornaliere di fr. 30.- , per

un totale di fr. 90.-, già scontata con il carcere preventivo di giorni 8, ciò

che rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due

anni che sarebbe altrimenti stata concessa;

che per il resto - come

si evince dai precedenti considerandi - ACCU 1, in applicazione del principio in dubio pro reo, va prosciolto dalle accuse di furto e di rottura

di sigilli e ha diritto a eque ripetibili;

visti gli art. 34, 42, 47, 51, 139,

177, 290 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dalle imputazioni di furto e

rottura di sigilli per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1769/2009 del

14.

aprile 2009.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

1769/2009 del 14 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 3

(tre) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 90.-

(novanta), già scontata con il carcere preventivo di giorni 8 (otto), ciò che

rende superflua la sospensione condizionale per un periodo di prova di due anni

che sarebbe altrimenti stata concessa;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

carica tasse e spese rimanenti di

complessivi fr. 500.- allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr.

1’500.- per ripetibili.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 450.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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