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Decisione

10.2009.28

Colpire con un calcio una persona provocandole la rottura dell'avambraccio

22 settembre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i contendenti venissero alle mani.

Sempre secondo la sua versione,

all’orario di chiusura (05:00), egli avrebbe dovuto sollecitare verbalmente diverse

volte la parte civile ed il suo amico, che erano visibilmente ubriachi, affinché

uscissero dal locale.

Verso le 05:10 i due sarebbero

rientrati, poiché volevano chiamare un taxi. Dopo che la barmaid ne avrebbe

chiamato uno, l’imputato li avrebbe invitati ad attenderlo all’esterno. A

questo punto, essi avrebbero detto con fare maleducato alla barmaid “daccela”,

con evidente riferimento all’intenzione di avere un rapporto sessuale con lei.

A questo punto, l’accusato

avrebbe fatto la voce grossa, ingiungendo loro di non molestare la ragazza e di

abbandonare il locale. Egli sarebbe così riuscito a convincerli ad andarsene

senza dover ricorrere alla violenza.

Mentre uscivano la parte civile

avrebbe dato una pedata alla porta e, una volta all’esterno, i due avrebbero

ancora tentato di rientrare, tanto che uno di loro avrebbe messo una mano tra

la porta e lo stipite. Stando alle sue affermazioni, l’accusato, pur avendone

la possibilità, avrebbe rinunciato a fargli del male chiudendogli la porta

sulla mano.

Il prevenuto ha negato nella

maniera più assoluta di aver colpito con pugni o pedate la parte civile. Non avendo

neppure notato dei contatti tra quest’ultima ed il cittadino turco o altre

persone, egli non è stato in grado di dire come il signor CIVI 1 abbia potuto

rompersi il braccio. Si è limitato - ricordando che le scale di accesso alla

discoteca sono assai pericolose e che il suo stato era visibilmente alterato - ad

ipotizzare che egli se lo sia fratturato cadendo dalle stesse (cfr. suo verbale

di interrogatorio 21 novembre 2006).

6. In base alle risultanze

istruttorie, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato il 16 dicembre 2008 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore

colpevole di lesioni semplici.

Con scritto di data 9 gennaio

2008 l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.

7. Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, in

vigore al momento dei fatti, chiunque intenzionalmente cagiona un danno al

corpo o alla salute di una persona che non raggiunga gli estremi di una lesione

grave ai sensi dell’art. 122 CPS, è punito, a querela di parte, con la

detenzione.

Nella versione attuale, in

vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre

anni o con una pena pecuniaria.

Le lesioni semplici

intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessario un pregiudizio

all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però

sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle

un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di

lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si identificano come lesioni semplici

i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di

lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che

interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono

completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da

colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come

conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento

di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).

Dal profilo soggettivo il reato,

per risultare perseguibile, deve essere commesso intenzionalmente, laddove l’intenzione

deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard Corboz, Les infractions en

droit suisse, vol. I, n. 17 ad art. 123, pag. 138).

8. L’imputato non contesta che la

parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure inoppugnabile

è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai sensi del

predetto disposto di legge. Non è dunque necessario vagliare ulteriormente la

questione.

Il signor ACCU 1 chiede

tuttavia il proscioglimento per non aver commesso il fatto o quantomeno in

virtù del principio in dubio pro reo.

9. A

mente della difesa, la versione dei fatti fornita dalla parte civile e

dall’amico non corrisponde a quanto realmente accaduto. In effetti, essi non riferiscono

la verità quando affermano che è stata una serata calma e che sono usciti dalla

discoteca tranquillamente, senza che fosse stato necessario sollecitarli ed

accompagnarli.

In realtà, come confermato

dalla teste __________ in sede dibattimentale, la serata è stata tutt’altro che

tranquilla. Quest’ultima ha infatti riferito che l’ambiente all’interno della discoteca

era assai teso e che c’erano degli avventori ubriachi e pesanti che

molestavano. Essa ha pure asserito di aver notato che l’imputato aveva dovuto

accompagnare qualcuno fuori dal locale e che sul pianerottolo esterno si era

verificato un trambusto.

Dal punto di vista del

prevenuto, la versione resa dalla teste __________ - la quale, a differenza

della parte civile e del teste __________, non aveva alcun motivo per mentire -

sarebbe dunque più vicina a quella fornita dall’imputato. Ne discende che le

affermazioni di quest’ultimo siano ben più attendibili e credibili di quelle

della parte civile e del suo amico. In effetti il fatto che quest’ultimi abbiano

sottaciuto la reale situazione verificatasi quella sera, mina inesorabilmente la

loro credibilità.

Sempre a sua detta, non va inoltre

dimenticato che una frattura del braccio, come quella subita dalla parte

civile, può avvenire in molti altri modi, non necessariamente soltanto con un

calcio.

In definitiva, a parere della

difesa, l’istruttoria avrebbe lasciato aperti troppi dubbi, per cui l’imputato non

può che essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.

10. Nell’ambito del diritto penale

la presunzione di innocenza rappresenta un punto fermo che si fonda sugli art.

32 cpv. 1 Cost, art. 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Il suo corollario è il

principio “in dubio pro reo”, in base al quale nella valutazione delle

prove il giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti

sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del

materiale probatorio, sussistono ragionevoli dubbi che i fatti si siano

verificati in quel modo.

Incombe alla pubblica accusa

l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato, non a questi dimostrare la

sua innocenza.

Determinante è quindi stabilire

quale delle esposizioni degli eventi sia più credibile e se i fatti addebitati

all’accusato possano ritenersi provati.

A fronte di due versioni

discordanti il giudice non può quindi limitarsi acriticamente all’applicazione

del principio in dubio pro reo, ma deve effettuare una valutazione globale di

tutte le risultanze del processo, sia di quelle favorevoli, sia di quelle

contrarie alla tesi accusatoria.

Come visto, nella presente fattispecie

abbiamo, da un lato, la parte civile, che sostiene di essere stata colpita

dall’imputato con un violento calcio che gli ha provocato la rottura dell’avambraccio

sinistro e, dall’altro, quest’ultimo che invece nega recisamente addirittura di

toccato la parte civile, asserendo che quest’ultima si sia procurata la

frattura cadendo da sola.

L’amico della parte civile, __________,

è stato sentito in qualità di testimone, sotto giuramento, in due occasioni: la

prima volta in Polizia, la seconda in sede dibattimentale. In entrambi i casi

la versione resa da lui resa coincide sostanzialmente con quanto riferito dalla

parte civile.

Egli ha infatti asserito che “Alla

chiusura l’imputato ci ha fatto uscire. Preciso che non ha dovuto buttarci

fuori con forza, ma ce ne siamo andati tranquillamente. Poiché avevamo chiesto

di chiamarci un taxi siamo rimasti fuori ad attenderlo. In questi frangenti il

signor CIVI 1 ha aperto la porta, mi pare quella più interna che dà verso il

locale, e ha chiesto una birra scherzosamente, senza nemmeno entrare

fisicamente nel locale. Poi è arrivato l’uragano, cioè l’imputato, senza

preavviso, si è avvicinato a CIVI 1 sferrandogli un calcio sul braccio. Sono

rimasto sbalordito dalla scena. In seguito è arrivato il taxi e ce ne siamo andati.

CIVI 1 si lamentava per il dolore al braccio. Soprattutto il giorno dopo. Mi

pare che l’imputato indossasse degli stivali. Dopo la pedata non siamo rimasti

lì a cercare discussioni, ma ce ne siamo andati. Io ero abbastanza spaventato.

Non eravamo né ubriachi, né molesti, né abbiamo infastidito gli altri

avventori. CIVI 1 non è caduto dalle scale e nego che si sia fatto male da

solo. Il braccio è stato colpito dall’imputato con una pedata. (…) Quando è

stato sferrato il calcio ero dietro a CIVI 1, al massimo ad una distanza di un

metro. Non so dire perché abbiamo deciso di rientrare nel locale. Dopo il

calcio abbiamo atteso pochi minuti all’esterno e poi è arrivato il taxi. Escludo

Considerandi

che abbiamo tentato di rientrare con la forza nel locale. Era una serata

assolutamente normale (…)”. (cfr. suo verbale di interrogatorio

dibattimentale).

La teste __________ ha, dal

canto suo, affermato “Ricordo che la sera del 5 novembre 2006 ero alla __________

con una mia amica (…). Al momento della chiusura del locale (di sicuro era

molto tardi) ricordo che avevamo deciso di uscire perché all’interno c’era

un’aria piuttosto tesa ed abbiamo preferito andarcene. C’era gente ubriaca,

pesante. (…) Non ci sentivamo a nostro agio. Siamo uscite ed all’entrata c’era

ancora casino, per cui ci siamo recate al parcheggio (…). Ricordo che

l’imputato aveva accompagnato qualcuno all’esterno, ma non (so, n.d.r.)

dire chi e per quale motivo. Confermo che c’era gente all’interno che

molestava. Non ricordo nessuno che sia lamentato per aver preso delle botte.

Non ho visto nessuno pestaggio. Ho visto che c’era casino all’entrata, ma non

ho visto nessuno andare a sangue o lamentarsi per colpi subiti. (…) Il

trambusto sul pianerottolo l’ho visto perché mi sono allontanata proprio a

causa di quello. (…) Dal pianerottolo ho sentito provenire una discussione che

posso dire sicuramente eccedente i normali toni. Non era una situazione di

rissa. Era una situazione di un cliente che non si comporta bene e che viene

allontanato dal locale. Questa discussione l’ho sentita anche dal parcheggio.

Non sono in grado di dire quanto sia durata la discussione, potrebbe essere tra

i cinque e i venti minuti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio

dibattimentale).

A mente di questo giudice se,

da un lato, si deve prendere atto che le versioni rese dalla parte civile e dal

suo amico divergono in modo marcato da quella della teste __________ in merito

all’atmosfera ed al clima che regnavano la sera dei fatti, dall’altro ciò non è

sufficiente per ritenere prive di fondamento in toto le deposizioni dei primi.

Altrimenti detto, pur considerando che hanno sottaciuto questi aspetti, non si

può automaticamente concludere che abbiano mentito anche sull’episodio della

pedata.

Al contrario, le loro

deposizioni riguardo ai fatti salienti sono perfettamente lineari, coerenti e

convergenti ed appaiono dunque maggiormente degne di fede di quelle

dell’imputato.

A supportare la fedefacenza e

credibilità della loro versione, piuttosto che di quella del prevenuto, contribuisce

anche la testimonianza della signora __________. In effetti, quest’ultima, pur

non avendo assistito direttamente al fatto in discussione, ha confermato che

l’imputato ha dovuto accompagnare qualcuno all’esterno e che sul pianerottolo ci

sono stati un trambusto ed una discussione accesa originati da un cliente che

veniva allontanato dal locale per essersi comportato male.

Malgrado la teste non abbia

indicato qualcuno in particolare, sulla base delle altre risultanze

istruttorie, si può tranquillamente ritenere che le persone che hanno creato

problemi siano state la parte civile ed il suo amico e che la persona che è

stata accompagnata dall’imputato all’esterno sia stata la parte civile.

Diversamente da quanto

affermato dall’accusato, si può dunque considerare assodato che tra

quest’ultimo ed il signor CIVI 1 vi sia stato un contatto fisico.

Inoltre non si può nemmeno

dimenticare che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano affatto, per cui

non si può ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi

estranei alla richiesta di ottenere giustizia che possano aver indotto la parte

civile ed il suo amico a dichiarare scientemente il falso, quest’ultimo

oltretutto con il rischio di subire le pesanti conseguenze di un procedimento

penale per falsa testimonianza.

In assenza di indizi di senso

opposto, come nel caso di specie, la semplice circostanza che entrambi siano

amici da lunga data non è certo sufficiente a scalfire la credibilità della

loro descrizione dei fatti.

A rafforzare la tesi

accusatoria contribuiscono il genere di lesione subita, sicuramente compatibile

con le conseguenze di una pedata all’avambraccio, il fatto che i dolori sono

stati sentiti subito dopo e che il mattino seguente essi siano divenuti

talmente intensi da non permettere nemmeno alla parte civile di allacciarsi le

scarpe (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale di __________ e

documentazione medica richiamata dall’Ospedale __________ di __________).

Pur essendo possibile

ammettere, in linea teorica, che una frattura come quella in esame abbia

origine da altri eventi che non sia quello qui addebitato al prevenuto, non

troviamo agli atti alcun elemento che consenta di prendere in considerazione,

anche solo in base ai criteri della verosimiglianza, che il braccio della parte

civile si possa essere rotto in un altro modo. Per instillare nel giudice un

ragionevole dubbio non è di certo sufficiente affermare in via ipotetica e

generica che la vittima possa essersi ferita da sola cadendo dalle scale.

A tal proposito va inoltre rilevato

come il teste __________ abbia esplicitamente escluso che CIVI 1 sia caduto dai

gradini o che si sia fatto male da solo (cfr. suo verbale di interrogatorio

dibattimentale).

In definitiva, a mente dello

scrivente giudice, ben ponderate tutte le risultanze istruttorie, non

sussistono ragionevoli dubbi che i fatti non si siano svolti nel modo descritto

dalla parte civile e dal suo amico. Non vi è pertanto spazio per

un’applicazione del principio in dubio pro reo.

Si può dunque rettamente

ritenere che la lesione riportata dalla parte civile ed attestata dalla

documentazione medica agli atti sia la diretta conseguenza dell’agire

dell’imputato. Il nesso di causalità tra azione e danno è dunque dato.

Dal punto di vista oggettivo il

prevenuto ha agito intenzionalmente. La pedata non è di certo stata inferta per

caso.

La fattispecie dell’art. 123

cifra 1 CPS è pertanto adempita.

11.

Il 1. gennaio 2007 è entrata in

vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della

parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il

giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima

dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto

più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.

2.

cpv. 2 CPS).

Come visto in precedenza, il reato di lesioni semplici era punito, secondo il vecchio diritto,

con la detenzione, mentre secondo quello nuovo con una pensa detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria.

Il nuovo diritto prevede che di

norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40

CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena

detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite

le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti.

Le pene detentive inferiori a

sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote

giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in

considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento

della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi

familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).

Nel caso di specie, a mente di

questo giudice, il diritto attuale, che offre la possibilità di infliggere

anche solo una pena pecuniaria, deve essere considerato più favorevole

all’accusato rispetto alla normativa precedentemente in vigore.

12.

Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto

della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che

la stessa avrà sulla sua vita.

La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed

esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.

A carico del

prevenuto grava soprattutto il fatto che, nonostante egli abbia una formazione

adeguata al compito da svolgere ed una buona esperienza nel campo della

sicurezza, non sia stato in grado di gestire convenientemente la situazione, facendo

uso repentinamente ed in maniera sproporzionata della violenza fisica. Va

inoltre tenuto conto del tipo di lesione provocata alla parte civile.

A suo favore

gioca la buona situazione sociale, famigliare e professionale, nonché

l’incensuratezza. Non va neppure trascurato che la parte civile ha contribuito

ad esasperare la situazione assumendo un comportamento inappropriato e

provocatorio, insistendo cioè nel volersi far servire un’altra bevanda

nonostante il locale fosse già chiuso.

Si aggiunga

infine che l’accusato è apparso una persona posata e sicuramente degna di

fiducia: l’evento in discussione rappresenta un caso isolato e non vi sono

elementi per ritenere che possa ripetersi. Egli ha indubbiamente tratto

insegnamento dai fatti.

Ben ponderato

tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 15

aliquote giornaliere, fissate in fr. 50.-- ciascuna in base alla sua attuale

situazione economica, ritenuto che il suo stipendio mensile quale agente

di Polizia Penitenziaria ammonta a € 1’300.-- e che l’attività accessoria di

addetto alla sicurezza gli permette di far fronte ad alcune spese.

L’art. 42 cpv.

4.

CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena

condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai

sensi dell’art. 106 CPS.

Nella

fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto

che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,

quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e

proporzionale per far comprendere al condannato la serietà dello sbaglio e

della procedura penale che ne ha fatto seguito.

L’ammontare

della multa di fr. 500.-- proposto dall’accusa può essere qui confermato, in

quanto commisurato alla situazione concreta.

Dall’altro canto sono adempiti

i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio

della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al

minimo legale di 2 anni.

13.

Il rinvio della parte civile al

competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in

giudicato, non avendo ella impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di

risarcimento non può pertanto venire accolta.

14.

La tassa e le spese di giustizia

sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42, 123 cifra 1 CPS; 9

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4977/2008 del 16 dicembre

2008;

condanna ACCU 1

1. alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.

750.-- (settecentocinquanta);

1.1. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2. alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1. in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 880.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 1380.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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