10.2009.28
Colpire con un calcio una persona provocandole la rottura dell'avambraccio
22 settembre 2009Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.28
Data decisione, Autorità:
22.09.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire con un calcio una persona provocandole la rottura dell'avambraccio
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.28
DA
4977/2008
Bellinzona
22
settembre 2009
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di lesioni semplici,
per avere, a __________ il 5
novembre 2006, colpito intenzionalmente con un calcio CIVI 1 provocandogli la
frattura della diafisi ulnare sinistra, così come da certificato 6 novembre
2006 del dr. med. __________, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
richiamato l’art. 123 cifra 1
CPS, richiamato l’art. 42 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 dicembre
2008 n. 4977/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
750.-- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.--
(cinquanta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento),
con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile,
, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 gennaio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 22 settembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte
civile ed il proprio patrocinatore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
all’esame della parte civile, all’audizione di 2 testi e rinunciato
all’audizione della teste non comparsa;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale evidenziando la linearità, la convergenza e la credibilità
delle versioni fornite dalla parte civile e dal teste, postula la conferma del
decreto d’accusa, chiedendo altresì la condanna dell’imputato al risarcimento
alla parte civile di fr. 3’000.-- a titolo di torto morale e di fr. 2’000.--
per le spese di patrocinio legale;
sentito il difensore, il quale chiede
l’assoluzione del suo cliente, rilevando come la deposizione della teste sia
più vicina a quella fornita dall’imputato rendendo così poco credibili quelle della
parte civile e del teste. Per quanto concerne le pretese di risarcimento,
ritenuto che la parte civile non si è opposta al rinvio al foro civile
contenuto nel decreto d’accusa, ritiene che il giudice penale possa al massimo
determinarsi sul principio, ma non sull’ammontare;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile ribadisce le proprie pretese;
sentito in duplica il difensore, il quale
si riconferma nella propria posizione;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in
data odierna?
5. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. L’imputato, ACCU 1, cittadino
italiano, nato il 17 agosto 1974 a __________, è separato senza prole.
Attualmente vive da solo a __________,
in provincia di __________.
Dal 13 marzo 1997 egli presta
servizio presso la __________ di __________ quale agente scelto di Polizia
Penitenziaria, qualifica ottenuta il 31 marzo 2005. In precedenza il prevenuto aveva lavorato come guardia carceraria addetto alle scorte presso il
carcere di massima sicurezza di __________.
Quale attività accessoria, a seconda
degli spazi lasciati aperti dai turni lavorativi, egli è attivo nel nostro
Cantone come addetto alla sicurezza in alcuni esercizi pubblici.
CIVI 1, parte civile, è nato il
9 luglio 1973, è celibe, vive a __________ ed esercita in proprio la professione
di pittore.
2. La sera tra il 4 ed il 5 novembre
2006 la parte civile ed il suo amico __________, dopo essere rimasti al Bar __________
di __________ fino alla chiusura, hanno deciso di recarsi alla discoteca __________
a __________.
Stando alla loro versione, all’orario
di chiusura, tra le 04:30 e le 05:00, essi sarebbero usciti tranquillamente dalla
discoteca. Mentre attendevano l’arrivo del taxi, la parte civile avrebbe aperto
la porta più interna della discoteca e, senza entrare fisicamente nel locale, avrebbe
scherzosamente chiesto alla barmaid di poter bere una birra. L’addetto alla
sicurezza, alterandosi senza motivo, si sarebbe avventato sulla parte civile,
dicendole di andare “fuori dai coglioni” e sferrandole, senza alcun preavviso,
un violento calcio all’avambraccio sinistro.
Pochi minuti dopo è
sopraggiunto il taxi ed i due amici se ne sono andati, senza reagire, né
cercare di discutere ulteriormente, malgrado la parte civile fosse molto
dolorante per il colpo ricevuto al braccio.
Sempre secondo la loro
illustrazione dei fatti, durante la permanenza nella discoteca non sarebbe
successo nulla di particolare. Il locale non era molto affollato ed il clima
era tranquillo e rilassato. L’unico inconveniente sarebbe capitato quando una
persona straniera ha sottratto la birra a CIVI 1, il quale ha preteso che gli
fosse restituita. La barmaid sarebbe quindi intervenuta nella discussione fra i
due, facendo da paciere ed offrendo un’altra birra alla parte civile.
Inoltre, malgrado abbiano
ammesso che nel corso della serata hanno bevuto alcune birre, essi hanno negato
fermamente di essere stati ubriachi, così come di aver infastidito gli altri
avventori ed i dipendenti della discoteca. Poco prima dei fatti, il signor CIVI
1 avrebbe persino offerto da bere al “buttafuori”, intrattenendosi con lui
qualche istante, dicendo poi all’amico che era simpatico (cfr. AI 1; verbali di
interrogatorio 20 novembre 2006 della parte civile, rispettivamente 13 febbraio
2007 del teste __________, AI 4; verbale di interrogatorio dibattimentale di
quest’ultimo).
3. La mattina del 5 novembre 2006,
il signor CIVI 1, nonostante accusasse forti dolori al braccio, al punto da
doversi fare aiutare per allacciarsi le scarpe, è uscito per andare a “vedere
un lavoro” (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale del signor __________).
Solo in un secondo tempo, verso
le ore 11:00, egli si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________,
dove gli è stata riscontrata una frattura composta del terzo medio diafisario
dell’ulna di sinistra.
Il giorno seguente la parte
civile è stata poi ricoverata nel reparto di chirurgia del medesimo nosocomio
per essere sottoposta ad un intervento chirurgico di osteosintesi con
applicazione di una placca LCP-DCP e 5 viti (16 mm).
Il 7 novembre 2006 il paziente
è stato dimesso in buone condizioni generali.
Questi è rimasto completamente
inabile al lavoro sino al 14 dicembre 2006 (cfr. documentazione medica
allegata all’AI 7, rispettivamente richiamata dall’Ospedale __________ di __________
e dal dr. med. __________).
4. Il 7 novembre 2006 il signor CIVI
1 ha sporto denuncia contro ignoti (specificando comunque che il colpevole era
un “buttafuori” della discoteca __________ __________ a __________, nota anche
come il nome __________) per i titoli di lesioni gravi o semplici,
costituendosi altresì parte civile (AI 1).
5. Il signor ACCU 1, venuto a
sapere dell’interessamento degli inquirenti nei suoi confronti in relazione ai
fatti qui in discussione, si è presentato spontaneamente in Polizia il 21
novembre 2006 per fornire la sua versione.
A suo dire, una quindicina di minuti
prima dell’orario di chiusura, la parte civile avrebbe avuto una discussione
con un cittadino di nazionalità turca, che gli avrebbe rubato una birra. CIVI 1
avrebbe anche insultato quest’ultima persona con gli epiteti “figlio di
puttana, pezzente, torna al tuo paese”. L’imputato sarebbe quindi intervenuto,
facendo da paciere, senza usare mezzi coercitivi o la forza, evitando così che
Fatti
i contendenti venissero alle mani.
Sempre secondo la sua versione,
all’orario di chiusura (05:00), egli avrebbe dovuto sollecitare verbalmente diverse
volte la parte civile ed il suo amico, che erano visibilmente ubriachi, affinché
uscissero dal locale.
Verso le 05:10 i due sarebbero
rientrati, poiché volevano chiamare un taxi. Dopo che la barmaid ne avrebbe
chiamato uno, l’imputato li avrebbe invitati ad attenderlo all’esterno. A
questo punto, essi avrebbero detto con fare maleducato alla barmaid “daccela”,
con evidente riferimento all’intenzione di avere un rapporto sessuale con lei.
A questo punto, l’accusato
avrebbe fatto la voce grossa, ingiungendo loro di non molestare la ragazza e di
abbandonare il locale. Egli sarebbe così riuscito a convincerli ad andarsene
senza dover ricorrere alla violenza.
Mentre uscivano la parte civile
avrebbe dato una pedata alla porta e, una volta all’esterno, i due avrebbero
ancora tentato di rientrare, tanto che uno di loro avrebbe messo una mano tra
la porta e lo stipite. Stando alle sue affermazioni, l’accusato, pur avendone
la possibilità, avrebbe rinunciato a fargli del male chiudendogli la porta
sulla mano.
Il prevenuto ha negato nella
maniera più assoluta di aver colpito con pugni o pedate la parte civile. Non avendo
neppure notato dei contatti tra quest’ultima ed il cittadino turco o altre
persone, egli non è stato in grado di dire come il signor CIVI 1 abbia potuto
rompersi il braccio. Si è limitato - ricordando che le scale di accesso alla
discoteca sono assai pericolose e che il suo stato era visibilmente alterato - ad
ipotizzare che egli se lo sia fratturato cadendo dalle stesse (cfr. suo verbale
di interrogatorio 21 novembre 2006).
6. In base alle risultanze
istruttorie, la Sostituto Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emanato il 16 dicembre 2008 il decreto d’accusa in esame, ritenendo il signor ACCU 1 autore
colpevole di lesioni semplici.
Con scritto di data 9 gennaio
2008 l’imputato ha inoltrato opposizione al citato decreto d’accusa.
7. Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS, in
vigore al momento dei fatti, chiunque intenzionalmente cagiona un danno al
corpo o alla salute di una persona che non raggiunga gli estremi di una lesione
grave ai sensi dell’art. 122 CPS, è punito, a querela di parte, con la
detenzione.
Nella versione attuale, in
vigore dall’1 gennaio 2007, il reato è punito con una pena detentiva fino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
Le lesioni semplici
intenzionali sono un reato di risultato. E’ necessario un pregiudizio
all’integrità fisica o psichica di una certa intensità, che non giunga però
sino al punto di porre la vittima in pericolo di morte o da cagionarle
un’infermità permanente, estremi che comporterebbero il riconoscimento di
lesioni gravi, art. 122 CPS. In generale si identificano come lesioni semplici
i casi che normalmente necessitano di cure mediche (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berna 1995, § 3, n. 6 segg.). Si parla di
lesioni semplici quando vengono inflitti danni o ferite, sia esterne che
interne, quali ad esempio fratture senza complicazioni che guariscono
completamente, commozioni cerebrali, ematomi ed escoriazioni provocati da
colpi, urti o altre cause analoghe, a meno che queste lesioni abbiano come
conseguenza soltanto un disturbo passeggero e senza importanza del sentimento
di benessere (DTF 119 IV 25 consid. 2).
Dal profilo soggettivo il reato,
per risultare perseguibile, deve essere commesso intenzionalmente, laddove l’intenzione
deve essere riferita a tutti gli elementi costitutivi dello stesso. Il dolo eventuale è sufficiente (Bernard Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, n. 17 ad art. 123, pag. 138).
8. L’imputato non contesta che la
parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure inoppugnabile
è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai sensi del
predetto disposto di legge. Non è dunque necessario vagliare ulteriormente la
questione.
Il signor ACCU 1 chiede
tuttavia il proscioglimento per non aver commesso il fatto o quantomeno in
virtù del principio in dubio pro reo.
9. A
mente della difesa, la versione dei fatti fornita dalla parte civile e
dall’amico non corrisponde a quanto realmente accaduto. In effetti, essi non riferiscono
la verità quando affermano che è stata una serata calma e che sono usciti dalla
discoteca tranquillamente, senza che fosse stato necessario sollecitarli ed
accompagnarli.
In realtà, come confermato
dalla teste __________ in sede dibattimentale, la serata è stata tutt’altro che
tranquilla. Quest’ultima ha infatti riferito che l’ambiente all’interno della discoteca
era assai teso e che c’erano degli avventori ubriachi e pesanti che
molestavano. Essa ha pure asserito di aver notato che l’imputato aveva dovuto
accompagnare qualcuno fuori dal locale e che sul pianerottolo esterno si era
verificato un trambusto.
Dal punto di vista del
prevenuto, la versione resa dalla teste __________ - la quale, a differenza
della parte civile e del teste __________, non aveva alcun motivo per mentire -
sarebbe dunque più vicina a quella fornita dall’imputato. Ne discende che le
affermazioni di quest’ultimo siano ben più attendibili e credibili di quelle
della parte civile e del suo amico. In effetti il fatto che quest’ultimi abbiano
sottaciuto la reale situazione verificatasi quella sera, mina inesorabilmente la
loro credibilità.
Sempre a sua detta, non va inoltre
dimenticato che una frattura del braccio, come quella subita dalla parte
civile, può avvenire in molti altri modi, non necessariamente soltanto con un
calcio.
In definitiva, a parere della
difesa, l’istruttoria avrebbe lasciato aperti troppi dubbi, per cui l’imputato non
può che essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.
10. Nell’ambito del diritto penale
la presunzione di innocenza rappresenta un punto fermo che si fonda sugli art.
32 cpv. 1 Cost, art. 6 n. 2 CEDU e 14 n. 2 Patto ONU II. Il suo corollario è il
principio “in dubio pro reo”, in base al quale nella valutazione delle
prove il giudice non può dichiararsi convinto di una ricostruzione dei fatti
sfavorevole all’imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del
materiale probatorio, sussistono ragionevoli dubbi che i fatti si siano
verificati in quel modo.
Incombe alla pubblica accusa
l’onere di provare la colpevolezza dell’imputato, non a questi dimostrare la
sua innocenza.
Determinante è quindi stabilire
quale delle esposizioni degli eventi sia più credibile e se i fatti addebitati
all’accusato possano ritenersi provati.
A fronte di due versioni
discordanti il giudice non può quindi limitarsi acriticamente all’applicazione
del principio in dubio pro reo, ma deve effettuare una valutazione globale di
tutte le risultanze del processo, sia di quelle favorevoli, sia di quelle
contrarie alla tesi accusatoria.
Come visto, nella presente fattispecie
abbiamo, da un lato, la parte civile, che sostiene di essere stata colpita
dall’imputato con un violento calcio che gli ha provocato la rottura dell’avambraccio
sinistro e, dall’altro, quest’ultimo che invece nega recisamente addirittura di
toccato la parte civile, asserendo che quest’ultima si sia procurata la
frattura cadendo da sola.
L’amico della parte civile, __________,
è stato sentito in qualità di testimone, sotto giuramento, in due occasioni: la
prima volta in Polizia, la seconda in sede dibattimentale. In entrambi i casi
la versione resa da lui resa coincide sostanzialmente con quanto riferito dalla
parte civile.
Egli ha infatti asserito che “Alla
chiusura l’imputato ci ha fatto uscire. Preciso che non ha dovuto buttarci
fuori con forza, ma ce ne siamo andati tranquillamente. Poiché avevamo chiesto
di chiamarci un taxi siamo rimasti fuori ad attenderlo. In questi frangenti il
signor CIVI 1 ha aperto la porta, mi pare quella più interna che dà verso il
locale, e ha chiesto una birra scherzosamente, senza nemmeno entrare
fisicamente nel locale. Poi è arrivato l’uragano, cioè l’imputato, senza
preavviso, si è avvicinato a CIVI 1 sferrandogli un calcio sul braccio. Sono
rimasto sbalordito dalla scena. In seguito è arrivato il taxi e ce ne siamo andati.
CIVI 1 si lamentava per il dolore al braccio. Soprattutto il giorno dopo. Mi
pare che l’imputato indossasse degli stivali. Dopo la pedata non siamo rimasti
lì a cercare discussioni, ma ce ne siamo andati. Io ero abbastanza spaventato.
Non eravamo né ubriachi, né molesti, né abbiamo infastidito gli altri
avventori. CIVI 1 non è caduto dalle scale e nego che si sia fatto male da
solo. Il braccio è stato colpito dall’imputato con una pedata. (…) Quando è
stato sferrato il calcio ero dietro a CIVI 1, al massimo ad una distanza di un
metro. Non so dire perché abbiamo deciso di rientrare nel locale. Dopo il
calcio abbiamo atteso pochi minuti all’esterno e poi è arrivato il taxi. Escludo
Considerandi
che abbiamo tentato di rientrare con la forza nel locale. Era una serata
assolutamente normale (…)”. (cfr. suo verbale di interrogatorio
dibattimentale).
La teste __________ ha, dal
canto suo, affermato “Ricordo che la sera del 5 novembre 2006 ero alla __________
con una mia amica (…). Al momento della chiusura del locale (di sicuro era
molto tardi) ricordo che avevamo deciso di uscire perché all’interno c’era
un’aria piuttosto tesa ed abbiamo preferito andarcene. C’era gente ubriaca,
pesante. (…) Non ci sentivamo a nostro agio. Siamo uscite ed all’entrata c’era
ancora casino, per cui ci siamo recate al parcheggio (…). Ricordo che
l’imputato aveva accompagnato qualcuno all’esterno, ma non (so, n.d.r.)
dire chi e per quale motivo. Confermo che c’era gente all’interno che
molestava. Non ricordo nessuno che sia lamentato per aver preso delle botte.
Non ho visto nessuno pestaggio. Ho visto che c’era casino all’entrata, ma non
ho visto nessuno andare a sangue o lamentarsi per colpi subiti. (…) Il
trambusto sul pianerottolo l’ho visto perché mi sono allontanata proprio a
causa di quello. (…) Dal pianerottolo ho sentito provenire una discussione che
posso dire sicuramente eccedente i normali toni. Non era una situazione di
rissa. Era una situazione di un cliente che non si comporta bene e che viene
allontanato dal locale. Questa discussione l’ho sentita anche dal parcheggio.
Non sono in grado di dire quanto sia durata la discussione, potrebbe essere tra
i cinque e i venti minuti.” (cfr. suo verbale di interrogatorio
dibattimentale).
A mente di questo giudice se,
da un lato, si deve prendere atto che le versioni rese dalla parte civile e dal
suo amico divergono in modo marcato da quella della teste __________ in merito
all’atmosfera ed al clima che regnavano la sera dei fatti, dall’altro ciò non è
sufficiente per ritenere prive di fondamento in toto le deposizioni dei primi.
Altrimenti detto, pur considerando che hanno sottaciuto questi aspetti, non si
può automaticamente concludere che abbiano mentito anche sull’episodio della
pedata.
Al contrario, le loro
deposizioni riguardo ai fatti salienti sono perfettamente lineari, coerenti e
convergenti ed appaiono dunque maggiormente degne di fede di quelle
dell’imputato.
A supportare la fedefacenza e
credibilità della loro versione, piuttosto che di quella del prevenuto, contribuisce
anche la testimonianza della signora __________. In effetti, quest’ultima, pur
non avendo assistito direttamente al fatto in discussione, ha confermato che
l’imputato ha dovuto accompagnare qualcuno all’esterno e che sul pianerottolo ci
sono stati un trambusto ed una discussione accesa originati da un cliente che
veniva allontanato dal locale per essersi comportato male.
Malgrado la teste non abbia
indicato qualcuno in particolare, sulla base delle altre risultanze
istruttorie, si può tranquillamente ritenere che le persone che hanno creato
problemi siano state la parte civile ed il suo amico e che la persona che è
stata accompagnata dall’imputato all’esterno sia stata la parte civile.
Diversamente da quanto
affermato dall’accusato, si può dunque considerare assodato che tra
quest’ultimo ed il signor CIVI 1 vi sia stato un contatto fisico.
Inoltre non si può nemmeno
dimenticare che le parti, prima dei fatti, non si conoscevano affatto, per cui
non si può ipotizzare che all’origine della denuncia vi siano degli scopi
estranei alla richiesta di ottenere giustizia che possano aver indotto la parte
civile ed il suo amico a dichiarare scientemente il falso, quest’ultimo
oltretutto con il rischio di subire le pesanti conseguenze di un procedimento
penale per falsa testimonianza.
In assenza di indizi di senso
opposto, come nel caso di specie, la semplice circostanza che entrambi siano
amici da lunga data non è certo sufficiente a scalfire la credibilità della
loro descrizione dei fatti.
A rafforzare la tesi
accusatoria contribuiscono il genere di lesione subita, sicuramente compatibile
con le conseguenze di una pedata all’avambraccio, il fatto che i dolori sono
stati sentiti subito dopo e che il mattino seguente essi siano divenuti
talmente intensi da non permettere nemmeno alla parte civile di allacciarsi le
scarpe (cfr. verbale di interrogatorio dibattimentale di __________ e
documentazione medica richiamata dall’Ospedale __________ di __________).
Pur essendo possibile
ammettere, in linea teorica, che una frattura come quella in esame abbia
origine da altri eventi che non sia quello qui addebitato al prevenuto, non
troviamo agli atti alcun elemento che consenta di prendere in considerazione,
anche solo in base ai criteri della verosimiglianza, che il braccio della parte
civile si possa essere rotto in un altro modo. Per instillare nel giudice un
ragionevole dubbio non è di certo sufficiente affermare in via ipotetica e
generica che la vittima possa essersi ferita da sola cadendo dalle scale.
A tal proposito va inoltre rilevato
come il teste __________ abbia esplicitamente escluso che CIVI 1 sia caduto dai
gradini o che si sia fatto male da solo (cfr. suo verbale di interrogatorio
dibattimentale).
In definitiva, a mente dello
scrivente giudice, ben ponderate tutte le risultanze istruttorie, non
sussistono ragionevoli dubbi che i fatti non si siano svolti nel modo descritto
dalla parte civile e dal suo amico. Non vi è pertanto spazio per
un’applicazione del principio in dubio pro reo.
Si può dunque rettamente
ritenere che la lesione riportata dalla parte civile ed attestata dalla
documentazione medica agli atti sia la diretta conseguenza dell’agire
dell’imputato. Il nesso di causalità tra azione e danno è dunque dato.
Dal punto di vista oggettivo il
prevenuto ha agito intenzionalmente. La pedata non è di certo stata inferta per
caso.
La fattispecie dell’art. 123
cifra 1 CPS è pertanto adempita.
11.
Il 1. gennaio 2007 è entrata in
vigore la Legge federale del 13 dicembre 2002 concernente la revisione della
parte generale del CPS che ha rivoluzionato il sistema delle sanzioni. Il
giudice chiamato a giudicare, come in concreto, un reato commesso prima
dell’entrata in vigore della citata revisione, è tenuto ad applicare il diritto
più favorevole al condannato secondo il principio della lex mitior (art.
2.
cpv. 2 CPS).
Come visto in precedenza, il reato di lesioni semplici era punito, secondo il vecchio diritto,
con la detenzione, mentre secondo quello nuovo con una pensa detentiva sino a
tre anni o con una pena pecuniaria.
Il nuovo diritto prevede che di
norma non possono essere comminate pene detentive inferiori a sei mesi (art. 40
CPS). Ai sensi, dell’art. 41 cpv. 1 CPS, il giudice può pronunciare una pena
detentiva inferiore a questo limite, da scontare, soltanto se non sono adempite
le condizioni per la sospensione condizionale (art. 42 CPS) e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti.
Le pene detentive inferiori a
sei mesi sono state sostituite dalla pena pecuniaria che si esprime in aliquote
giornaliere (un massimo di fr. 3’000.-- per aliquota) fissate dal giudice in
considerazione della situazione personale ed economica dell’autore al momento
della pronuncia della sentenza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi
familiari e assistenziali e del minimo vitale (art. 34 cpv. 2 CPS).
Nel caso di specie, a mente di
questo giudice, il diritto attuale, che offre la possibilità di infliggere
anche solo una pena pecuniaria, deve essere considerato più favorevole
all’accusato rispetto alla normativa precedentemente in vigore.
12.
Giusta l’art. 47 cpv. 1 CPS, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto
della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che
la stessa avrà sulla sua vita.
La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed
esterne, ritenuta la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione, art. 47 cpv. 2 CPS.
A carico del
prevenuto grava soprattutto il fatto che, nonostante egli abbia una formazione
adeguata al compito da svolgere ed una buona esperienza nel campo della
sicurezza, non sia stato in grado di gestire convenientemente la situazione, facendo
uso repentinamente ed in maniera sproporzionata della violenza fisica. Va
inoltre tenuto conto del tipo di lesione provocata alla parte civile.
A suo favore
gioca la buona situazione sociale, famigliare e professionale, nonché
l’incensuratezza. Non va neppure trascurato che la parte civile ha contribuito
ad esasperare la situazione assumendo un comportamento inappropriato e
provocatorio, insistendo cioè nel volersi far servire un’altra bevanda
nonostante il locale fosse già chiuso.
Si aggiunga
infine che l’accusato è apparso una persona posata e sicuramente degna di
fiducia: l’evento in discussione rappresenta un caso isolato e non vi sono
elementi per ritenere che possa ripetersi. Egli ha indubbiamente tratto
insegnamento dai fatti.
Ben ponderato
tutto quanto precede, appare equo confermare la proposta di condanna a 15
aliquote giornaliere, fissate in fr. 50.-- ciascuna in base alla sua attuale
situazione economica, ritenuto che il suo stipendio mensile quale agente
di Polizia Penitenziaria ammonta a € 1’300.-- e che l’attività accessoria di
addetto alla sicurezza gli permette di far fronte ad alcune spese.
L’art. 42 cpv.
4.
CPS offre al giudice la possibilità di infliggere, oltre alla pena
condizionalmente sospesa, una pena pecuniaria senza condizionale o una multa ai
sensi dell’art. 106 CPS.
Nella
fattispecie, la sola pena pecuniaria sospesa non appare sufficiente, ritenuto
che il reato commesso non deve essere banalizzato e che una pena tangibile,
quale può essere il pagamento di una somma di denaro, è un mezzo adeguato e
proporzionale per far comprendere al condannato la serietà dello sbaglio e
della procedura penale che ne ha fatto seguito.
L’ammontare
della multa di fr. 500.-- proposto dall’accusa può essere qui confermato, in
quanto commisurato alla situazione concreta.
Dall’altro canto sono adempiti
i requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio
della sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al
minimo legale di 2 anni.
13.
Il rinvio della parte civile al
competente foro civile per le pretese di corrispondente natura è cresciuto in
giudicato, non avendo ella impugnato il decreto d’accusa. La sua istanza di
risarcimento non può pertanto venire accolta.
14.
La tassa e le spese di giustizia
sono poste a carico dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 42, 123 cifra 1 CPS; 9
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4977/2008 del 16 dicembre
2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr.
750.-- (settecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 880.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 1380.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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