Lexipedia

Decisione

10.2009.281

Colpire con in calcio una persona, sottrarre cose altrui all'interno di una vettura, sottrarre cose per procacciarsi un indebito profitto, offendere l'onore, incutere spavento, ripetuta vilazione di d

27 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena detentiva di 30 (trenta) giorni, considerato che non sono

adempiute

le condizioni per la sospensione condizionale e vi è da

attendersi

che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblia utitlità non

potranno

essere eseguiti.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3.

Si rinviano le parti civili CIVI 2, __________, CIVI 1, __________

CIVI 3,

__________ al competente foro per el pretese di natura civile.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr.

50.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 30 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 novembre 2009,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 21 ottobre

2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

vie di fatto

1.2

tentato furto

1.3

ripetuto furto di poca

entità

1.4

ingiuria

1.5

minaccia

1.6

ripetuta violazione di

domicilio

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 22, 40, 41, 106, 126

cpv. 1, 139 cifra 1, 172ter, 177, 180, 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di vie di

fatto, tentato furto, ripetuto furto di poca entità, ingiuria, minaccia e

violazione di domicilio per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1752/2009 del 8 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 30

(trenta) giorni;

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 150.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa le

parti civili CIVI 2, __________, CIVI 1, __________ e CIVI 3, __________, sono

state rinviate al competente foro civile per le pretese di corrispondente

natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 550.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster