10.2009.286
Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranie
25 giugno 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.286
Data decisione, Autorità:
25.06.2009, PRPEN
Titolo:
Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranieri
ATTIVITÀ LUCRATIVA SENZA AUTORIZZAZIONE
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.286
1916/2009
Bellinzona
25
giugno 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Carmela Fiorini per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nel periodo __________
per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________
nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________, dal
__________ sino al __________ a __________ presso l’__________ infranto le
prescrizioni cantonali sull’esercizio della prostituzione omettendo di
annunciarsi alla polizia cantonale;
2. soggiorno illegale,
per avere, nel periodo __________
per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________
nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________,
dal __________ sino al __________ a __________ presso l’__________ soggiornato
illegalmente in Svizzera poiché priva del richiesto permesso di polizia degli
stranieri,
3. attività lucrativa senza
autorizzazione,
per avere, nel periodo __________
per una settimana, nel periodo __________ al __________ a __________ presso l’__________
nel periodo __________ per qualche giorno a __________ presso il __________,
dal __________ sino al __________ a __________ presso __________ svolto
attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli
stranieri
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CP, 115 cpv. 1 b LStr, 115 cpv. 1 c LStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1916/2009 di
data 17 aprile 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento,
la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie
di fr.
50.
-.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 giugno 2009,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
esercizio illecito della
prostituzione
1.2
soggiorno illegale
1.3
attività lucrativa senza
autorizzazione
per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 199 CP, 115 cpv. 1 b
LStr, 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione, soggiorno illegale e attività lucrativa senza
autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. 1916/2009 del 17 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 30
(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-
(novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ufficio federale della
migrazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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