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Decisione

10.2009.286

Esercitare la prostituzione omettendo di annunciarsi alla polizia cantonale; soggiornare illegalmente e svolgere attività lucrativa abusiva poiché priva del richiesto permesso di polizia degli stranie

25 giugno 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.

L'esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

prova

di 2 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento,

la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie

di fr.

50.

-.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 29 aprile 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 25 giugno 2009,

al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 4 giugno 2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

esercizio illecito della

prostituzione

1.2

soggiorno illegale

1.3

attività lucrativa senza

autorizzazione

per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 199 CP, 115 cpv. 1 b

LStr, 115 cpv. 1 c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione, soggiorno illegale e attività lucrativa senza

autorizzazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. 1916/2009 del 17 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 30

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 900.-

(novecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 300.-

(trecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ufficio federale della

migrazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie

fr. 500.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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