10.2009.29
Circolare a 172 km/h su 120 km/h; accertamento della velocità avvenuto mediante inseguimento da parte della vettura di polizia
5 ottobre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.29
Data decisione, Autorità:
05.10.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare a 172 km/h su 120 km/h; accertamento della velocità avvenuto mediante inseguimento da parte della vettura di polizia
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.29
DA
14/2009
Bellinzona
5
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per aver circolato con la
vettura VW targata __________ alla velocità di circa 172 Km/h. malgrado il vigente limite di 120 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri
della vettura di polizia che lo seguiva;
fatti avvenuti tra __________
e __________, autostrada A2, il 26.09.2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra
Fatti
2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1
lett. d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;
perseguito con decreto d’accusa del 12 gennaio
2009 n. 14/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti)
aliquote giornaliere da fr. 250.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 5'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 2'000.-,
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 gennaio 2009;
indetto il dibattimento in data 5 ottobre
2009, al quale ha presenziato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre
il Procuratore Pubblico ha comunicato per iscritto di non presenziare,
chiedendo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede la
derubricazione del reato in infrazione semplice e il riconoscimento di congrue
ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1 autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
Se invece l’infrazione deve
essere considerata lieve a norma dell’art. 90 cpv. 1 LCStr?
3.
In caso di risposta affermativa
a uno dei due quesiti, quale deve essere la pena?
4.
Se la pena è da qualificare
quale delitto, l’eventuale condanna deve essere posta al beneficio delle
sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
5.
Se si tratta di una
contravvenzione (infrazione lieve) l’incarto deve essere trasmesso all’Ufficio
della circolazione?
6.
A chi devono essere caricate le
tasse e le spese?
7.
Possono essere riconosciute
delle ripetibili?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 90 cifra 1 e 2 LCStr
in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d
ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1
dal reato di infrazione grave
alle norme della circolazione per i fatti descritti nelle circostanze di cui
nel decreto di accusa n. 14/2009 del 12 gennaio 2009;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
lieve alla norme della circolazione stradale per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 14/2009 del 12 gennaio 2009
per aver circolato con la vettura VW targata __________ alla velocità di circa
140.
- 145 Km/h. malgrado il vigente limite di 120 Km/h, così come ammesso nel
verbale di polizia del 26.9.2008;
condanna ACCU 1
1.
Al pagamento di una multa di
fr. 260.-- (duecentosessanta).
2.
Al pagamento di complessivi fr.
200.
-- per tasse e spese di giustizia.
Carica allo Stato fr. 200.-- di
tasse e spese.
Non assegna ripetibili.
Comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano;
Sezione della circolazione,
Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 260.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 460.-- totale
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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