10.2009.291
Minacciare e offendere una persona
11 maggio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.291
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, PRPEN
Titolo:
Minacciare e offendere una persona
INGIURIA
MINACCIA
agg. 180 CPS
art. 177 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.291/
DA
2114/2009
Bellinzona
11
maggio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da:
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, a __________, il 14
ottobre 2007, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le seguenti
espressioni “sei un coglione, sei uno stronzo, imbecille”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
Fatti
2. minaccia
per avere, a __________, il 14
ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio te e
il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dall'art. 177
CP e dall’art. 180 CP; richiamato l'art. 42 cpv. 4 CP e l'art. 49 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 4 maggio
2009 n. 2114/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’000.- (mille), corrispondente
a 20 (venti) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 5 maggio 2009;
indetto il pubblico dibattimento in data
11.
maggio 2010, sono comparsi:
-
l’accusato, ,
-
il difensore, DI 1,
-
la parte civile, ,
- il patrocinatore, PR 1,
Locarno;
il Procuratore pubblico con
lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
della parte civile;
sentita la teste __________ ,
sentiti il patrocinatore della parte
civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e di essere demandata
al competente foro civile per le proprie pretese;
il difensore, il quale postula
il proscioglimento da ogni accusa; subordinatamente, per l’ingiuria, va
considerato l’art. 177 cpv. 2 CP per la provocazione, della parte civile e
quindi dev’esservi esenzione da pena;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
ingiuria, per avere, a __________,
il 14 ottobre 2007, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le
seguenti espressioni “sei un coglione, sei uno stronzo, imbecille”?
1.2
minaccia, per avere, a __________,
il 14 ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio
te e il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1?
2.
Può, per l’ingiuria, trovare
applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP?
3.
In caso di condanna quale deve
essere la pena?
4.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5.
Deve esservi rinvio della parte
civile al competente foro civile per le proprie pretese?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti sub
1.1
e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2., 3., 4. e 5., come segue al
quesito posto sub 6;
proscioglie ACCU 1 dalle accuse di
ingiuria e di minaccia;
assegna le tasse e le spese allo
Stato;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato:
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. 70.-- testi
fr. 470.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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