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Decisione

10.2009.291

Minacciare e offendere una persona

11 maggio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2. minaccia

per avere, a __________, il 14

ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio te e

il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1;

fatti avvenuti nelle riferite

circostanze di luogo e di tempo;

reati previsti dall'art. 177

CP e dall’art. 180 CP; richiamato l'art. 42 cpv. 4 CP e l'art. 49 cpv. 1 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 4 maggio

2009 n. 2114/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’000.- (mille), corrispondente

a 20 (venti) aliquote da fr. 50.- (cinquanta) (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 5 maggio 2009;

indetto il pubblico dibattimento in data

11.

maggio 2010, sono comparsi:

-

l’accusato, ,

-

il difensore, DI 1,

-

la parte civile, ,

- il patrocinatore, PR 1,

Locarno;

il Procuratore pubblico con

lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento,

postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e

della parte civile;

sentita la teste __________ ,

sentiti il patrocinatore della parte

civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e di essere demandata

al competente foro civile per le proprie pretese;

il difensore, il quale postula

il proscioglimento da ogni accusa; subordinatamente, per l’ingiuria, va

considerato l’art. 177 cpv. 2 CP per la provocazione, della parte civile e

quindi dev’esservi esenzione da pena;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

ingiuria, per avere, a __________,

il 14 ottobre 2007, offeso l’onore di CIVI 1 proferendo al suo indirizzo le

seguenti espressioni “sei un coglione, sei uno stronzo, imbecille”?

1.2

minaccia, per avere, a __________,

il 14 ottobre 2007, usando grave minaccia, segnatamente dicendogli “sfascio

te e il tuo cane, vi faccio a pezzi”, incusso timore e spavento a CIVI 1?

2.

Può, per l’ingiuria, trovare

applicazione l’art. 177 cpv. 2 CP?

3.

In caso di condanna quale deve

essere la pena?

4.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

5.

Deve esservi rinvio della parte

civile al competente foro civile per le proprie pretese?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 CP; 9 e segg., 273 e

segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub

1.1

e 1.2., decaduti i quesiti posti sub 2., 3., 4. e 5., come segue al

quesito posto sub 6;

proscioglie ACCU 1 dalle accuse di

ingiuria e di minaccia;

assegna le tasse e le spese allo

Stato;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico dello Stato:

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 200.-- spese giudiziarie

fr. 70.-- testi

fr. 470.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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