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Decisione

10.2009.297

Intenzionalmente danneggiato cose altrui

4 ottobre 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a nelle predette circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP; richiamato l’art. 40 CP, 42 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile

2009 n. 1965/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 15

(quindici) giorni da espiare (art. 40 e seg. CP),

considerato

che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi

dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di

pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).

Pena aggiuntiva alla pena di 50

(cinquanta) giorni da espiare decretata nei suoi confronti da questo stesso

Ministero Pubblico il 9.02.2009 (DA 614/2009).

Considerandi

2.

Si rinvia la parte civile al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 6 maggio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 4 ottobre 2010,

al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento,

postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del proprio assistito o una massiccia riduzione della pena, da

sospendere condiizionalmente;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

ACCU 1 deve essere ritenuto

autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa?

2.

In caso affermativo quale deve

essere la pena e può essere sospesa condizionalmente?

3.

A chi vanno accollate le tasse

e le spese di giudizio?

4.

Deve essere confermato il

rinvio della parte civile al foro civile?

5.

Devono essere riconosciute

ripetibili alla difesa?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.144 cpv.1; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, per avere, il 20.12.2008 a __________

intenzionalmente danneggiato cose altrui e meglio

per avere, nei locali a lui

locati in via __________, di proprietà della CIVI 1, danneggiato i telai delle

porte interne dei locali, il serramento della finestra della camera;

imbrattato i pavimenti

dell’appartamento con rifiuti di vario genere, detriti, residui alimentari e

feci,

danneggiato l’impianto

telefonico;

danneggiato la porta d’entrata

e le finestre dell’appartamento __________,colpendole con della ghiaia.

condanna ACCU 1,

1.

alla pena pecuniaria di cinque

(5) aliquote giornaliere di fr. 30 (trenta), per un totale di fr.150

(centocinquanta);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.

2.

Carica all’accusato il

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) e

allo Stato fr. 550.- (cinquecentocinquanta).

3.

La tassa di

giustizia comprende la prestazione del giudice di fr.200.- (duecento) per la

motivazione scritta a carico di entrambe le parti (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se

la stessa non sarà richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo

importo.

4.

Alla difesa

vengono riconosciute fr.1000.- di ripetibili.

Rinvia al foro civile la parte

civile per eventuali pretese di tale natura.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di Marco ACCU 1

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- totale

a carico dello Stato

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese giudiziarie

fr. 50.- testi (da devolvere in beneficenza a un ente che tutela i sentieri

o le montagne).

fr. 350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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