10.2009.297
Intenzionalmente danneggiato cose altrui
4 ottobre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.297
Data decisione, Autorità:
04.10.2010, PRPEN
Titolo:
Intenzionalmente danneggiato cose altrui
DANNEGGIAMENTO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.297
1965/2009
Bellinzona
4
ottobre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Gabriel
De Ambrogi in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere, a __________,
il 20.12.2008, intenzionalmente danneggiato cose altrui e meglio, per avere,
nell’appartamento a lui locato in __________, di proprietà della CIVI 1,
danneggiato l’arredamento del locale del servizio igienico (wc, lavabo,
armadietto ed accessori), manomesso i telai e le ante delle porte interne dei
locali, demolito e smontato la cucina, demolito il serramento della finestra
della camera, imbrattato i pavimenti dell’appartamento con rifiuti di vario
genere, ivi compresi detriti, residui alimentari e feci, imbrattato le pareti
con scritte di vario genere, bucato e manomesso parte degli intonaci delle
pareti, danneggiato l’impianto elettrico e telefonico; ed inoltre, per aver
danneggiato la porta d’entrata dell’appartamento di __________ e __________
colpendola con un blocco di acciaio e le finestre dello stesso appartamento
prendendole a sassate;
Fatti
avvenuti a nelle predette circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP, art. 186 CP; richiamato l’art. 40 CP, 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile
2009 n. 1965/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 15
(quindici) giorni da espiare (art. 40 e seg. CP),
considerato
che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi
dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di
pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
Pena aggiuntiva alla pena di 50
(cinquanta) giorni da espiare decretata nei suoi confronti da questo stesso
Ministero Pubblico il 9.02.2009 (DA 614/2009).
Considerandi
2.
Si rinvia la parte civile al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 6 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 4 ottobre 2010,
al quale hanno preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento,
postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del proprio assistito o una massiccia riduzione della pena, da
sospendere condiizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
ACCU 1 deve essere ritenuto
autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto d’accusa?
2.
In caso affermativo quale deve
essere la pena e può essere sospesa condizionalmente?
3.
A chi vanno accollate le tasse
e le spese di giudizio?
4.
Deve essere confermato il
rinvio della parte civile al foro civile?
5.
Devono essere riconosciute
ripetibili alla difesa?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.144 cpv.1; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP, per avere, il 20.12.2008 a __________
intenzionalmente danneggiato cose altrui e meglio
per avere, nei locali a lui
locati in via __________, di proprietà della CIVI 1, danneggiato i telai delle
porte interne dei locali, il serramento della finestra della camera;
imbrattato i pavimenti
dell’appartamento con rifiuti di vario genere, detriti, residui alimentari e
feci,
danneggiato l’impianto
telefonico;
danneggiato la porta d’entrata
e le finestre dell’appartamento __________,colpendole con della ghiaia.
condanna ACCU 1,
1.
alla pena pecuniaria di cinque
(5) aliquote giornaliere di fr. 30 (trenta), per un totale di fr.150
(centocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.
2.
Carica all’accusato il
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- (trecento) e
allo Stato fr. 550.- (cinquecentocinquanta).
3.
La tassa di
giustizia comprende la prestazione del giudice di fr.200.- (duecento) per la
motivazione scritta a carico di entrambe le parti (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG). Se
la stessa non sarà richiesta la tassa di giustizia sarà ridotta di questo
importo.
4.
Alla difesa
vengono riconosciute fr.1000.- di ripetibili.
Rinvia al foro civile la parte
civile per eventuali pretese di tale natura.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di Marco ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- totale
a carico dello Stato
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi (da devolvere in beneficenza a un ente che tutela i sentieri
o le montagne).
fr. 350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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