10.2009.299
Per procacciare un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui
2 luglio 2009Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.299
Data decisione, Autorità:
02.07.2009, PRPEN
Titolo:
Per procacciare un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui
FURTO
REATO DI POCA ENTITÀ
art. 139 agg. 172 let. ter cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.299
2098/2009
Bellinzona
2
luglio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara
Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
alias:
detenuto dal 15 aprile 2009
al 16 aprile 2009
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui e
meglio:
1.1. a __________,
presso il centro commerciale __________, in data ____________________ in danno
a CIVI 2 sottratto un portafoglio contente CHF 3000.-;
1.2. a __________,
presso il centro commerciale, in data 9.04.2009 in danno a CIVI 1 sottratto un
borsello contente CHF 400.-;
2. furto
di poca entità,
per avere, in data __________ a __________, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto in danno alla CIVI 3,
merce per un valore di CHF 7.-;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139
cifra 1 CP, richiamato l'art. 172ter CP;
perseguito con decreto d’accusa del 28 aprile
Fatti
2009 n. 2098/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena detentiva di 60
(sessanta) - (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le
condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da
attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno
essere eseguiti (art. 41 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di
giorni uno (1)
Considerandi
2.
Le parti civili sono
rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;
indetto il dibattimento 2 luglio 2009, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 / 17 giugno
2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
furto
1.2
furto di poca entità
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 139 cifra 1, 172ter
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di furto e di
furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 2098/2009 del 28 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena detentiva di 60
(sessanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
dà atto che nel decreto di accusa le
parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese
di corrispondente natura.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
nelle vie edittali,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi,
Bellinzona;
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster