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Decisione

10.2009.299

Per procacciare un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto cose mobili altrui

2 luglio 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2098/2009 del che propone la condanna:

1. Alla pena detentiva di 60

(sessanta) - (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le

condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da

attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno

essere eseguiti (art. 41 CP), da dedursi il carcere preventivo sofferto di

giorni uno (1)

Considerandi

2.

Le parti civili sono

rinviate al foro civile per le pretese di corrispondente natura.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 8 maggio 2009;

indetto il dibattimento 2 luglio 2009, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16 / 17 giugno

2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

furto

1.2

furto di poca entità

2.

Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 139 cifra 1, 172ter

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di furto e di

furto di poca entità per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2098/2009 del 28 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena detentiva di 60

(sessanta) giorni, da dedurre il carcere preventivo sofferto di 1 (uno) giorno;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

dà atto che nel decreto di accusa le

parti civili sono state rinviate al competente foro civile per le loro pretese

di corrispondente natura.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

nelle vie edittali,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione dei permessi,

Bellinzona;

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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