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Decisione

10.2009.3

Retrocessione di diritti espropriati

25 febbraio 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il Comune non ha intrapreso alcunché per realizzare il parco __________:

lo spazio non è stato attrezzato né arredato e neppure dotato di sentieri; i

contenuti naturalistici e paesaggistici sono ancora quelli esistenti al momento

dell’esproprio e la manutenzione effettuata è limitata a misure di mantenimento

e taglio del bosco necessari ad evitare un rimboschimento della zona.

6.2. Il diritto di chiedere la retrocessione giusta l’art. 61 cpv. 1 let. a

Lespr si prescrive entro 1 anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al

diritto stesso (art. 66 cpv. 1 Lespr). In concreto il Comune ha acquisito il

mapp. no. 570 in data 28.2.2003 con il pagamento dell’indennità espropriativa (cfr.

doc. 7; art. 56 cpv. 1 Lespr) ma ha potuto disporne solo a partire dal 3.4.2003

data dell’iscrizione del trapasso di proprietà nel RF (art. 656 cpv. 2 CC). Il

diritto di chiedere la retrocessione del fondo siccome non utilizzato allo

scopo previsto dal PR è sorto al più tardi il 3.4.2008. Posto che gli eredi hanno

avanzato la pretesa con istanza del 1°.4.2009, ossia entro l’anno successivo,

l’azione è da ritenersi tempestiva.

6.3. La zona EAP in esame è stata istituita al fine di salvaguardare un’area specifica

non urbanizzata da destinare alla collettività per scopi ricreativi (cfr. ris.

del Consiglio di Stato del 24.11.1993 p. 51, 50). In quest’ottica la creazione

di un parco pubblico che, come il parco __________, è ubicato in collina, ai

margini dell’abitato e del bosco, non richiede necessariamente la dotazione di

attrezzature o arredi particolari come potrebbe essere il caso per un parco

cittadino. Trattandosi di un settore con elevato valore naturalistico (cfr.

accertamento botanico e naturalistico Parco __________ del luglio 2009) – del

quale il mapp. no. 570 è parte integrante e costituisce l’accesso ideale – il duplice

obiettivo di proteggerne e conservarne gli interessi paesaggistici e di

consentire al pubblico di usufruirne può essere raggiunto ottimizzando,

attraverso interventi minimi, la sua funzione di zona di svago e valorizzandone

le caratteristiche naturalistiche.

L’area non coperta da vegetazione boschiva del mapp. no. 570, e dei fondi

confinanti costituenti il parco, si presenta terrazzata e prativa. Dopo

l’acquisizione dei terreni il Comune ha provveduto con regolarità alla

manutenzione corrente, segnatamente alla pulizia, allo sfalcio dell’erba e al

taglio della vegetazione (doc. 6), di modo che la superficie si presenta

curata. Inoltre sono stati posati alcuni singoli ceppi sparsi e cataste di

legna che rappresentano altrettanti elementi di arredo ottenuti sfruttando materiali

naturali (cfr. verbale di sopralluogo del 25.2.2010; doc. 13, documentazione fotografica

del marzo 2010). Tutto ciò rientra nel concetto di realizzazione e gestione del

parco pubblico conformemente allo scopo prefissato nel PR e per il quale è

avvenuta l’espropriazione. Il fatto che non si intravvedano sentieri all’interno

del parco non è decisivo poiché non incide né sulla funzione del sedime né sulla

sua fruibilità ai fini dello svago ritenuto che dispone di un accesso libero e

diretto garantito da Via __________. Il parco è raggiungibile inoltre da un

sentiero pedonale comunale (mapp. no. 586; cfr. doc. 12, piano del geometra del

26.2.2010) che ha inizio a valle dalla Via __________, una diramazione del Via __________,

corre lungo il confine ovest dei mapp. no. 570 e 587, e prosegue quindi verso

monte su sedimi privati (mapp. no. 602, 935, 596 ed oltre) garantito da un

onere di passo pubblico a favore del Comune. Quest’ultimo valuterà la

possibilità di completare la segnaletica nell’ambito della rete dei sentieri

(cfr. risposta p. 4). Ciò considerato si può affermate che il mapp. no. 570 è

stato utilizzato conformemente allo scopo previsto, e di conseguenza, per

quanto fondata sull’art. 61 cpv. 1 let. a Lespr, la domanda di retrocessione è

priva di consistenza.

7.7.1. Gli istanti si avvalgono, inoltre, dell’art. 61

cpv. 1 let. c Lespr, norma secondo la quale l’espropriato può pretendere la

retrocessione quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno

scopo diverso da quello per cui l’espropriazione è stata concessa. Essi

affermano che i sedimi, e la part. no. 570 in particolare, sono stati adibiti a parcheggio, discarica (abusiva o presunta tale) e deposito di materiali di

scarico contrariamente alla destinazione prevista. A loro avviso, tenuto conto

di tale utilizzo effettivo, è logico presumere che sarà facile realizzare sul

medesimo sedime dei nuovi parcheggi in luogo del parco pubblico, come peraltro

già confermato dalla variante di PR pubblicata nel 2010, che prevede la

realizzazione di 6 parcheggi sul mapp. no. 570.

7.2. L’azione di cui all’art. 61 cpv. 1 let. c Lespr si prescrive entro 1 anno

dal momento in cui l’avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in 5

anni dall’alienazione o dalla diversa destinazione (art. 66 cpv. 2 Lespr). In

Considerandi

concreto i termini sono rispettati ritenuto che gli usi non conformi di cui si

dolgono gli istanti risalgono all’incirca agli anni tra il 2004 e il 2009 (cfr.

doc. G, documentazione fotografica).

7.3

La dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la

retrocessione sia ammissibile soltanto quando lo scopo dell’esproprio venga completamente

eluso; in tal caso non occorre che la diversa destinazione sia già stata

concretamente determinata o che addirittura abbia avuto inizio: basta che

risulti chiaramente che lo scopo iniziale è stato definitivamente abbandonato (DTF

120.

Ib 496 c. 6b). Non vi è spazio invece per la retrocessione qualora

subentrasse un uso diverso aggiuntivo allo scopo primario, oppure qualora l’uso

previsto fosse stato effettivamente attuato. La retrocessione va pure negata

qualora vi ostassero interessi pubblici preponderanti, ed in particolare se il

cambiamento di destinazione avvenisse per uno scopo che pure legittima

l’espropriazione (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 102 no. 17 e 18; Wiederkehr,

Die Expropriationsentschädigung, 1966, p. 221; Grisel, op. cit., p. 761;

DTF 87 I 96; RDAT 1990 no. 69).

Il Comune non ha mai manifestato l’intenzione di alienare il mapp. no. 570 o di

disporne diversamente. Anzi, oltre a confermare il vincolo in sede di revisione

del PR, esso ha adottato, come visto sopra, i provvedimenti atti a concretizzare

la destinazione prevista ed ai fini della quale il fondo è stato espropriato. Gli

eventi di cui riferiscono gli istanti non sono atti a dimostrare il contrario

anche perché vanno contestualizzati. Il mapp. no. 570 è sì servito per il

deposito di materiale di scavo e macchinari, tuttavia, come si evince dalla

documentazione fotografica versata agli atti, lo spazio utilizzato è

circoscritto all’angolo sud-est del terreno, in corrispondenza della curva di

Via __________. Inoltre si è trattato di un deposito a carattere temporaneo

dettato sia dalle esigenze del cantiere aperto per l’edificazione del

prospiciente mapp. no. 563, ed a tal fine espressamente autorizzato (cfr. doc.

4, 5, 9, 10), sia dalla necessità di erigere un muro di sostegno in seguito ad

un franamento avvenuto nel 2010 (cfr. scatti fotografici del 13.5.2010). Tali

particolari circostanze non permettono certamente di ritenere che lo scopo

dell’espropriazione sia stato disatteso. Né il posteggio abusivo di qualche

veicolo, su quello stesso sedime, dimostra che il Comune intende adibirlo a parcheggio,

e tanto meno una tale intenzione risulta dagli atti pianificatori. I 6 posteggi

menzionati dagli istanti sono già stati realizzati ma sul vicino mapp. no. 589,

di proprietà comunale, sulla base di un vincolo sancito nel PR del 1993 e

ripreso nel piano del 2006 (P6). La variante di PR pubblicata nel 2010 (cfr.

Doc. T), che nel frattempo è stata approvata dal Consiglio di Stato con

risoluzione no. 2554 del 3.5.2011, non prevede affatto la realizzazione di

posteggi sul mapp. no. 570 bensì unicamente la formazione di una piazzola di

scambio per consentire e facilitare l’incrocio di due autovetture su Via __________

(cfr. ris. cit. p. 19). Di conseguenza anche sotto questo profilo l’istanza si

rivela infondata.

8.

Di norma nei procedimenti di espropriazione formale, nei

quali il privato è coinvolto suo malgrado, le spese processuali sono a carico

dell’ente espropriante, tenuto inoltre a rifondere all’espropriato un’equa

indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr).

Tale principio non si applica alle procedure di retrocessione poiché il

privato, agendo spontaneamente, si assume tutti i rischi del contenzioso, anche

quelli inerenti le spese di giudizio come in qualsiasi altra procedura

amministrativa (RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2001.00016-19 del

17.12

). Vale pertanto la regola generale secondo cui le spese processuali

sono addebitate o ripartite a seconda della soccombenza delle parti (art. 70

Lespr, art. 47 e 49 nuova LPAmm). In concreto, visto l’esito dell’istanza, le

spese sono poste a carico degli istanti in solido in quanto soccombenti. Per lo

stesso motivo non si assegnano ripetibili.

Per i quali motivi

richiamata la Legge di espropriazione dell’8

marzo 1971

dichiara

e pronuncia 1. L’istanza di retrocessione è respinta.

2.

La tassa di giustizia in fr. 1’450.- e

le spese in fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data

facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine

di trenta giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente il

segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo

Barenco

Distinta delle spese

Tassa di giustizia fr. 1’450.—

Spese diverse fr. 50.—

Totale fr. 1’500.—

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