10.2009.300
Minacciare e offendere l'onore di una persona
17 settembre 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.300
Data decisione, Autorità:
17.09.2010, PRPEN
Titolo:
Minacciare e offendere l'onore di una persona
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPP-TI
art. 180 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.300, 10.2009.637,
10.2010.6
DA 885/2009
DA 4535/2009
DA 4534/2009
Bellinzona
17
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 1
prevenuto colpevole di ingiuria
per avere, il 10 novembre 2008 in località imprecisata del Ticino, tramite messaggio SMS, offeso l’onore di ACCU 2, tacciandola
di “…Zoccola…”;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.177
CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 febbraio
Fatti
2009 n. 885/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre)
aliquote giornaliere da fr. 170.-, ciascuna (art. 34 e seg. CP) corrispondenti
a complessivi fr. 510.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
inoltre
prevenuto colpevole di 1. ingiuria
per avere, in località imprecisata del Canton Ticino, in data 28 marzo 2009,
offeso l’onore di ACCU 2 tacciandola, nel testo di quattro SMS a lei inviati,
con l’epiteto di “zoccola”;
2.
minaccia
per avere, nelle circostanze descritte al punto 1, incusso spavento e timore a ACCU
2, minacciando di ucciderla e metterla sotto terra;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 177 e
180.
CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre
2009.
n. 4534/2009 del AINQ 2 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 1’520.-, corrispondente
a 8 aliquote da fr. 190.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (due) (art.
106.
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile Mastroianni Pia,
Weiach al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3
CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
100.
- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 2prevenuta colpevole di ingiuria
per avere, a __________ in
data 02 dicembre 2008, offeso l'onore di ACCU 1 tacciandolo, nel testo di un
SMS inviatogli, con gli epiteti di "bastardo" e "cornuto";
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 177
CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 26 ottobre
2009.
n. 4535/2009 del AINQ 2, che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di fr. 330.-
(trecentotrenta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile ACCU 1 al
competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr.
50.
- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni interposte
tempestivamente dagli accusati;
indetto il dibattimento 17 settembre 2010,
al quale erano presenti gli accusati personalmente, mentre i Procuratori
pubblici, con scritti 6 e 8 agosto 2009, hanno rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei rispettivi
decreti d'accusa impugnati;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI
ACCU 1
1.
È l’accusato ACCU 1 colpevole
di:
1.1
ingiuria, per i fatti descritti nel decreto
d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 885/2009 del AINQ 1?
1.2
ingiuria per i fatti descritti nel decreto
d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?
1.3
minaccia per i fatti descritti nel decreto
d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?
2.
In caso di risposta
affermativa ad uno dei quesiti di cui sopra, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
NEL PROCEDIMENTO A CARICO
DI ACCU 2
5.
È l’accusata ACCU 2 colpevole
di ingiuria, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n.
4535/2009 del AINQ 2?
6.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
7.
L’eventuale pena dev’essere
sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
8.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 31, 177, 180 CP; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 2
dal reato di ingiuria, ex art.
177.
CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4535/2009 del 26 ottobre
2009;
carica allo Stato tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.00;
proscioglie ACCU 1
dal reato di ingiuria,
ex art. 177 CP, e minaccia, ex art. 180 CP, per i fatti descritti
nel decreto di accusa 4534/2009 del 26 ottobre 2009;
carica allo Stato tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 200.00;
dichiara ACCU 1
autore colpevole
del reato di ingiuria, ex art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto
di accusa n. 885/2009 del 23 febbraio 2009;
condanna ACCU 1 1. alla
pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 170.00 (centosettanta),
per un totale di fr. 510.- (cinquecentodieci);
§ l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 200.00
(duecento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 370.00.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 570.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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