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Decisione

10.2009.300

Minacciare e offendere l'onore di una persona

17 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 885/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre)

aliquote giornaliere da fr. 170.-, ciascuna (art. 34 e seg. CP) corrispondenti

a complessivi fr. 510.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

inoltre

prevenuto colpevole di 1. ingiuria

per avere, in località imprecisata del Canton Ticino, in data 28 marzo 2009,

offeso l’onore di ACCU 2 tacciandola, nel testo di quattro SMS a lei inviati,

con l’epiteto di “zoccola”;

2.

minaccia

per avere, nelle circostanze descritte al punto 1, incusso spavento e timore a ACCU

2, minacciando di ucciderla e metterla sotto terra;

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dall'art. 177 e

180.

CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 26 ottobre

2009.

n. 4534/2009 del AINQ 2 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 1’520.-, corrispondente

a 8 aliquote da fr. 190.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 0 (due) (art.

106.

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile Mastroianni Pia,

Weiach al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3

CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr.

100.

- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario

giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

ACCU 2prevenuta colpevole di ingiuria

per avere, a __________ in

data 02 dicembre 2008, offeso l'onore di ACCU 1 tacciandolo, nel testo di un

SMS inviatogli, con gli epiteti di "bastardo" e "cornuto";

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 177

CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 26 ottobre

2009.

n. 4535/2009 del AINQ 2, che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di fr. 330.-

(trecentotrenta), corrispondente a 3 aliquote da fr. 110.- (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile ACCU 1 al

competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr.

50.

- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario

giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

viste le opposizioni interposte

tempestivamente dagli accusati;

indetto il dibattimento 17 settembre 2010,

al quale erano presenti gli accusati personalmente, mentre i Procuratori

pubblici, con scritti 6 e 8 agosto 2009, hanno rinunciato ad intervenire al

pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma dei rispettivi

decreti d'accusa impugnati;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentiti da ultimo gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI

ACCU 1

1.

È l’accusato ACCU 1 colpevole

di:

1.1

ingiuria, per i fatti descritti nel decreto

d’accusa del 23 febbraio 2009 n. 885/2009 del AINQ 1?

1.2

ingiuria per i fatti descritti nel decreto

d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?

1.3

minaccia per i fatti descritti nel decreto

d’accusa del 26 ottobre 2009 n. 4534/2009 del AINQ 2?

2.

In caso di risposta

affermativa ad uno dei quesiti di cui sopra, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

NEL PROCEDIMENTO A CARICO

DI ACCU 2

5.

È l’accusata ACCU 2 colpevole

di ingiuria, per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 26 ottobre 2009 n.

4535/2009 del AINQ 2?

6.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

7.

L’eventuale pena dev’essere

sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

8.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 31, 177, 180 CP; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 2

dal reato di ingiuria, ex art.

177.

CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4535/2009 del 26 ottobre

2009;

carica allo Stato tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.00;

proscioglie ACCU 1

dal reato di ingiuria,

ex art. 177 CP, e minaccia, ex art. 180 CP, per i fatti descritti

nel decreto di accusa 4534/2009 del 26 ottobre 2009;

carica allo Stato tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 200.00;

dichiara ACCU 1

autore colpevole

del reato di ingiuria, ex art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto

di accusa n. 885/2009 del 23 febbraio 2009;

condanna ACCU 1 1. alla

pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 170.00 (centosettanta),

per un totale di fr. 510.- (cinquecentodieci);

§ l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 200.00

(duecento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 370.00.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 70.00 testi

fr. 570.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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