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Decisione

10.2009.305

Impiego di stranieri sprovvisti del necessario permesso

27 novembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2046/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta), con l’avvertenza che, in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di

30 (trenta) giorni (art. 34 e 36 CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

3.

Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento)

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il __________2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

ed inoltre La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 maggio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 novembre 2009,

al quale l'accusato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato ad intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

del reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti

nel menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

3.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli artt. 117 cpv. 1 LStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), ex

art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 2046/2009 del 27 aprile 2009;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

30.

(trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr.

2'700.00 (duemilasettecento);

§ l’accusato è avvertito

che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena

detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di

pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione permessi e

immigrazione, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 3050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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