10.2009.306
Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC
8 settembre 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.306
Data decisione, Autorità:
08.09.2010, PRPEN
Titolo:
Circolazione senza le targhe e l'assicurazione RC
ABUSO DELLA LICENZA E DELLE TARGHE
TARGA DI CONTROLLO
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 96 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.306
DA
2339/2009
Bellinzona
8
settembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
(difesa da: DI 1)
prevenuta colpevole di 1. circolazione senza assicurazione
RC
per aver condotto l'autovettura
__________ senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste
sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la
prescritta assicurazione per la responsabilità civile,
fatti avvenuti a __________ il __________;
reato previsto dall'art. 96
cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;
Fatti
2. ripetuto abuso delle
targhe
per aver ripetutamente condotto
la vettura suddetta con applicate le targhe provvisorie __________ , malgrado fossero scadute dal __________;
fatti avvenuti a __________
il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 97
cifra 1 cpv. 2 LCStr.;
perseguita con decreto d’accusa del 18 maggio
2009 n. 2339/2009 del che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 40.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 600.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 5 (cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario
giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 19 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 settembre 2010,
al quale hanno preso parte l’accusata, accompagnata dal proprio difensore,
emntre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire al dibattimento
postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della propria assistita;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusata autrice colpevole
di
1.1
circolazione senza assicurazione
RC;
1.2
ripetuto abuso delle targhe
1.3
divieto di apporre sul veicolo
le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla legge (pto 2 del
decreto)
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere
posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo
di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 96 e 97 LCStr, 96
OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dai reati di condurre senza
licenza di circolazione o targhe di controllo, art. 96 cifra 1 LCStr., e abuso
della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 LCStr., per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di divieto di
apporre sul veicolo le targhe conformemente alle prescrizioni imposte dalla
legge, art. 96 cifra 1 LS e 96 OETV., per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 2339/2009 del 18 maggio 2009 (pto 2);
condanna ACCU 1
alla multa di fr. 140.00
(centoquaranta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena
detentiva sostitutiva è fissata
in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
carica allo Stato le tasse e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino
Ufficio della migrazione,
Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 140.00 multa
fr. 140.00 totale
./. fr. 800.00 cauzione
fr. 660.00 a
favore di ACCU 1
Distinta spese a carico di dello Stato,
fr. 125.00 tassa
di giustizia
fr. 225.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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