10.2009.307
Guida nonostante il divieto di fare uso in Svizzera della patente di guida italiana
9 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.307
Data decisione, Autorità:
09.12.2009, PRPEN
Titolo:
Guida nonostante il divieto di fare uso in Svizzera della patente di guida italiana
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.307
DA
2021/2009
Bellinzona
9
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Giovanni Pozzi per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o
nonostante revoca,
per aver condotto la vettura Citroën targata (I) __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero
della patente di guida italiana, emanato nei suoi confronti dalla competente
Autorità amministrativa in data 27 gennaio 2005, per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a Lugano
Fatti
il 7 luglio 2008;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile
2009 n. 2021/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 2’000.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1’500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 15 maggio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 9 dicembre 2009,
al quale l’accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 novembre
2009, non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma del decreto d’accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d’accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 45
cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca
della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2021/2009 del 27 aprile
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 1’200.--
(milleduecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1’000.--
(mille);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 400.00 spese
giudiziarie
fr. - 2000.00 dedotta
cauzione già versata
fr. - 300.00 totale
(da restituire)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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