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Decisione

10.2009.310

Intenzinalmente impiegare persone straniere sebbene non fosserero autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera in quanto sprovviste del necessario permesso di Polizia degli stranieri

9 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1862/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

4'050.- (quattromilacinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote

da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, con

l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia

di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 maggio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento in data 9

dicembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso così

come non è comparso il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha

comunicato di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto

d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole impiego di stranieri sprovvisti di

permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di impiego di

stranieri sprovvisti di permesso per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 1862/2009 del 20 aprile 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di

fr. 4'050.-- (quattromilacinqanta);

§. l’esecuzione della pena è

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.--

(millecinquecento);

§. in caso di mancato pagamento la

pena detentiva sostitutiva è fissata

in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

Avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'500.00 multa

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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