10.2009.310
Intenzinalmente impiegare persone straniere sebbene non fosserero autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera in quanto sprovviste del necessario permesso di Polizia degli stranieri
9 dicembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.310
Data decisione, Autorità:
09.12.2009, PRPEN
Titolo:
Intenzinalmente impiegare persone straniere sebbene non fosserero autorizzate a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera in quanto sprovviste del necessario permesso di Polizia degli stranieri
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 117 cpv. 1 LFSTR
Incarto
n.
10.2009.310
DA
1862/2009
Bellinzona
9
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Joyce Genazzi Duca per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di
permesso,
per avere, nel periodo 01.04.__________
/ 10.07.__________, in qualità di responsabile delle assunzioni di personale
per gli esercizi pubblici Snack Bar __________ di __________ e __________ del __________,
intenzionalmente impiegato il cittadino albanese __________, che venne
remunerato in almeno dieci occasioni con la somma di fr. 80/100.- a serata
sebbene non fosse autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera in
quanto sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 117
cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 20 aprile
Fatti
2009 n. 1862/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
4'050.- (quattromilacinquanta), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote
da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, con
l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia
di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento in data 9
dicembre 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso così
come non è comparso il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha
comunicato di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto
d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole impiego di stranieri sprovvisti di
permesso per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 117 cpv. 1 LStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di impiego di
stranieri sprovvisti di permesso per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 1862/2009 del 20 aprile 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 90.-- (novanta), per un totale di
fr. 4'050.-- (quattromilacinqanta);
§. l’esecuzione della pena è
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.--
(millecinquecento);
§. in caso di mancato pagamento la
pena detentiva sostitutiva è fissata
in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
Avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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