10.2009.313
Circolare con un motoveicolo alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h
15 gennaio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2009.313
Data decisione, Autorità:
15.01.2010, PRPEN
Titolo:
Circolare con un motoveicolo alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.313
2194/2009
Bellinzona
15
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca
Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione
per aver violato gravemente le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________
alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente
di 60 Km/h rilevata dal contachilometri dell’autoambulanza che lo seguiva e
alla quale non dava la precedenza malgrado sopraggiungesse da tergo con i
segnali prioritari ottici ed acustici inseriti. Effettuava poi delle manovre di
sorpasso sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla
linea di sicurezza ed anche sulla destra di veicoli che si erano accostati onde
concedere il passaggio dell’ambulanza, circolando inoltre sulla corsia
riservata ai mezzi pubblici;
fatti avvenuti sul
tratto tra __________ e __________ il __________; reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2,
Fatti
34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 7
cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 11 maggio
2009 n. 2194/2009 del che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2010,
al quale ha preso paerte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha
rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato, che si
rimprovera di non essersi fermato quel giorno, ma ribadisce che non era sua
intenzione commettere scorrettezze;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È l’accusato autore colpevole
di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel
menzionato decreto d’accusa?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale dev’essere la pena?
3.
L’eventuale pena dev’essere sospesa
condizionalmente?
4.
Chi sopporta gli oneri
processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 27 cpv. 2 e 90 cifra
2.
LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS, per aver violato le
norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare:
per aver circolato con il
motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h e
per non avere concesso la
precedenza al veicolo dell’ambulanza che lo seguiva, malgrado sopraggiungesse
da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti (anche se non ha
concretamente messo in pericolo la sua corsa) e
per avere superato diversi
veicoli che si erano accostati proprio per lasciare passare l’ambulanza;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di
15.
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di
fr. 750.00 (settecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena
è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
alla multa di fr. 400.00
(quattrocento);
§ in caso di mancato
pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a
carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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