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Decisione

10.2009.313

Circolare con un motoveicolo alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h

15 gennaio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 7

cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 11 maggio

2009 n. 2194/2009 del che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 200.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 maggio 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 gennaio 2010,

al quale ha preso paerte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha

rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentito per ultimo l'accusato, che si

rimprovera di non essersi fermato quel giorno, ma ribadisce che non era sua

intenzione commettere scorrettezze;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È l’accusato autore colpevole

di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel

menzionato decreto d’accusa?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale dev’essere la pena?

3.

L’eventuale pena dev’essere sospesa

condizionalmente?

4.

Chi sopporta gli oneri

processuali?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 27 cpv. 2 e 90 cifra

2.

LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS, per aver violato le

norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare:

per aver circolato con il

motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h e

per non avere concesso la

precedenza al veicolo dell’ambulanza che lo seguiva, malgrado sopraggiungesse

da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti (anche se non ha

concretamente messo in pericolo la sua corsa) e

per avere superato diversi

veicoli che si erano accostati proprio per lasciare passare l’ambulanza;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di

15.

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di

fr. 750.00 (settecentocinquanta);

§ l’esecuzione della pena

è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

alla multa di fr. 400.00

(quattrocento);

§ in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a

carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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