10.2009.317
Ingiuriare e cagionare intenzionalmente delle ferite a una persona
23 febbraio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.317
Data decisione, Autorità:
23.02.2010, PRPEN
Titolo:
Ingiuriare e cagionare intenzionalmente delle ferite a una persona
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPP-TI
art. 177 CPP-TI
Incarto
n.
10.2009.317
1863/2009
Bellinzona
23
febbraio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta
colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________,
il 22 agosto 2006, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1
strappandole i capelli e provocandole le lesioni di cui ai certificati medici
22 agosto 2006 del Dr. __________ e 08 settembre 2006 del Dr. __________ agli
atti;
2. ingiuria
per avere, nelle
medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di CIVI
1 tacciandola di “troia, puttana”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati
previsti dagli artt. 123 cifra 1 e 177 CP; richiamati gli artt. 42 e 49 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 20 aprile
Fatti
2009 n. 1863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-
(novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art.
34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 600.-
(seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Si rinvia la parte civile CIVI
1.
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 26 maggio 2009;
indetto il dibattimento 23 febbraio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettata alle parti un’ulteriore fattispecie
e meglio quella di cui all’art. 126 CP (vie di fatto), ritenuto che il
certificato medico agli atti di causa dell’ospedale Civico di __________ (dr. __________)
attesta di uno stato e di una diagnosi che potrebbe anche ricadere sotto questa
fattispecie (cfr. contusione ginocchio, contusione gluteo);
sentita la parte civile;
sentita da ultima l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusata autrice colpevole
di:
1.1
lesioni semplici;
1.2
vie di fatto;
1.3
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione
condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Devono essere accolte le pretese civili (risarcimento danno e torto
morale) o deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile
per le pretese di tale natura?
5.
A chi vanno caricate le tasse e le spese di questo procedimento?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 126 e 177 cpv. 3
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni
semplici e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. 1863/2009 del 20 aprile 2009.
manda ACCU 1 esente da
pena
e la condanna al pagamento delle tasse e spese
giudiziarie di complessivi fr. 300.—;
conferma il rinvio al foro civile della
parte civile per le pretese di tale natura;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Ufficio permessi e
immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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