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Decisione

10.2009.317

Ingiuriare e cagionare intenzionalmente delle ferite a una persona

23 febbraio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 1863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-

(novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art.

34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 600.-

(seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Si rinvia la parte civile CIVI

1.

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

5.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 26 maggio 2009;

indetto il dibattimento 23 febbraio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile;

accertate le generalità dell'accusata, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettata alle parti un’ulteriore fattispecie

e meglio quella di cui all’art. 126 CP (vie di fatto), ritenuto che il

certificato medico agli atti di causa dell’ospedale Civico di __________ (dr. __________)

attesta di uno stato e di una diagnosi che potrebbe anche ricadere sotto questa

fattispecie (cfr. contusione ginocchio, contusione gluteo);

sentita la parte civile;

sentita da ultima l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusata autrice colpevole

di:

1.1

lesioni semplici;

1.2

vie di fatto;

1.3

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Devono essere accolte le pretese civili (risarcimento danno e torto

morale) o deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile

per le pretese di tale natura?

5.

A chi vanno caricate le tasse e le spese di questo procedimento?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 123, 126 e 177 cpv. 3

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di lesioni

semplici e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. 1863/2009 del 20 aprile 2009.

manda ACCU 1 esente da

pena

e la condanna al pagamento delle tasse e spese

giudiziarie di complessivi fr. 300.—;

conferma il rinvio al foro civile della

parte civile per le pretese di tale natura;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Ufficio permessi e

immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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