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Decisione

10.2009.319

Offendere l'onore e importunare una persona via sms

24 febbraio 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2273/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.-

(ottocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 160.- (centosessanta)

- art. 34 e seg. CP.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e

seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106

cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CP.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 18 maggio 2009;

indetto il dibattimento 24 febbraio 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore, e la

parte civile con il suo patrocinatore, mentre il il AINQ 1, con lettera 18

dicembre 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la

conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;

sentito il difensore, il quale chiede il

completo proscioglimento del suo assistito;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

È l’accusato autore colpevole

di:

1.1

vie di fatto;

1.2

abuso di impianti di

telecomunicazione;

1.3

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa a suo carico?

2.

In caso di risposta

affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve

essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale

periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

Considerato in fatto ed in diritto:

1.

La parte civile, moglie

dell’accusato, è originaria della Colombia ed è giunta per la prima volta nel

nostro paese nel __________. Al suo arrivo in Svizzera essa ha immediatamente

iniziato la sua attività lucrativa, con un contratto d’artista, prima presso un

esercizio pubblico di __________ (la __________) e poi presso altri esercizi

pubblici del Cantone, sempre locali “a luci rosse”. L’accusato e la parte

civile hanno fatto conoscenza in quel luogo e proprio il primo giorno di lavoro

della donna e si sono messi insieme qualche tempo dopo.

A quei tempi

la parte civile era già madre di due bambine, che in seguito l’hanno raggiunta

in Ticino. Nel __________ l’accusato e la parte civile e si sono sposati e

dalla loro unione sono nati un figlio e una figlia.

Un paio di

anni fa la vita matrimoniale della coppia si è però deteriorata per dei motivi

che non è qui di interesse approfondire; il dissidio era però a tal punto grave

da condurre la moglie alla separazione. Ad un certo punto quest’ultima ha

trovato un nuovo compagno, cosa che però l’accusato ha scoperto per caso e non

ha mai accettato: anzi, questi nuovi eventi hanno arrecato a quest’ultimo molte

sofferenze poiché, come egli ha detto, si è sentito tradito e si ritiene

tuttora umiliato dalla situazione. All’epoca dei fatti l’accusato sosteneva di

amare ancora la propria consorte, così che il fatto che la stessa avesse un

nuovo amico è stato per lui un duro colpo. Pure inaccettabile, a suo dire, era

il fatto che la moglie negasse di avere questa nuova relazione, pur essendo

detta circostanza ormai nota, l’accusato avendola potuta vedere ritratta

abbracciata ad un altro in una fotografia pubblicata su “Facebook”.

Dal canto suo

la moglie ha poi ammesso di avere una nuova relazione, ma ha anche dichiarato

che un cambio di rotta in ambito sentimentale era per lei inevitabile, ritenuto

che il rapporto di coppia con l’accusato non poteva più essere considerato

idilliaco, anzi era ormai da anni irrimediabilmente compromesso, al punto che

la continuazione della vita comune non poteva più essere pretesa. Al dibattimento

la moglie ha spiegato di non avere mai potuto e voluto chiarire la sua nuova

posizione amorosa non per nasconderla al marito, bensì per paura della reazione

di quest’ultimo, visibilmente turbato dall’avvento di queste novità.

Ora tra le parti sono pendenti

presso la Pretura di __________ delle procedure di protezione dell’unione

coniugale, proprio a causa dei dissidi sorti con la separazione.

Si tratta, queste, di vertenze

molto combattute, così che anche i fatti di causa vanno letti alla luce di questa

delicata situazione familiare e personale che ha innegabilmente provocato

quanto oggetto della presente vertenza di tipo penale.

2.

L’accusato non contesta i fatti

imputatigli con il decreto d’accusa al punto 2, e in particolare ammette di

aver inviato alla parte civile non meno di 40 messaggi SMS nel periodo tra il __________

e il __________. Al riguardo egli dichiara però non averli inoltrati per

importunare la parte civile, bensì unicamente con l’obbiettivo di concordare un

incontro con lei per ottenere delle risposte e delle spiegazioni che chiedeva

da tempo, oltre che farle sapere che i suoi sentimenti nei suoi confronti non

erano mutati e che le era ancora affezionato. Per di più, ritenuto che la

moglie aveva comunque lasciato il tetto coniugale, era intenzione del marito

chiarire la situazione dei due figli, che erano rimasti con lui e di cui uno

era ancora minorenne.

ACCU 1 ha pure ammesso di aver

inviato alla parte civile il messaggio più duro, quello del __________, nel

quale ha tacciato quest’ultima di “…troia almeno prima lo facevi per soldi”,

cosa che il procuratore pubblico ha considerato ingiuriosa, emanando il decreto

d’accusa qui in oggetto.

Per giustificare quanto scritto,

l’accusato si è limitato ad addurre che, in effetti, la parte civile, quando è

giunta in Svizzera, ha esercitato per qualche tempo la prostituzione, cosa che,

alla luce dei fatti, gli permetterebbe di utilizzare questa terminologia, visto

che, a suo dire, quella professione l’ha esercitata.

Per quanto

attiene invece al primo capo d’accusa contenuto nel decreto (vie di fatto),

l’accusato ha ammesso che il __________ ha avuto un incontro con la parte

civile e che i due sono venuti alle mani, nega però che la parte civile sia

caduta a terra a causa sua. A suo dire sarebbe lei che ha provocato il litigio,

così che il suo rovinare a terra è stata la conseguenza di una reazione del

marito ad un suo primo gesto di violenza.

Ciò detto non resta che passare

in rassegna ogni singolo reato imputato all’accusato nel decreto emesso nei

suoi confronti, e, tenuto conto delle risultanze istruttorie, valutare se vi

siano gli elementi soggettivi e oggettivi per comminare una pena.

3.

Per l’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto

contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito

a querela di parte, con la multa.

Secondo

la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione

dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso

corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né

pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato

alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).

In

merito all’accaduto le versioni dell’accusato e della parte civile sono

diametralmente opposte e, in sostanza, collimano unicamente per quanto riguarda

la circostanza secondo cui le parti, al momento dei fatti, si trovavano da sole

nello scantinato dell’abitazione di una delle figlie della moglie e che nessuno

ha assistito alla scena in cui si sarebbero verificate le vie di fatto.

L’istruttoria

predibattimentale, come pure quella esperita in sede di processo, non ha

permesso di stabilire se sia vera la versione resa dalla parte civile, secondo

cui l’accusato l’avrebbe spinta per primo, facendola sbattere contro un

armadio, oppure quella dell’accusato, a mente del quale la sua spinta

all’accusata sarebbe stata preceduta da un tentativo della donna di colpirlo a

mani nude e lui avrebbe poi reagito spingendola.

4.

Sulle

prove raccolte il giudice di merito decide secondo il suo libero convincimento,

in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza

di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli

deve essere moralmente certo. Tale certezza non è data ove egli abbia ancora

dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle

circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e

giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge,

deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova

dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali

di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

In questo contesto si inserisce il

principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della

presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e

14.

cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale,

principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se

infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere

dichiarato colpevole fintanto che questa presunzione non viene refragrata. In

altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione

in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto

dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a

suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non

colpevolezza (Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de

procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco

2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124

IV 86).

Il principio “in dubio pro reo”

disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio,

nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato

e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo

all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può

dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole

all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il

precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto

convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2; DTF 124 IV

88.

cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore

dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di

condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo

di dubitare della colpevolezza.

5.

Attraverso

l’esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile

giungere al convincimento che i fatti di cui al p.to 1. del decreto d’accusa si

siano svolti così come esposto dalla parte civile. Di converso non è possibile

fugare i dubbi circa il fatto che gli avvenimenti si siano sviluppati così come

raccontato dall’accusato, ovvero che il colpo da lui inferto alla parte civile,

sia stato una reazione ad una precedente attacco da parte della moglie.

In

simili circostanze, come visto, l’esistenza di questi dubbi deve essere messa a

vantaggio dell’accusato, che va quindi

prosciolto dal capo di imputazione di vie di fatto.

6.

Per

quanti attiene alla seconda imputazione, già si è detto che ACCU 1 ha ammesso

di aver inviato alla moglie tutti gli SMS versati agli atti sub AI 2 (inc.

2009.

).

A

sua discolpa l’accusato ha asserito però di aver inviato quei messaggi con il

solo intento di ottenere dalla moglie un incontro chiarificatore, che questa

gli negava da tempo, come pure di farle sapere quanto ancora teneva a lei.

L’art. 179septies CP prevede la seguente fattispecie:

“chiunque,

per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione

per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la

multa.”

Non

tutti i moventi sono dunque suscettibili di provocare la commissione del reato,

bensì unicamente la malizia e la celia.

La

malizia è presente quanto l’autore commette l’atto reprensibile perché la

sofferenza che provoca ad altri gli procura soddisfazione;

l’azione

è fatta invece per celia (cfr. Devoto/Oli, Dizionario Devoto Oli della lingua

italiana: scherzo, burla) quando è commessa un po’ per follia, per fare una

bravata o senza scrupoli, nell’intento di soddisfare un capriccio momentaneo

(TF 6S.559/2000 del 29 dicembre 2000, consid. 5a, con riferimenti).

7.

Nel

caso che ci occupa, la tesi difensiva secondo cui l’accusato non avrebbe agito

né per celia, né per malizia, bensì per altri motivi, deve essere seguita. In

effetti è stato appurato che l’imputato ha inviato i messaggi innanzitutto per

riuscire ad incontrare la moglie che lo aveva lasciato, per poter così chiarire

con lei la questione riferita ai figli comuni nell’ambito della procedura di

separazione. Ai messaggi del marito la moglie non ha infatti mai dato seguito,

lasciando quest’ultimo nell’attesa di questo agognato incontro e obbligandolo a

continue sollecitazioni.

Il

tenore dei messaggi dimostra chiaramente simile intento i primi messaggi

appaiono infatti addirittura sdolcinati e anche gli ultimi sono in maniera

evidente tutti dettati da un sentimento di gelosia e tutti mirati ad un

incontro. Si evince chiaramente l’intento di un uomo di cercare un contatto con

la donna con cui ha vissuto quasi metà della sua vita, in modo da poter

chiarire la situazione della coppia che il marito si ostina a non accettare (cfr.

AI 2 (inc. 2009.2118).

Non

vi è di contro alcun elemento che lasci intendere, come sostenuto dalla parte civile,

che l’accusato, con quegli SMS, volesse minacciare e intimorire la moglie.

Questo intento non traspare in alcun modo dai testi in questione, dovendosi

piuttosto interpretare questi messaggi come la manifestazione di un uomo che si

è sentito fortemente tradito e deluso, credendo (a torto o a ragione) che la

donna l’abbia addirittura “sfruttato” per diversi anni. L’accusato (ancora a

torto o a ragione) si è sentito offeso per avere fatto tutto il possibile per

il bene della moglie e per la sua famiglia, accogliendo (volentieri) i di lei

figli e, ad un certo punto, anche suo padre. L’abbandono del tetto coniugale ha

coinciso con l’indipendenza dei figli e con la morte del suocero (ora

seppellito nella tomba della famiglia __________), così che che l’accusato ha

interpretato l’agire della moglie come un segno di mancato rispetto nei suoi

confronti.

In

simili circostanze non si può quindi ritenere che siano adempiuti i presupposti

soggettivi dell’azione dettata da “malizia” e “celia” imposti dall’art. 179septies

CP. L’accusato non ha agito con questi sentimenti, ma piuttosto spinto da una

certa qual disperazione e da una perdita di controllo; ciò che induce a far

cadere anche il reato di cui al punto 2 del decreto d’accusato e a

prosciogliere l’accusato pure dal reato di abuso di impianti telefonici.

8.

Non

resta a questo punto che esaminare se siano adempiuti i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di cui al p.to 3 del decreto d’accuso, ovvero l’ingiuria.

Giusta

l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote

giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di

fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente

dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da

pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria

o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse

(cpv. 3).

Pacifico

e riconosciuto che l’accusato abbia insultato la parte civile con il volgare

epiteto indicato nel decreto - atto sicuramente a lederne l’onore - e che lo

abbia fatto intenzionalmente.

Come

già preannunciato però, nel caso concreto, l’imputato sostiene di aver pronunciato

una parola che non dovrebbe essere considerata ingiuriosa, ritenuto che, a suo

dire, la parte civile in passato avrebbe effettivamente esercitato il

meretricio; questa circostanza renderebbe di fatto giustificato il termine da

lui scritto nell’SMS del 24 febbraio 2009.

9.

In

merito alla tesi difensiva dell’accusato va detto quanto segue.

Dottrina e giurisprudenza hanno di

fatto esteso la possibilità di fornire le cosiddette “prove liberatorie”

previste per il reato di diffamazione (art. 173 CP), anche al reato di ingiuria

(Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 177 CP, n. 26 e segg.). Per

cui, se l’autore dell’ingiuria ha allegato un fatto indirizzandosi

esclusivamente alla persona implicata, si ammette, per analogia, che siano date

le medesime prove liberatorie previste per la diffamazione (Corboz, op. cit.,

ibidem, con vari riferimenti).

Le prove liberatorie consistono nella

prova della verità e nella prova della buona fede. Esse possono però essere

rifiutate se gli epiteti offensivi sono stati proferiti senza motivi sufficienti

e se l’autore ha agito principalmente nell’intento di dire delle maldicenze su

altri; si tratta di due condizioni cumulative (Corboz, op. cit., ad art 173 CP,

n. 52 e segg.).

In altre parole la prova della

verità viene accettata quando viene stabilito che ciò che l’autore ha detto,

reso sospetto o divulgato è una cosa vera (DTF 124 IV 150 consid. 3a) aveva un

valido motivo per asserirla, e credeva, in buona fede, che fosse una cosa

reale.

10.

Ora,

nel caso concreto, visto il contesto di tensione familiare e di rapporti in cui

si sono iscritte le vicende di cui al presente decreto, appare d’acchito molto

dubbio che l’autore abbia inviato alla moglie un SMS contenente l’epiteto

litigioso per un motivo da ritenere giustificato ai sensi della dottrina e

giurisprudenza sopra enunciata. Del resto l’accusato non ha minimamente addotto

una ragione in tal senso, limitandosi a giustificare il suo agire riferendosi

al passato della vittima, quando lavorava nei locali pubblici, appena giunta in

Svizzera dalla Colombia. Si deve dunque forzatamente concludere che, i fatti

così come si sono svolti, denotano che l’accusato abbia agito senza motivi

sufficienti.

Per

sua stessa ammissione infatti egli ha infatti agito durante una di quelle sere

in cui si era “appostato” sotto casa del nuovo amico della moglie, arrabbiato e

offeso poiché avrebbe udito la donna raccontare al compagno e alle amiche cose

intime su di lui e sulla loro relazione matrimoniale. Nelle evenienze sopra

indicate, appare dunque assai chiaro che l’imputato, con l’SMS incriminato,

volesse direttamente offendere la moglie, insinuando che nel passato esercitava

quel mestiere (infamante) e che adesso effettuerebbe ancora quella professione

con quell’uomo e senza nemmeno essere pagata. Un atteggiamento, questo, che

deve sicuramente essere considerato lesivo della personalità della donna.

Tutto

quanto precede conduce a ritenere che, nel caso di specie, sono date le due

condizioni cumulative (assenza di motivi sufficienti e volontà di dire cose malevole

su altri) che impongono di rifiutare qualsiasi prova liberatoria a sostegno, in

concreto, dell’ingiuria proferita dall’imputato. L’ epiteto utilizzato da ACCU

1.

è infatti estremamente volgare e poteva sicuramente essere evitato,

utilizzando, per esprimere il concetto da lui voluto, una terminologia più

rispettosa della dignità di una donna.

11.

In

definitiva l’accusato deve essere prosciolto dalle accuse di vie di fatto e

abuso di impianti telefonici, mentre va condannato per il reato di ingiuria.

La

commisurazione della pena è fatta tenendo conto del difficilissimo stato

d’animo in cui si trovava l’autore al momento dei fatti oltre che della sua

sofferenza e disperazione. Un uomo che, a torto o a ragione, era convinto di

convivere tutta la vita con sua moglie oltre che convinto del fatto di avere

prodigato per lei e per tanti anni tutte le sue forze, crescendo i figlie e

accogliendo il padre, per poi trovarsi solo da un momento all’altro; questo

stato d’animo che, giustificato o meno che sia e senza rappresentare una

scemata responsabilità, costituisce comunque un elemento che permette la

commisurazione di una pena poco severa.

Visti gli art. 126, 177 e 179septies

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti

proscioglie ACCU 1, dall’accusa

di vie di fatto e di abuso di impianti di telecomunicazione, reati indicati ai

punti 1 e 2 del decreto d’accusa del 12 maggio 2009 emesso a suo carico e

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di

accusa del 12 maggio 2009, emesso a suo carico;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 1

(una) aliquota giornaliera di fr. 160.-- (centosessanta).

§. l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

Carica alla parte civile la tassa di giustizia riferita alla prestazione del giudice di fr.

400.

-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

a carico di CIVI 1

fr. 400.-- tassa

di giustizia per motivazione scritta.

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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