10.2009.319
Offendere l'onore e importunare una persona via sms
24 febbraio 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2009.319
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, PRPEN
Titolo:
Offendere l'onore e importunare una persona via sms
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
INGIURIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
Incarto
n.
10.2009.319
2273/2009
Bellinzona
24
febbraio 2010
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce
Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di 1. vie di fatto
per
avere, il __________, a __________, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI
1, segnatamente per averle dato uno spintone che ne ha causato la caduta a
terra;
2. abuso
di impianti di telecomunicazioni
per
avere, nel periodo compreso tra il __________ ed il __________, a __________ e
non meglio precisate località del Cantone, per malizia, utilizzato abusivamente
un impianto di telecomunicazione per inquietare e importunare CIVI 1,
inviandole non meno di 40 messaggi SMS;
3. ingiuria
per
avere, per avere, il __________, a __________, offeso l’onore di CIVI 1
mediante l’invio di un SMS dal seguente tenore: “vedi che avevo ragione sei
tornata a fare la troia almeno prima lo facevi per soldi”;
fatti avvenuti a nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dall'art. 126
cpv. 1 CP, art. 177 CP, art. 179septies CP;
richiamati gli art. 42 CP, 49
CP, 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 12 maggio
Fatti
2009 n. 2273/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.-
(ottocento), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 160.- (centosessanta)
- art. 34 e seg. CP.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e
seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106
cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 18 maggio 2009;
indetto il dibattimento 24 febbraio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore, e la
parte civile con il suo patrocinatore, mentre il il AINQ 1, con lettera 18
dicembre 2009, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale chiede il
completo proscioglimento del suo assistito;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
È l’accusato autore colpevole
di:
1.1
vie di fatto;
1.2
abuso di impianti di
telecomunicazione;
1.3
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa a suo carico?
2.
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
3.
L’eventuale condanna deve
essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale
periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
Considerato in fatto ed in diritto:
1.
La parte civile, moglie
dell’accusato, è originaria della Colombia ed è giunta per la prima volta nel
nostro paese nel __________. Al suo arrivo in Svizzera essa ha immediatamente
iniziato la sua attività lucrativa, con un contratto d’artista, prima presso un
esercizio pubblico di __________ (la __________) e poi presso altri esercizi
pubblici del Cantone, sempre locali “a luci rosse”. L’accusato e la parte
civile hanno fatto conoscenza in quel luogo e proprio il primo giorno di lavoro
della donna e si sono messi insieme qualche tempo dopo.
A quei tempi
la parte civile era già madre di due bambine, che in seguito l’hanno raggiunta
in Ticino. Nel __________ l’accusato e la parte civile e si sono sposati e
dalla loro unione sono nati un figlio e una figlia.
Un paio di
anni fa la vita matrimoniale della coppia si è però deteriorata per dei motivi
che non è qui di interesse approfondire; il dissidio era però a tal punto grave
da condurre la moglie alla separazione. Ad un certo punto quest’ultima ha
trovato un nuovo compagno, cosa che però l’accusato ha scoperto per caso e non
ha mai accettato: anzi, questi nuovi eventi hanno arrecato a quest’ultimo molte
sofferenze poiché, come egli ha detto, si è sentito tradito e si ritiene
tuttora umiliato dalla situazione. All’epoca dei fatti l’accusato sosteneva di
amare ancora la propria consorte, così che il fatto che la stessa avesse un
nuovo amico è stato per lui un duro colpo. Pure inaccettabile, a suo dire, era
il fatto che la moglie negasse di avere questa nuova relazione, pur essendo
detta circostanza ormai nota, l’accusato avendola potuta vedere ritratta
abbracciata ad un altro in una fotografia pubblicata su “Facebook”.
Dal canto suo
la moglie ha poi ammesso di avere una nuova relazione, ma ha anche dichiarato
che un cambio di rotta in ambito sentimentale era per lei inevitabile, ritenuto
che il rapporto di coppia con l’accusato non poteva più essere considerato
idilliaco, anzi era ormai da anni irrimediabilmente compromesso, al punto che
la continuazione della vita comune non poteva più essere pretesa. Al dibattimento
la moglie ha spiegato di non avere mai potuto e voluto chiarire la sua nuova
posizione amorosa non per nasconderla al marito, bensì per paura della reazione
di quest’ultimo, visibilmente turbato dall’avvento di queste novità.
Ora tra le parti sono pendenti
presso la Pretura di __________ delle procedure di protezione dell’unione
coniugale, proprio a causa dei dissidi sorti con la separazione.
Si tratta, queste, di vertenze
molto combattute, così che anche i fatti di causa vanno letti alla luce di questa
delicata situazione familiare e personale che ha innegabilmente provocato
quanto oggetto della presente vertenza di tipo penale.
2.
L’accusato non contesta i fatti
imputatigli con il decreto d’accusa al punto 2, e in particolare ammette di
aver inviato alla parte civile non meno di 40 messaggi SMS nel periodo tra il __________
e il __________. Al riguardo egli dichiara però non averli inoltrati per
importunare la parte civile, bensì unicamente con l’obbiettivo di concordare un
incontro con lei per ottenere delle risposte e delle spiegazioni che chiedeva
da tempo, oltre che farle sapere che i suoi sentimenti nei suoi confronti non
erano mutati e che le era ancora affezionato. Per di più, ritenuto che la
moglie aveva comunque lasciato il tetto coniugale, era intenzione del marito
chiarire la situazione dei due figli, che erano rimasti con lui e di cui uno
era ancora minorenne.
ACCU 1 ha pure ammesso di aver
inviato alla parte civile il messaggio più duro, quello del __________, nel
quale ha tacciato quest’ultima di “…troia almeno prima lo facevi per soldi”,
cosa che il procuratore pubblico ha considerato ingiuriosa, emanando il decreto
d’accusa qui in oggetto.
Per giustificare quanto scritto,
l’accusato si è limitato ad addurre che, in effetti, la parte civile, quando è
giunta in Svizzera, ha esercitato per qualche tempo la prostituzione, cosa che,
alla luce dei fatti, gli permetterebbe di utilizzare questa terminologia, visto
che, a suo dire, quella professione l’ha esercitata.
Per quanto
attiene invece al primo capo d’accusa contenuto nel decreto (vie di fatto),
l’accusato ha ammesso che il __________ ha avuto un incontro con la parte
civile e che i due sono venuti alle mani, nega però che la parte civile sia
caduta a terra a causa sua. A suo dire sarebbe lei che ha provocato il litigio,
così che il suo rovinare a terra è stata la conseguenza di una reazione del
marito ad un suo primo gesto di violenza.
Ciò detto non resta che passare
in rassegna ogni singolo reato imputato all’accusato nel decreto emesso nei
suoi confronti, e, tenuto conto delle risultanze istruttorie, valutare se vi
siano gli elementi soggettivi e oggettivi per comminare una pena.
3.
Per l’art. 126 cpv. 1 CP, chiunque commette vie di fatto
contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute, è punito
a querela di parte, con la multa.
Secondo
la giurisprudenza, deve ritenersi costitutiva di vie di fatto una lesione
dell’integrità fisica che ecceda quanto si presume tollerabile secondo l’uso
corrente e le abitudini sociali e che non comporti un danno corporale né
pregiudizio della salute. Essa può sussistere anche quando non abbia causato
alcun dolore fisico (DTF 117 IV 14 consid 2).
In
merito all’accaduto le versioni dell’accusato e della parte civile sono
diametralmente opposte e, in sostanza, collimano unicamente per quanto riguarda
la circostanza secondo cui le parti, al momento dei fatti, si trovavano da sole
nello scantinato dell’abitazione di una delle figlie della moglie e che nessuno
ha assistito alla scena in cui si sarebbero verificate le vie di fatto.
L’istruttoria
predibattimentale, come pure quella esperita in sede di processo, non ha
permesso di stabilire se sia vera la versione resa dalla parte civile, secondo
cui l’accusato l’avrebbe spinta per primo, facendola sbattere contro un
armadio, oppure quella dell’accusato, a mente del quale la sua spinta
all’accusata sarebbe stata preceduta da un tentativo della donna di colpirlo a
mani nude e lui avrebbe poi reagito spingendola.
4.
Sulle
prove raccolte il giudice di merito decide secondo il suo libero convincimento,
in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza
di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli
deve essere moralmente certo. Tale certezza non è data ove egli abbia ancora
dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle
circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e
giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge,
deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova
dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali
di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).
In questo contesto si inserisce il
principio “in dubio pro reo”, che costituisce un corollario della
presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e
14.
cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del nostro Codice penale,
principio dal quale deriva che il dubbio deve andare a favore dell'accusato. Se
infatti l'accusato è presunto innocente, ciò significa che non può essere
dichiarato colpevole fintanto che questa presunzione non viene refragrata. In
altre parole, se l'accusa non riesce a stabilire la commissione dell'infrazione
in tutti i suoi elementi, il giudice non può dichiararsi convinto
dell'esistenza di un fatto sfavorevole all'accusato, dovendo bensì decidere a
suo favore, ritenuto che il dubbio equivale ad una prova positiva di non
colpevolezza (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurigo, 2000, pag. 403, n. 1918; del medesimo autore: Manuel de
procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag. 226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco
2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124
IV 86).
Il principio “in dubio pro reo”
disciplina sia la valutazione delle prove sia il riparto dell’onere probatorio,
nel senso che impone alla pubblica accusa di provare la colpevolezza dell’imputato
e non a quest’ultimo di dimostrare la propria innocenza. Riguardo
all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il giudice penale non può
dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie più sfavorevole
all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie. Il
precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto
convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2; DTF 124 IV
88.
cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore
dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di
condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo
di dubitare della colpevolezza.
5.
Attraverso
l’esame della fattispecie, alla luce dei principi enunciati, non è possibile
giungere al convincimento che i fatti di cui al p.to 1. del decreto d’accusa si
siano svolti così come esposto dalla parte civile. Di converso non è possibile
fugare i dubbi circa il fatto che gli avvenimenti si siano sviluppati così come
raccontato dall’accusato, ovvero che il colpo da lui inferto alla parte civile,
sia stato una reazione ad una precedente attacco da parte della moglie.
In
simili circostanze, come visto, l’esistenza di questi dubbi deve essere messa a
vantaggio dell’accusato, che va quindi
prosciolto dal capo di imputazione di vie di fatto.
6.
Per
quanti attiene alla seconda imputazione, già si è detto che ACCU 1 ha ammesso
di aver inviato alla moglie tutti gli SMS versati agli atti sub AI 2 (inc.
2009.
).
A
sua discolpa l’accusato ha asserito però di aver inviato quei messaggi con il
solo intento di ottenere dalla moglie un incontro chiarificatore, che questa
gli negava da tempo, come pure di farle sapere quanto ancora teneva a lei.
L’art. 179septies CP prevede la seguente fattispecie:
“chiunque,
per malizia o per celia, utilizza abusivamente un impianto di telecomunicazione
per inquietare o importunare un terzo è punito, a querela di parte, con la
multa.”
Non
tutti i moventi sono dunque suscettibili di provocare la commissione del reato,
bensì unicamente la malizia e la celia.
La
malizia è presente quanto l’autore commette l’atto reprensibile perché la
sofferenza che provoca ad altri gli procura soddisfazione;
l’azione
è fatta invece per celia (cfr. Devoto/Oli, Dizionario Devoto Oli della lingua
italiana: scherzo, burla) quando è commessa un po’ per follia, per fare una
bravata o senza scrupoli, nell’intento di soddisfare un capriccio momentaneo
(TF 6S.559/2000 del 29 dicembre 2000, consid. 5a, con riferimenti).
7.
Nel
caso che ci occupa, la tesi difensiva secondo cui l’accusato non avrebbe agito
né per celia, né per malizia, bensì per altri motivi, deve essere seguita. In
effetti è stato appurato che l’imputato ha inviato i messaggi innanzitutto per
riuscire ad incontrare la moglie che lo aveva lasciato, per poter così chiarire
con lei la questione riferita ai figli comuni nell’ambito della procedura di
separazione. Ai messaggi del marito la moglie non ha infatti mai dato seguito,
lasciando quest’ultimo nell’attesa di questo agognato incontro e obbligandolo a
continue sollecitazioni.
Il
tenore dei messaggi dimostra chiaramente simile intento i primi messaggi
appaiono infatti addirittura sdolcinati e anche gli ultimi sono in maniera
evidente tutti dettati da un sentimento di gelosia e tutti mirati ad un
incontro. Si evince chiaramente l’intento di un uomo di cercare un contatto con
la donna con cui ha vissuto quasi metà della sua vita, in modo da poter
chiarire la situazione della coppia che il marito si ostina a non accettare (cfr.
AI 2 (inc. 2009.2118).
Non
vi è di contro alcun elemento che lasci intendere, come sostenuto dalla parte civile,
che l’accusato, con quegli SMS, volesse minacciare e intimorire la moglie.
Questo intento non traspare in alcun modo dai testi in questione, dovendosi
piuttosto interpretare questi messaggi come la manifestazione di un uomo che si
è sentito fortemente tradito e deluso, credendo (a torto o a ragione) che la
donna l’abbia addirittura “sfruttato” per diversi anni. L’accusato (ancora a
torto o a ragione) si è sentito offeso per avere fatto tutto il possibile per
il bene della moglie e per la sua famiglia, accogliendo (volentieri) i di lei
figli e, ad un certo punto, anche suo padre. L’abbandono del tetto coniugale ha
coinciso con l’indipendenza dei figli e con la morte del suocero (ora
seppellito nella tomba della famiglia __________), così che che l’accusato ha
interpretato l’agire della moglie come un segno di mancato rispetto nei suoi
confronti.
In
simili circostanze non si può quindi ritenere che siano adempiuti i presupposti
soggettivi dell’azione dettata da “malizia” e “celia” imposti dall’art. 179septies
CP. L’accusato non ha agito con questi sentimenti, ma piuttosto spinto da una
certa qual disperazione e da una perdita di controllo; ciò che induce a far
cadere anche il reato di cui al punto 2 del decreto d’accusato e a
prosciogliere l’accusato pure dal reato di abuso di impianti telefonici.
8.
Non
resta a questo punto che esaminare se siano adempiuti i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di cui al p.to 3 del decreto d’accuso, ovvero l’ingiuria.
Giusta
l’art. 177 cpv. 1 CPS è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote
giornaliere colui che offende con parole, scritti, immagini, gesti o vie di
fatto l’onore di una persona. Se l’ingiuria è stata provocata direttamente
dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da
pena il colpevole (cpv. 2). Se all’ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria
o vie di fatto, il giudice può mandare esenti da pena le parti o una di esse
(cpv. 3).
Pacifico
e riconosciuto che l’accusato abbia insultato la parte civile con il volgare
epiteto indicato nel decreto - atto sicuramente a lederne l’onore - e che lo
abbia fatto intenzionalmente.
Come
già preannunciato però, nel caso concreto, l’imputato sostiene di aver pronunciato
una parola che non dovrebbe essere considerata ingiuriosa, ritenuto che, a suo
dire, la parte civile in passato avrebbe effettivamente esercitato il
meretricio; questa circostanza renderebbe di fatto giustificato il termine da
lui scritto nell’SMS del 24 febbraio 2009.
9.
In
merito alla tesi difensiva dell’accusato va detto quanto segue.
Dottrina e giurisprudenza hanno di
fatto esteso la possibilità di fornire le cosiddette “prove liberatorie”
previste per il reato di diffamazione (art. 173 CP), anche al reato di ingiuria
(Corboz, Les infractions en droit suisse, ad art. 177 CP, n. 26 e segg.). Per
cui, se l’autore dell’ingiuria ha allegato un fatto indirizzandosi
esclusivamente alla persona implicata, si ammette, per analogia, che siano date
le medesime prove liberatorie previste per la diffamazione (Corboz, op. cit.,
ibidem, con vari riferimenti).
Le prove liberatorie consistono nella
prova della verità e nella prova della buona fede. Esse possono però essere
rifiutate se gli epiteti offensivi sono stati proferiti senza motivi sufficienti
e se l’autore ha agito principalmente nell’intento di dire delle maldicenze su
altri; si tratta di due condizioni cumulative (Corboz, op. cit., ad art 173 CP,
n. 52 e segg.).
In altre parole la prova della
verità viene accettata quando viene stabilito che ciò che l’autore ha detto,
reso sospetto o divulgato è una cosa vera (DTF 124 IV 150 consid. 3a) aveva un
valido motivo per asserirla, e credeva, in buona fede, che fosse una cosa
reale.
10.
Ora,
nel caso concreto, visto il contesto di tensione familiare e di rapporti in cui
si sono iscritte le vicende di cui al presente decreto, appare d’acchito molto
dubbio che l’autore abbia inviato alla moglie un SMS contenente l’epiteto
litigioso per un motivo da ritenere giustificato ai sensi della dottrina e
giurisprudenza sopra enunciata. Del resto l’accusato non ha minimamente addotto
una ragione in tal senso, limitandosi a giustificare il suo agire riferendosi
al passato della vittima, quando lavorava nei locali pubblici, appena giunta in
Svizzera dalla Colombia. Si deve dunque forzatamente concludere che, i fatti
così come si sono svolti, denotano che l’accusato abbia agito senza motivi
sufficienti.
Per
sua stessa ammissione infatti egli ha infatti agito durante una di quelle sere
in cui si era “appostato” sotto casa del nuovo amico della moglie, arrabbiato e
offeso poiché avrebbe udito la donna raccontare al compagno e alle amiche cose
intime su di lui e sulla loro relazione matrimoniale. Nelle evenienze sopra
indicate, appare dunque assai chiaro che l’imputato, con l’SMS incriminato,
volesse direttamente offendere la moglie, insinuando che nel passato esercitava
quel mestiere (infamante) e che adesso effettuerebbe ancora quella professione
con quell’uomo e senza nemmeno essere pagata. Un atteggiamento, questo, che
deve sicuramente essere considerato lesivo della personalità della donna.
Tutto
quanto precede conduce a ritenere che, nel caso di specie, sono date le due
condizioni cumulative (assenza di motivi sufficienti e volontà di dire cose malevole
su altri) che impongono di rifiutare qualsiasi prova liberatoria a sostegno, in
concreto, dell’ingiuria proferita dall’imputato. L’ epiteto utilizzato da ACCU
1.
è infatti estremamente volgare e poteva sicuramente essere evitato,
utilizzando, per esprimere il concetto da lui voluto, una terminologia più
rispettosa della dignità di una donna.
11.
In
definitiva l’accusato deve essere prosciolto dalle accuse di vie di fatto e
abuso di impianti telefonici, mentre va condannato per il reato di ingiuria.
La
commisurazione della pena è fatta tenendo conto del difficilissimo stato
d’animo in cui si trovava l’autore al momento dei fatti oltre che della sua
sofferenza e disperazione. Un uomo che, a torto o a ragione, era convinto di
convivere tutta la vita con sua moglie oltre che convinto del fatto di avere
prodigato per lei e per tanti anni tutte le sue forze, crescendo i figlie e
accogliendo il padre, per poi trovarsi solo da un momento all’altro; questo
stato d’animo che, giustificato o meno che sia e senza rappresentare una
scemata responsabilità, costituisce comunque un elemento che permette la
commisurazione di una pena poco severa.
Visti gli art. 126, 177 e 179septies
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1, dall’accusa
di vie di fatto e di abuso di impianti di telecomunicazione, reati indicati ai
punti 1 e 2 del decreto d’accusa del 12 maggio 2009 emesso a suo carico e
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto 3 del decreto di
accusa del 12 maggio 2009, emesso a suo carico;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 1
(una) aliquota giornaliera di fr. 160.-- (centosessanta).
§. l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
Carica alla parte civile la tassa di giustizia riferita alla prestazione del giudice di fr.
400.
-- per la motivazione scritta (cfr. art. 3 cpv. 2 LTG).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
a carico di CIVI 1
fr. 400.-- tassa
di giustizia per motivazione scritta.
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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