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Decisione

10.2009.321

Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero

20 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il __________2009;

reato previsto dall'art. 95

cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;

perseguito con decreto d’accusa n. 2189/2009 di

data 11 maggio 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1.

Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 500.-.

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 5

(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 20 agosto 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 20 gennaio 2010,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16/18

novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19

novembre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto

d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 95 cifra 2 LCS e 45

cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti:

1.

L’accusato deve essere ritenuto

colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?

1.1

In caso affermativo

quale deve essere la pena.

2.

Chi paga le tasse e spese di

giustizia?

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida senza

licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), art. 95 cifra 2 LCS

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

2189/2009 del 11 maggio 2009.

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 10

(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.

500.

- (cinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

2.

Alla multa di fr. 500.-

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

avverte le parti del diritto di

presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione

di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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