10.2009.321
Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero
20 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.321
Data decisione, Autorità:
20.01.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre una vettura malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero
GUIDA NONOSTANTE REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.321
DA
2189/2009
Bellinzona
20
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la
segretaria Lucia Ferrazzo-Andina per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida
senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver condotto la vettura
Fiat targata __________ malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida venezuelana, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data __________2006 per un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________ il __________2009;
reato previsto dall'art. 95
cifra 2 LCStr., in relazione con l'art. 45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto d’accusa n. 2189/2009 di
data 11 maggio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1.
Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 500.-.
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 5
(cinque) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 20 agosto 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 gennaio 2010,
al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 16/18
novembre 2009, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19
novembre 2009 ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto
d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 95 cifra 2 LCS e 45
cpv. 1 OAC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
1.
L’accusato deve essere ritenuto
colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca?
1.1
In caso affermativo
quale deve essere la pena.
2.
Chi paga le tasse e spese di
giustizia?
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida senza
licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore), art. 95 cifra 2 LCS
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2189/2009 del 11 maggio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 10
(dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr.
500.
- (cinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.
Alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione
e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione
di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 700.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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