10.2009.324
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille)
20 gennaio 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.324
Data decisione, Autorità:
20.01.2010, PRPEN
Titolo:
Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.324
DA
2303/2009
Bellinzona
20
gennaio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Laura
Rossini in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per aver condotto
l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille) malgrado fosse già
stato condannato nel 2005 per analogo reato (alcolemia: 2.25 grammi per mille);
Fatti
avvenuti ad __________;
reato previsto dall'art. 91
cpv. 1 LCStr.;
perseguito con decreto d’accusa del 18 maggio
2009 n. 2303/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-
cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’750.-;
L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4.
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009;
indetto il dibattimento in data 20
gennaio 2010, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
è
l’accusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?
2.
in caso affermativo quale deve
essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente e deve essere
comminata anche una multa?
3.
a chi vanno accollate tasse e
spese di giudizio?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.91 cpv. 1 LCS ; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in
stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009.
condanna ACCU 1
1.
Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)
aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti
a complessivi fr. 1'350.--
§ L’esecuzione della pena viene
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e
segg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 300.-, ritenuto
che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva
di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
Le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale
in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster