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Decisione

10.2009.324

Condurre un'autovettura essendo in stato di ubriachezza (min. 1.28 - max. 1.55 grammi per mille)

20 gennaio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti ad __________;

reato previsto dall'art. 91

cpv. 1 LCStr.;

perseguito con decreto d’accusa del 18 maggio

2009 n. 2303/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.-

cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3’750.-;

L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e

segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'400.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 14 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.

La condanna verrà iscritta a

casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS.

Vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009;

indetto il dibattimento in data 20

gennaio 2010, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, mentre il

Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

è

l’accusato da dichiarare colpevole di guida in stato di inattitudine?

2.

in caso affermativo quale deve

essere la pena, la stessa può essere sospesa condizionalmente e deve essere

comminata anche una multa?

3.

a chi vanno accollate tasse e

spese di giudizio?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art.91 cpv. 1 LCS ; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di guida in

stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr.; per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2303/2009 del 18 maggio 2009.

condanna ACCU 1

1.

Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque)

aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti

a complessivi fr. 1'350.--

§ L’esecuzione della pena viene

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e

segg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 300.-, ritenuto

che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva

di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

Le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale

in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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