Lexipedia

Decisione

10.2009.326

Commisurazione pena a seguito di rinvio da TF e CCRP;

16 dicembre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80.

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2005 dall’accusato;

ricordato che, con sentenza 26

aprile 2007, il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha sostanzialmente

confermato le imputazioni e ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di:

1.

ripetuta coazione tentata,

art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, __________

e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia

di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi

a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui,

nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere intenzionati

ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,

con numerosi scritti

composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1,

dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle

ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie

giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere

compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera

a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2,

rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,

con telefonate effettuate

al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti

del proprio veicolo a motore,

tentato di costringere i

coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio

personale con lui;

2.

ripetuta ingiuria, art. 177

CPS,

per avere, a __________, nel

periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e

cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo

nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”,

“carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri

perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi

bugiardi conigli”, “vigliacchi”;

3.

disobbedienza a decisioni

dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, a __________ e __________,

inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12

febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al

decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del

31.

gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era

stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con

lettere, telefonate o visite,

condannandolo ad una pena

pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per un totale di

fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché

ad una multa di fr. 600.-- (fissando in sei giorni la pena detentiva in caso di

mancato pagamento. Il giudice lo ha inoltre alla rifusione alle parti civili in

solido di fr. 7’849.85 per spese di patrocinio, oltre che al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie. Per ulteriori pretese il giudice ha rinviato le

parti civili al competente foro. Il giudice ha infine dato atto della

prescrizione del reato di abuso di impianti di telecomunicazioni;

rilevato che, con sentenza di

data 2 luglio 2007, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello

ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’accusato;

rammentato che, con sentenza 17

dicembre 2008, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, in quanto

ammissibile, il ricorso in materia penale presentato dal signor ACCU 1,

annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale

per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;

osservato che, con sentenza 20

gennaio 2009, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello

ha parzialmente accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso dell’accusato,

annullando i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che lo concernono e

rinviando gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo

giudizio ai sensi dei considerandi. In sostanza è stato ordinato all’istanza

inferiore di fare allestire una perizia per determinare l’imputabilità di ACCU

1.

e, se del caso, ricommisurare la pena. Per contro, nella misura in cui la

autorità cantonale aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio volte

all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice

della Pretura penale, la sentenza 2 luglio 2007 della Corte di cassazione

e revisione penale del Tribunale d’appello ha acquisito carattere definitivo,

il ricorso in materia penale presentato dal’accusato su questi punti al

Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato in gran parte inammissibile.

Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna - in quanto tale - sia

inerente il reato principale di coazione, sia quelle inerenti le fattispecie

meno gravi di ingiuria e disobbedienza a decisioni dell’autorità;

e inoltre

prevenuto colpevole di 1. diffamazione,

per

avere, a __________ e __________, con scritti 20 settembre 2007,

22.

settembre 2007 e 23 settembre 2007, comunicando con terzi, accusato e

reso sospetti CIVI 1 e CIVI 2 di condotta disonorevole, nocendo così alla loro

reputazione, segnatamente,

1.1

per

avere inviato alla Pretura di __________ e al Consiglio della Magistratura la

missiva datata 22 settembre 2007 contenente i seguenti passaggi “i signori __________

da 4 anni e mezzo a questa parte proferiscono menzogne, studiate inesattezze e

pianificate omissioni a mio enorme danno e in ogni occasione fanno di tutto per

trovare subdoli bassi e biechi giochetti per proferire le loro malignità senza

neppure avere la correttezza di parlare alla mia presenza”, “questi stessi signori

(…) si sono da subito (agosto 2003!) recati da lei a fornirle gravissime

delazioni a mio grave danno, accampando come subdola giustificazione di un

gesto ignobile, teso - con tutta evidenza - a minare gravemente la mia

posizione professionale”, “a riprova di questa reiterata spudorata esibizione

di ipocrisia occorre aggiungere che i coniugi __________ in ogni sede hanno la

sfrontatezza di dire che hanno fatto tutto per il mio bene” e “(…) che

certifichi gli scurrili comportamenti di questi signori che “chiedendo

Giustizia” lo fanno malversando carte, omettendo informazioni decisive e

persino mentendo in tutte le sedi ripetutamente e temerariamente”;

1.2

e

per aver inviato a tutti i membri di Comitato della __________, a __________, __________

e __________ due documenti, la missiva datata 20 settembre 2007, contenente i

seguenti passaggi riferiti ai signori CIVI 1 e CIVI 2: “per difendermi ho

dovuto dimostrare le molte carognate provocatorie che ho subito fra cui il caso

della mia esclusione dalla raclettata della __________ di gennaio 2005 che

dimostrerebbe che sono stato denigrato e diffamato ovunque dai due coniugi”,

“con la testimonianza che i __________ hanno dettato al povero __________, loro

tendono a rafforzare nel Pretore la convinzione che sono matto, che faccio

polemiche in ogni situazione che sono disequilibrato e che mi invento di tutto

e che le mie versioni sono false”, “credo anzi che pure lui sia vittima della

impostura dei coniugi __________ (…)”, “ormai da loro mi aspetto solo porcherie”,

“lui [CIVI 1] cosa sia l’onestà non lo sa: se fosse onesto - visto che era

presente all’audizione all’audizione di __________ - (vedi verbale) avrebbe

immediatamente corretto quelle affermazioni errate!”, “gli abilissimi coniugi __________

su questo ci sguazzano alla grande! Giocando scaltramente e immoralmente su

tutto quanto sono convinti che io non potrò provare”,

1.3

e per

aver inviato a tutti i membri di Comitato della __________ e alla Pretura di __________,

la missiva datata “domenica 23.9”, contenente i seguenti passaggi riferiti ai

signori CIVI 1 e CIVI 2: “l’incidente è stato organizzato ad arte dai 2

coniugi (…) affinché io non sia presente, così da proferire le loro menzogne in

tutta tranquillità!”;

fatti avvenuti nelle

surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 173

CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;

perseguito

con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3906/2009 del AINQ 1, , che

propone la condanna:

1.

Alla

pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici)

aliquote da fr. 60.-- (sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione

della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni (art. 42 e seg. CPS).

2.

Alla

multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni

(art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista

l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 settembre

2009.

dall’accusato;

ricordato che, con decreto 20 maggio 2010, è

stata decisa la riunione dei procedimenti in oggetto;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti

civili con il loro patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha

rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato;

data lettura del decreto d'accusa n.

3906/2009 del 10 settembre 2010;

rilevato che, dopo ampia discussione, le

parti hanno raggiunto un accordo transattivo per quanto concerne la fattispecie

di cui all’incarto 10.2009.555, per cui le parti civili hanno ritirato la loro

querela penale del 28 settembre 2009;

ricordato che il procedimento penale di cui

al decreto d’accusa n. 3906/2009 è stato stralciato dai ruoli con separato

decreto di data odierna e che il dibattimento è proseguito per quanto concerne

la fattispecie di cui all’incarto 10.2009.326;

proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha chiesto

che venga attestata la prescrizione di gran parte dei reati a dipendenza dei

relativi termini, ritenuto che per il principio dell’unità di giudizio la

sentenza in quanto tale viene emanata in data odierna. In via subordinata, egli

ha postulato un’ulteriore riduzione della pena a 5 aliquote giornaliere

ritenuto che le cause della scemata responsabilità, che deve essere ritenuta di

grado medio, divergono da quelle dello stato di grave prostrazione di cui

all’art. 48 lett. c CPS;

sentito in replica al patrocinatore delle

parti civili, il quale rinvia ai contenuti dell’art. 97 cpv. 3 CPS rilevando

come la prescrizione sia stata definitivamente interrotta;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’

intervenuta la prescrizione dei reati e, se sì, per quali fatti?

2.

Può

trovare applicazione l’art. 19 CPS?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19, 22, 34 segg., 42

segg., 47 segg., 97 segg., 177, 179septies, 181, 292 CPS; 9 segg., 273 segg.

CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

preso atto dell’avvenuta crescita in

giudicato della condanna - in quanto tale - di cui alla sentenza 26 luglio 2007

del giudice della Pretura penale Giovanni Celio, confermata dalla sentenza 2

luglio 2007 Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello,

pertanto

conferma ACCU 1 per i reati di:

1.

ripetuta coazione tentata,

art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,

per avere, a __________, __________

e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia

di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi

a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui,

nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere

intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,

con numerosi scritti

composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1,

dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle

ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie

giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere

compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera

a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2,

rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,

con telefonate effettuate

al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,

con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti del

proprio veicolo a motore,

tentato di costringere i

coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio

personale con lui;

2.

ripetuta

ingiuria, art. 177 CPS,

per avere, a __________, nel

periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e

cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo

nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”,

“carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri

perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi

bugiardi conigli”, “vigliacchi”;

3.

disobbedienza a

decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,

per avere, a __________ e __________,

inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12

febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al

decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del

31.

gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era

stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con

lettere, telefonate o visite;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di

fr. 3’200.-- (tremiladuecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 600.--

(seicento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 4’200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

conferma la crescita in giudicato della

condanna dell’imputato alla rifusione alle parti civili in solido di fr. 7’849.85 a titolo di ripetibili di sede penale e del rinvio delle stesse al competente foro per le

eventuali ulteriori pretese;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta

fr. 600.00 multa

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 4200.00 spese

giudiziarie

fr. 5050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster