10.2009.326
Commisurazione pena a seguito di rinvio da TF e CCRP;
16 dicembre 2010Italiano17 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
10.2009.326
Data decisione, Autorità:
16.12.2010, PRPEN
Titolo:
Commisurazione pena a seguito di rinvio da TF e CCRP;
ABUSO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI
COAZIONE
DIFFAMAZIONE
DISOBBEDIENZA A DECISIONI DELL'AUTORITÀ
INGIURIA
SCEMATA IMPUTABILITÀ
art. 19 CPS
art. 173 CPS
art. 177 CPS
art. 179septies CPS
art. 181 CPS
art. 292 CPS
Incarti
n.
10.2009.326
10.2009.555
DA
2888/2005
DA
3906/2009
Bellinzona
16
dicembre 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 e,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. ripetuta coazione mancata,
per avere, a __________, __________
e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia
di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,
compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi
a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui,
nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere
intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere, con numerosi
scritti composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI
1, dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto
delle ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti
battaglie giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di
lettere compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una
lettera a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI
2, rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1, con numerose telefonate,
sino a 42 in un giorno, effettuate al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1
nonché sull’utenza mobile in uso a CIVI 2, con numerosi pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali ogni volta egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari
abbaglianti del proprio veicolo a motore, nonché non ottemperando al decreto
supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del 31 gennaio
2005 con il quale gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e
CIVI 1 con lettere, telefonate o visite, e meglio come al pto. 4 del presente
decreto, tentato di costringere i coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui;
2. ripetuta ingiuria,
per avere, a __________, nel
periodo aprile 2003/agosto 2003, e in data 30 marzo 2004, mediante scritti
e-mail, lettere e cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI
1 proferendo nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”,
“carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri
perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi
bugiardi conigli”, “vigliacchi” e similari, rispettivamente per
averli incolpati di condotta disonorevole accusandoli di avere indotto “bastardamente
estranei a testimoniare il falso”;
3. abuso di impianti di
telecomunicazioni,
per avere, a __________ e __________,
nel periodo aprile 2003/ottobre 2003, per malizia utilizzato abusivamente
impianti di telecomunicazione per inquietare e importunare i coniugi CIVI 2 e CIVI
1, telefonando numerose volte al loro domicilio, rispettivamente telefonando ed
inviando messaggi SMS sul collegamento telefonico mobile in uso a CIVI 2,
sapendo che essi non erano intenzionati a parlare con lui;
4. disobbedienza a
decisioni dell’autorità,
per avere, a __________ e __________,
inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 tre lettere da loro ricevute in data 2
[recte: 3] febbraio 2005, 12 febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente
omesso di ottemperare al decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione
di __________ del 31 gennaio 2005 con il quale, con comminatoria
dell’art. 292 CPS, gli era stato fatto divieto di importunare i signori CIVI
2 e CIVI 1, __________, con lettere, telefonate o visite;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti
dagli art. 177, 179septies, 181 e 292 CPS, richiamato l’art. 68 cifra 1 vCPS;
perseguito con decreto d’accusa
del 3 agosto 2005 n. 2888/2005 dell’allora AINQ 2 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80.
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 12 agosto 2005 dall’accusato;
ricordato che, con sentenza 26
aprile 2007, il giudice della Pretura penale Giovanni Celio ha sostanzialmente
confermato le imputazioni e ha dichiarato ACCU 1 autore colpevole di:
1.
ripetuta coazione tentata,
art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, __________
e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia
di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,
compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi
a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui,
nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere intenzionati
ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,
con numerosi scritti
composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1,
dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle
ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie
giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere
compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera
a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2,
rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,
con telefonate effettuate
al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,
con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti
del proprio veicolo a motore,
tentato di costringere i
coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio
personale con lui;
2.
ripetuta ingiuria, art. 177
CPS,
per avere, a __________, nel
periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e
cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo
nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”,
“carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri
perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi
bugiardi conigli”, “vigliacchi”;
3.
disobbedienza a decisioni
dell'autorità, art. 292 CPS,
per avere, a __________ e __________,
inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12
febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al
decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del
31.
gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era
stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con
lettere, telefonate o visite,
condannandolo ad una pena
pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di fr. 30.-- ciascuna per un totale di
fr. 600.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché
ad una multa di fr. 600.-- (fissando in sei giorni la pena detentiva in caso di
mancato pagamento. Il giudice lo ha inoltre alla rifusione alle parti civili in
solido di fr. 7’849.85 per spese di patrocinio, oltre che al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie. Per ulteriori pretese il giudice ha rinviato le
parti civili al competente foro. Il giudice ha infine dato atto della
prescrizione del reato di abuso di impianti di telecomunicazioni;
rilevato che, con sentenza di
data 2 luglio 2007, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello
ha respinto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso presentato dall’accusato;
rammentato che, con sentenza 17
dicembre 2008, il Tribunale federale ha parzialmente accolto, in quanto
ammissibile, il ricorso in materia penale presentato dal signor ACCU 1,
annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all’autorità cantonale
per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
osservato che, con sentenza 20
gennaio 2009, la Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale d’appello
ha parzialmente accolto, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso dell’accusato,
annullando i dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata che lo concernono e
rinviando gli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo
giudizio ai sensi dei considerandi. In sostanza è stato ordinato all’istanza
inferiore di fare allestire una perizia per determinare l’imputabilità di ACCU
1.
e, se del caso, ricommisurare la pena. Per contro, nella misura in cui la
autorità cantonale aveva dichiarato inammissibili le censure di arbitrio volte
all’accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove da parte del giudice
della Pretura penale, la sentenza 2 luglio 2007 della Corte di cassazione
e revisione penale del Tribunale d’appello ha acquisito carattere definitivo,
il ricorso in materia penale presentato dal’accusato su questi punti al
Tribunale federale essendo stato a sua volta dichiarato in gran parte inammissibile.
Nemmeno in diritto può essere più discussa la condanna - in quanto tale - sia
inerente il reato principale di coazione, sia quelle inerenti le fattispecie
meno gravi di ingiuria e disobbedienza a decisioni dell’autorità;
e inoltre
prevenuto colpevole di 1. diffamazione,
per
avere, a __________ e __________, con scritti 20 settembre 2007,
22.
settembre 2007 e 23 settembre 2007, comunicando con terzi, accusato e
reso sospetti CIVI 1 e CIVI 2 di condotta disonorevole, nocendo così alla loro
reputazione, segnatamente,
1.1
per
avere inviato alla Pretura di __________ e al Consiglio della Magistratura la
missiva datata 22 settembre 2007 contenente i seguenti passaggi “i signori __________
da 4 anni e mezzo a questa parte proferiscono menzogne, studiate inesattezze e
pianificate omissioni a mio enorme danno e in ogni occasione fanno di tutto per
trovare subdoli bassi e biechi giochetti per proferire le loro malignità senza
neppure avere la correttezza di parlare alla mia presenza”, “questi stessi signori
(…) si sono da subito (agosto 2003!) recati da lei a fornirle gravissime
delazioni a mio grave danno, accampando come subdola giustificazione di un
gesto ignobile, teso - con tutta evidenza - a minare gravemente la mia
posizione professionale”, “a riprova di questa reiterata spudorata esibizione
di ipocrisia occorre aggiungere che i coniugi __________ in ogni sede hanno la
sfrontatezza di dire che hanno fatto tutto per il mio bene” e “(…) che
certifichi gli scurrili comportamenti di questi signori che “chiedendo
Giustizia” lo fanno malversando carte, omettendo informazioni decisive e
persino mentendo in tutte le sedi ripetutamente e temerariamente”;
1.2
e
per aver inviato a tutti i membri di Comitato della __________, a __________, __________
e __________ due documenti, la missiva datata 20 settembre 2007, contenente i
seguenti passaggi riferiti ai signori CIVI 1 e CIVI 2: “per difendermi ho
dovuto dimostrare le molte carognate provocatorie che ho subito fra cui il caso
della mia esclusione dalla raclettata della __________ di gennaio 2005 che
dimostrerebbe che sono stato denigrato e diffamato ovunque dai due coniugi”,
“con la testimonianza che i __________ hanno dettato al povero __________, loro
tendono a rafforzare nel Pretore la convinzione che sono matto, che faccio
polemiche in ogni situazione che sono disequilibrato e che mi invento di tutto
e che le mie versioni sono false”, “credo anzi che pure lui sia vittima della
impostura dei coniugi __________ (…)”, “ormai da loro mi aspetto solo porcherie”,
“lui [CIVI 1] cosa sia l’onestà non lo sa: se fosse onesto - visto che era
presente all’audizione all’audizione di __________ - (vedi verbale) avrebbe
immediatamente corretto quelle affermazioni errate!”, “gli abilissimi coniugi __________
su questo ci sguazzano alla grande! Giocando scaltramente e immoralmente su
tutto quanto sono convinti che io non potrò provare”,
1.3
e per
aver inviato a tutti i membri di Comitato della __________ e alla Pretura di __________,
la missiva datata “domenica 23.9”, contenente i seguenti passaggi riferiti ai
signori CIVI 1 e CIVI 2: “l’incidente è stato organizzato ad arte dai 2
coniugi (…) affinché io non sia presente, così da proferire le loro menzogne in
tutta tranquillità!”;
fatti avvenuti nelle
surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173
CPS, richiamati gli art. 42 e 106 CPS;
perseguito
con decreto d’accusa del 10 settembre 2009 n. 3906/2009 del AINQ 1, , che
propone la condanna:
1.
Alla
pena pecuniaria di fr. 900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici)
aliquote da fr. 60.-- (sessanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni (art. 42 e seg. CPS).
2.
Alla
multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista
l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 settembre
2009.
dall’accusato;
ricordato che, con decreto 20 maggio 2010, è
stata decisa la riunione dei procedimenti in oggetto;
indetto il dibattimento 16 dicembre 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, e le parti
civili con il loro patrocinatore, mentre il Sostituto Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato;
data lettura del decreto d'accusa n.
3906/2009 del 10 settembre 2010;
rilevato che, dopo ampia discussione, le
parti hanno raggiunto un accordo transattivo per quanto concerne la fattispecie
di cui all’incarto 10.2009.555, per cui le parti civili hanno ritirato la loro
querela penale del 28 settembre 2009;
ricordato che il procedimento penale di cui
al decreto d’accusa n. 3906/2009 è stato stralciato dai ruoli con separato
decreto di data odierna e che il dibattimento è proseguito per quanto concerne
la fattispecie di cui all’incarto 10.2009.326;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale ha chiesto
che venga attestata la prescrizione di gran parte dei reati a dipendenza dei
relativi termini, ritenuto che per il principio dell’unità di giudizio la
sentenza in quanto tale viene emanata in data odierna. In via subordinata, egli
ha postulato un’ulteriore riduzione della pena a 5 aliquote giornaliere
ritenuto che le cause della scemata responsabilità, che deve essere ritenuta di
grado medio, divergono da quelle dello stato di grave prostrazione di cui
all’art. 48 lett. c CPS;
sentito in replica al patrocinatore delle
parti civili, il quale rinvia ai contenuti dell’art. 97 cpv. 3 CPS rilevando
come la prescrizione sia stata definitivamente interrotta;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’
intervenuta la prescrizione dei reati e, se sì, per quali fatti?
2.
Può
trovare applicazione l’art. 19 CPS?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19, 22, 34 segg., 42
segg., 47 segg., 97 segg., 177, 179septies, 181, 292 CPS; 9 segg., 273 segg.
CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
preso atto dell’avvenuta crescita in
giudicato della condanna - in quanto tale - di cui alla sentenza 26 luglio 2007
del giudice della Pretura penale Giovanni Celio, confermata dalla sentenza 2
luglio 2007 Corte di cassazione e revisione penale del Tribunale di appello,
pertanto
conferma ACCU 1 per i reati di:
1.
ripetuta coazione tentata,
art. 181 in relazione con l’art. 22 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________, __________
e in altre località, nel periodo gennaio 2003/25 febbraio 2005, usando minaccia
di grave danno ed intralciando la libertà di agire dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,
compiuto senza risultato tutti gli atti necessari per costringere questi ultimi
a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio personale con lui,
nonostante essi gli avessero chiaramente detto e fatto capire di non essere
intenzionati ad avere con lui alcun contatto, e meglio per avere,
con numerosi scritti
composti da lettere, e-mail e cartoline postali inviati a CIVI 2 ed a CIVI 1,
dal contenuto ingiurioso e con i quali li minacciava di mettere in atto delle
ritorsioni quali l’inoltro di denunce, l’avvio di lunghe logoranti battaglie
giudiziarie, l’invio a parenti, rispettivamente a terze persone, di lettere
compromettenti, minacce poi messe in atto tramite l’invio di almeno una lettera
a __________ e __________, cognati di CIVI 2 e CIVI 1, ad una amica di CIVI 2,
rispettivamente a conoscenti di CIVI 2 e CIVI 1,
con telefonate effettuate
al domicilio dei coniugi CIVI 2 e CIVI 1,
con pedinamenti di CIVI 2, in occasione dei quali egli si faceva notare con cenni della mano o azionando i fari abbaglianti del
proprio veicolo a motore,
tentato di costringere i
coniugi CIVI 2 e CIVI 1 a fare un atto, segnatamente ad avere un colloquio
personale con lui;
2.
ripetuta
ingiuria, art. 177 CPS,
per avere, a __________, nel
periodo dal 27 aprile 2003 all’agosto 2003, mediante scritti e-mail, lettere e
cartoline postali, ripetutamente offeso l’onore di CIVI 2 e CIVI 1 profferendo
nei loro confronti vari epiteti tra i quali: “bastardi”, “iene”,
“carogne”, “esseri ripugnanti, spregevoli, laidi”, “esseri
perversi”, “perversi libidinosi”, “esseri schifosi”, “falsi
bugiardi conigli”, “vigliacchi”;
3.
disobbedienza a
decisioni dell'autorità, art. 292 CPS,
per avere, a __________ e __________,
inviando ai coniugi CIVI 2 e CIVI 1 due lettere da loro ricevute in data 12
febbraio 2005 e 25 febbraio 2005, intenzionalmente omesso di ottemperare al
decreto supercautelare del Pretore della Giurisdizione di __________ del
31.
gennaio 2005 con il quale, con comminatoria dell'art. 292 CP, gli era
stato fatto divieto di importunare i signori CIVI 2 e CIVI 1, __________, con
lettere, telefonate o visite;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di
fr. 3’200.-- (tremiladuecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 4’200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
conferma la crescita in giudicato della
condanna dell’imputato alla rifusione alle parti civili in solido di fr. 7’849.85 a titolo di ripetibili di sede penale e del rinvio delle stesse al competente foro per le
eventuali ulteriori pretese;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta
fr. 600.00 multa
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 4200.00 spese
giudiziarie
fr. 5050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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