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Decisione

10.2009.328

Favorire il soggiorno illegale

4 dicembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti necessari per inoltrare una richiesta per regolarizzare la sua

situazione. Non essendoci la persona preposta (__________) al rilascio del

documento che aveva bisogno, ha dovuto attendere qualche giorno prima di poter

ottenere il documento in questione, per poi recarsi all’ufficio stranieri. È

per questo motivo che è andata solo in un secondo tempo, dopo alcuni giorni

all’Ufficio stranieri. La moglie ha anche ricevuto un decreto d’accusa al quale

non ha fatto opposizione ed ha pagato la multa comminata; lui però, viste come

sono andate le cose, non ritiene di dover pagare, perché ha agito nell’intento

di rispettare la legge, ma i tempi tecnici non gli hanno permesso di fare più

in fretta.

Sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1. È l’accusato autore colpevole

di infrazione alla LF sugli stranieri (incitazione al soggiorno illegale) per i

fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

Considerandi

2.

In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.

L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione

condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 116 cpv. 1 a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di infrazione

alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo

carico;

carica le tasse e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione

e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di

richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv.

2.

CPP).

Intimazione a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano;

Ufficio stranieri, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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