10.2009.33
Impiegare indebitamente valori patrimoniali, allestire una fattura falsa
20 ottobre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.33
Data decisione, Autorità:
20.10.2009, PRPEN
Titolo:
Impiegare indebitamente valori patrimoniali, allestire una fattura falsa
APPROPRIAZIONE INDEBITA
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 138 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.33
DA
4976/2008
Bellinzona
20
ottobre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio
Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. appropriazione indebita,
per avere, nel
periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al fine di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di direttore della società LESA
1, indebitamente impiegato a proprio profitto valore patrimoniali a lui
affidati, per un importo complessivo di almeno fr. 1'950.00, e meglio per
avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole per sé, somme di
denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a titolo di
pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua abitazione,
2. falsità in documenti,
per avere, a __________
e __________, nel periodo novembre 2003 – dicembre 2003, in correità con __________,
alfine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, fatto uso di un
documento falso, e meglio per avere, richiesto a __________, alfine di
correggere la contabilità falsata da ammanchi di cassa, di allestire una falsa
fattura, datata 1. dicembre 2003, per un importo di fr. 2'152.00 a favore della ditta dello stesso __________
ed a carico della LESA 1, di cui l’accusato era direttore, per dei lavori
relativi ad un cantiere di __________, lavori realmente eseguiti ma già
fatturati nel corso del mese di novembre 2003;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 138
cifra 1 e 251 cifra 1 CP;
richiamati gli artt. 42 cpv. 1
e 4, 49 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre
2008 n. 4976/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di
fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente al 15 (quindici) aliquote da
fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).
L'esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CP).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
Al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-
(cento).
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 dicembre 2008;
indetto il dibattimento 20 ottobre 2009,
al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore, DI 1; il Procuratore
pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa nei confronti del suo assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
appropriazione indebita, per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al
fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di
direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto
valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr.
1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole
per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a
titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua
abitazione?
1.2
falsità
in documenti, per avere, a __________, nel periodo novembre
2003.
– dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o
ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per
avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da
ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per
un importo di fr. 2'152.00 a
favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui
l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________,
lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003?
2.
In caso di risposta affermativa
quale deve essere la pena?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 251 cifra 1
CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.2
e 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli
altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di falsità in
documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze
descritte nel decreto di accusa n. 4976/2008 del 15 dicembre 2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 8
(otto) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di
fr. 1'840.-- (milleottocentoquaranta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di
appropriazione indebita;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il
Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 400.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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