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Decisione

10.2009.33

Impiegare indebitamente valori patrimoniali, allestire una fattura falsa

20 ottobre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli artt. 138

cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

richiamati gli artt. 42 cpv. 1

e 4, 49 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre

2008 n. 4976/2008 del che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di

fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente al 15 (quindici) aliquote da

fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).

L'esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CP).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

Al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-

(cento).

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CP.

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 dicembre 2008;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2009,

al quale è comparso l’accusato assistito dal difensore, DI 1; il Procuratore

pubblico con lettera 30 giugno 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti il difensore, il quale chiede il

proscioglimento da ogni accusa nei confronti del suo assistito;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

appropriazione indebita, per avere, nel periodo febbraio 2004 – marzo 2004, a __________, al

fine di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, nella sua qualità di

direttore della società LESA 1, indebitamente impiegato a proprio profitto

valore patrimoniali a lui affidati, per un importo complessivo di almeno fr.

1'950.00, e meglio per avere, preso in consegna in due occasioni, trattenendole

per sé, somme di denaro consegnategli direttamente dalla cliente __________ a

titolo di pagamento per dei lavori di rivestimento effettuati presso la sua

abitazione?

1.2

falsità

in documenti, per avere, a __________, nel periodo novembre

2003.

– dicembre 2003, in correità con __________, alfine di procacciare a sé o

ad altri un indebito profitto, fatto uso di un documento falso, e meglio per

avere, richiesto a __________, alfine di correggere la contabilità falsata da

ammanchi di cassa, di allestire una falsa fattura, datata 1. dicembre 2003, per

un importo di fr. 2'152.00 a

favore della ditta dello stesso __________ ed a carico della LESA 1, di cui

l’accusato era direttore, per dei lavori relativi ad un cantiere di __________,

lavori realmente eseguiti ma già fatturati nel corso del mese di novembre 2003?

2.

In caso di risposta affermativa

quale deve essere la pena?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 251 cifra 1

CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.2

e 3., negativamente al quesito posto sub 1.1., come segue agli

altri quesiti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di falsità in

documenti (art. 251 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze

descritte nel decreto di accusa n. 4976/2008 del 15 dicembre 2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 8

(otto) aliquote giornaliere di fr. 230.-- (duecentotrenta), per un totale di

fr. 1'840.-- (milleottocentoquaranta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per

complessivi fr. 200.-- (duecento);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di

appropriazione indebita;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice: Il

Segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 400.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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