10.2009.332
Circolare effettuando diverse manovre di sorpasso sulla destra e cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui
21 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.332
Data decisione, Autorità:
21.12.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare effettuando diverse manovre di sorpasso sulla destra e cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.332
DA
2431/2009
Bellinzona
21
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ effettuando diverse manovre di sorpasso di veicoli sulla sua
destra;
Fatti
avvenuti a __________, autostrada __________, il __________;
reato previsto dall’art. 90
cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr,
art. 3 cpv. 1, 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con
decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2431/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 80.- ciascuna
(art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'600.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso
il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 8 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 dicembre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico
con lettera 26 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico
dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
grave infrazione alle norme della circolazione
per avere, a __________, sull’autostrada __________, il __________
violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ effettuando diverse manovre di sorpasso di veicoli sulla sua
destra;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 2 LCStr. in
rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr., art. 3 cpv. 1,
10.
cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave
infrazione alle norme della circolazione per aver violato gravemente le norme
medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare
per aver circolato con la vettura __________ targata __________ effettuando una
manovra di sorpasso di quattro veicoli sulla sua destra.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr.
1’600.- (milleseicento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 500.-
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Sezione della circolazione,
Camorino
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è
definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 300.- tassa
di giustizia
fr. 200.- spese
giudiziarie
fr. 1000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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