10.2009.333
Entrare e soggiornare in Svizzera senza il necessario permesso oltre al esercitare la professione di prostituta omettendo di annuncire alla Polizia
1 settembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.333
Data decisione, Autorità:
01.09.2009, PRPEN
Titolo:
Entrare e soggiornare in Svizzera senza il necessario permesso oltre al esercitare la professione di prostituta omettendo di annuncire alla Polizia
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 115 cpv. 1 let. a, b e c LFSTR
Incarto
n.
10.2009.333
DA
2535/2009
Bellinzona
1
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
segretaria Laura Rossini per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. entrata e soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione,
per essere entrata in Svizzera
dal valico autostradale di __________ priva del richiesto visto d’entrata e per
aver poi soggiornato illegalmente a __________ dal __________ al __________ e a
__________ dal __________ al __________, dal __________ al __________ e dal __________
al __________, priva del richiesto permesso di soggiorno, svolgendo peraltro
durante i medesimi periodi, attività lucrativa abusiva come prostituta;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 115
cpv. 1 lett. a, b e c LStr;
Fatti
2. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, nelle circostanze di
cui al punto 1, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 199
CP in rel. con gli art. 5 e 8 Lprost;
perseguito con decreto d’accusa n. 2535/2009 di
data 28 maggio 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusata:
1. Alla
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna,
corrispondenti
a complessivi fr. 1'800.-.
L'esecuzione
della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova
di 2 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita
con una pena detentiva di giorni 3.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 3 giugno 2009 dall'accusata;
indetto il dibattimento 1° settembre 2009,
al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 21 luglio
2009, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 22 luglio 2009
ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autrice colpevole
di:
1.1
entrata e soggiorno
illegali e attività lucrativa senza autorizzazione
1.2
esercizio illecito della
prostituzione
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 115 cpv. 1 lett. a, b
e c LStr; 199 CP in rel. con gli art. 5 e 8 Lprost; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di entrata e
soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione e esercizio
illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. 2535/2009 del 28 maggio 2009.
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr.
1'800.- (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
alla multa di fr. 300.-
(trecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
avverte le parti del diritto di
presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 550.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 1'000.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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