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Decisione

10.2009.337

Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)

17 dicembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 2 giugno 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena pecuniaria di 75

aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.

9'000.-.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero

Pubblico il __________.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.-.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 11 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 17 dicembre 2009,

al quale è comparso l’accusato personalmente, con il difensore DI 1;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i fatti accertati in sede preliminare, né contesta la pena principale

proposta con il decreto d’accusa, limitandosi a chiedere che non venga revocata

la sospensione condizionale della precedente condanna, atteso come la prognosi

possa essere ritenuta ancora positiva, l’accusato avendo compreso, dovendosi

presentare oggi davanti al giudice, la gravità dei fatti commessi e il destino

futuro in caso di recidiva;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1, autore colpevole di:

guida

in stato di inattitudine

per

aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________

essendo:

-

in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;

- sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi

tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina?

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

In caso di pena pecuniaria, di

pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere

ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso

affermativo, per quale lasso di tempo?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30

(trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ __________ __________ (art. 46 cpv. 1 CPS);

5.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr ;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

guida

in stato di inattitudine

per

aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________

essendo:

-

in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;

- sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi

tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 75

(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di

fr. 7’500.- (settemilacinquecento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)

anni.

2.

alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata

in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).

Non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).

Comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione

e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione,

Camorino

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1500.00 multa

r. 300.00 tassa di giustizia

fr. 400.00 spese giudiziarie

fr. 2200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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