10.2009.337
Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)
17 dicembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2009.337
Data decisione, Autorità:
17.12.2009, PRPEN
Titolo:
Condurre un veicolo in stato di ebrezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille) e sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis e cocaina)
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.337
DA
2490/2009
Bellinzona
17
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida
in stato di inattitudine
per
aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo:
-
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
-
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;
fatti avvenuti a __________;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2490/2009
Fatti
di data 2 giugno 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75
aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr.
9'000.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero
Pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di fr. 300.-.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 11 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 17 dicembre 2009,
al quale è comparso l’accusato personalmente, con il difensore DI 1;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti accertati in sede preliminare, né contesta la pena principale
proposta con il decreto d’accusa, limitandosi a chiedere che non venga revocata
la sospensione condizionale della precedente condanna, atteso come la prognosi
possa essere ritenuta ancora positiva, l’accusato avendo compreso, dovendosi
presentare oggi davanti al giudice, la gravità dei fatti commessi e il destino
futuro in caso di recidiva;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1, autore colpevole di:
guida
in stato di inattitudine
per
aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________
essendo:
-
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2006 per analogo reato;
- sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina?
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
In caso di pena pecuniaria, di
pena privativa della libertà o pena ai lavori pubblici, l’imputato può essere
ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? In caso
affermativo, per quale lasso di tempo?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30
(trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ __________ __________ (art. 46 cpv. 1 CPS);
5.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr ;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida
in stato di inattitudine
per
aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura __________ targata __________
essendo:
-
in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.17 - max. 1.45 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;
- sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________ risultata positiva per la cannabis e per la cocaina;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 75
(settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 100.- (cento), per un totale di
fr. 7’500.- (settemilacinquecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro)
anni.
2.
alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento).
Non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
Comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione
e dell'arresto, Lugano,
Sezione della circolazione,
Camorino
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1500.00 multa
r. 300.00 tassa di giustizia
fr. 400.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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