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Decisione

10.2009.348

Impiegare uno straniero sprovvisto del necessario permesso

15 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 4 giugno 2009 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla multa di fr. 1'500.-

(millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

3.

La condanna non verrà iscritta

a casellario giudiziale.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 14 giugno 2009 dall'accusato;

indetto il dibattimento 15 aprile 2010,

al quale l’accusato è comparso personalmente;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il

quale ricorda di avere ricevuto copia di due permessi concessi a due riprese

nel corso del 2004 per periodi ridotti, rispettivamente nel 2005 con notifica

formale indirizzata al datore di lavoro, ciò che invece non è intervenuto nel

2006, pur avendo allestito e sottoscritto il formulario, di poi consegnato al

dipendente unitamente al contratto per il 2006, ritenuto come fosse compito di

quest’ultimo inoltrare tempestivamente la relativa domanda all’Ufficio

regionale degli stranieri, insieme all’ulteriore documentazione necessaria;

successivamente non ha però ricevuto copia del permesso, ritenuto che era

prassi che i rinnovi del permesso non venissero inviati al datore di lavoro; in

buona fede, credendo che tutto fosse a posto, ha permesso allo straniero in

questione di iniziare a lavorare presso il suo esercizio pubblico; solo successivamente

ha saputo che, in realtà, il suo dipendente non aveva mai consegnato il

formulario all’Ufficio regionale degli stranieri.

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1 autore colpevole di:

contravvenzione alla LF

concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

per avere, quale gestore del __________,

impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal

13.3.2006

fino al 25.4.2007, privo del relativo permesso di lavoro della

Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

2.

In caso di risposta affermativa

al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

3.

Il giudizio sugli oneri

processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di contravvenzione

alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri;

carica allo Stato tasse e spese;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato;

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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