10.2009.348
Impiegare uno straniero sprovvisto del necessario permesso
15 aprile 2010Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.348
Data decisione, Autorità:
15.04.2010, PRPEN
Titolo:
Impiegare uno straniero sprovvisto del necessario permesso
IMPIEGO DI STRANIERI SPROVVISTI DI PERMESSO
art. 23 cpv. 4 LDDS
Incarto
n.
10.2009.348
DA
2570/2009
Bellinzona
15
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giorgio
Bassetti
sedente con Sonia
Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF concernente
la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, quale gestore del __________,
impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal __________
fino al __________, privo del relativo permesso di lavoro della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 23
cpv. 4 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 2570/2009
Fatti
di data 4 giugno 2009 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 1'500.-
(millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3.
La condanna non verrà iscritta
a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 14 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 aprile 2010,
al quale l’accusato è comparso personalmente;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il
quale ricorda di avere ricevuto copia di due permessi concessi a due riprese
nel corso del 2004 per periodi ridotti, rispettivamente nel 2005 con notifica
formale indirizzata al datore di lavoro, ciò che invece non è intervenuto nel
2006, pur avendo allestito e sottoscritto il formulario, di poi consegnato al
dipendente unitamente al contratto per il 2006, ritenuto come fosse compito di
quest’ultimo inoltrare tempestivamente la relativa domanda all’Ufficio
regionale degli stranieri, insieme all’ulteriore documentazione necessaria;
successivamente non ha però ricevuto copia del permesso, ritenuto che era
prassi che i rinnovi del permesso non venissero inviati al datore di lavoro; in
buona fede, credendo che tutto fosse a posto, ha permesso allo straniero in
questione di iniziare a lavorare presso il suo esercizio pubblico; solo successivamente
ha saputo che, in realtà, il suo dipendente non aveva mai consegnato il
formulario all’Ufficio regionale degli stranieri.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1 autore colpevole di:
contravvenzione alla LF
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,
per avere, quale gestore del __________,
impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal
13.3.2006
fino al 25.4.2007, privo del relativo permesso di lavoro della
Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
2.
In caso di risposta affermativa
al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3.
Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di contravvenzione
alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri;
carica allo Stato tasse e spese;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato;
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster