10.2009.358
Favorire l'entrata ed il soggiorno illegali di una cittadina brasiliana
13 luglio 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.358
Data decisione, Autorità:
13.07.2010, PRPEN
Titolo:
Favorire l'entrata ed il soggiorno illegali di una cittadina brasiliana
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
INCITAZIONE ALL'ENTRATA ALLA PARTENZA AL SOGGIORNO ILLEGALI
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 116 cpv. 1 let. a LFSTR
Incarto
n.
10.2009.358
DA
2464/2009
Bellinzona
13
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere ripetutamente
favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina
brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di
Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di
Chiasso in almeno 7 occasioni, dal maggio del 2005 fino alla fine di settembre
2007, consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva
quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
2. infrazione alla Legge
federale sugli stranieri,
per avere ripetutamente
favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina
brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di
Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di
Chiasso in almeno 3 occasioni, dal maggio del 2008 fino all’aprile 2009,
consapevole del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale
prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 23
cpv. 1 LDDS, 116 cpv. 1 lett. a LStr, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 e
49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 28 maggio
2009 n. 2464/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 30.--
(trenta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e
seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di 17 (diciassette) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsti
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente l’8 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 luglio 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale contesta
parzialmente sia il primo capo d’imputazione, sia secondo, in quanto non
corrispondono alla realtà il numero delle volte ed i periodi in cui l’accusato
ha commesso i reati addebitatigli. In effetti, stante anche i periodi in cui
non disponeva della licenza di condurre, ha fatto al massimo 3/4 viaggi tra la
Malpensa ed il Ticino per fare un piacere alla propria fidanzata, senza essere
consapevole di commettere un reato. Tenuto conto di quanto precede e della sua
precaria situazione finanziaria, egli chiede una riduzione del numero delle aliquote
e del loro importo, nonché della multa;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
1.2. Infrazione
alla Legge federale sugli stranieri,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.
CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39
LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.
23 cpv. 1 LDDS,
per avere ripetutamente
favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina
brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di
Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di
Chiasso in 3 occasioni, dal maggio del 2005 all’agosto del 2007, consapevole
del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta
in diversi postriboli del bellinzonese;
Considerandi
2.
infrazione
alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o
al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,
per avere favorito
l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________,
accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel
Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in un’occasione
nell’aprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività
lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 20
(venti) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 400.--
(quattrocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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