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Decisione

10.2009.358

Favorire l'entrata ed il soggiorno illegali di una cittadina brasiliana

13 luglio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.

CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 116 cpv. 1 lett. a LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39

LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art.

23 cpv. 1 LDDS,

per avere ripetutamente

favorito l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina

brasiliana __________, accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di

Milano-Malpensa fino nel Cantone Ticino attraverso il valico doganale di

Chiasso in 3 occasioni, dal maggio del 2005 all’agosto del 2007, consapevole

del fatto che la donna esercitava attività lucrativa abusiva quale prostituta

in diversi postriboli del bellinzonese;

Considerandi

2.

infrazione

alla Legge federale sugli stranieri (incitazione all’entrata, alla partenza o

al soggiorno illegale), art. 116 cpv. 1 lett. a LStr,

per avere favorito

l’entrata ed il soggiorno illegale in Svizzera della cittadina brasiliana __________,

accompagnandola con l’automobile dall’aeroporto di Milano-Malpensa fino nel

Cantone Ticino attraverso il valico doganale di Chiasso in un’occasione

nell’aprile 2009, consapevole del fatto che la donna esercitava attività

lucrativa abusiva quale prostituta in diversi postriboli del bellinzonese;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 20

(venti) aliquote giornaliere di fr. 20.-- (venti), per un totale di fr. 400.--

(quattrocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 100.--

(cento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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