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Decisione

10.2009.36

Vendita di circa 10 grammi di eroina

29 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 257/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

3’500.-- (tremilacinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr.

70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 settembre 2009,

al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e l’interprete, mentre

il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale rilevando

come le dichiarazioni di __________, __________ e __________ siano

inattendibili e contraddittorie postula il proscioglimento del suo assistito in

virtù del principio in dubio pro reo. Egli osserva inoltre che il presunto

episodio riferito da __________ è avvenuto nel Canton Uri, per cui non è data

la competenza del Canton Ticino per il suo perseguimento (principio della

territorialità). Per quello riferito da __________ egli rileva invece che

l’imputazione è di aver venduto 5 grammi di eroina, allorquando dalla deposizione

di quest’ultima risulta che si sarebbe trattato di un’offerta di un paio di

dosi, quindi di al massimo 0.5 grammi. Per tale motivo, in applicazione del

principio dell’immutabilità del decreto d’accusa, il prevenuto deve essere

prosciolto anche da questo addebito. Egli chiede infine la rifusione delle

spese legali di fr. 9’542.72, nonché di quelle del presente dibattimento

di fr. 600.--;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti

commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

1.1

E’

data la giurisdizione di questa Corte per i fatti riferiti a __________?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4.

Possono

essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate

dall’imputato in data odierna?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale

sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 257/2009 del 21 gennaio 2009;

carica la tassa e le spese di

giustizia allo Stato;

assegna al signor ACCU 1, __________,

fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato

fr. 600.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 800.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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