10.2009.36
Vendita di circa 10 grammi di eroina
29 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.36
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, PRPEN
Titolo:
Vendita di circa 10 grammi di eroina
OFFERTA O VENDITA O DISTRIBUZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2009.36
DA
257/2009
Bellinzona
29
settembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, nel corso del 2004 e dell’estate 2005, a __________ e a __________, venduto a __________ 5 grammi di eroina (grado di purezza sconosciuto)
e a __________ 3 buste di eroina contenenti ognuna circa 5 grammi di sostanza stupefacente (grado di purezza sconosciuto);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19
cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 21 gennaio
Fatti
2009 n. 257/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
3’500.-- (tremilacinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr.
70.-- (settanta) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto) (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 settembre 2009,
al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore e l’interprete, mentre
il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rilevando
come le dichiarazioni di __________, __________ e __________ siano
inattendibili e contraddittorie postula il proscioglimento del suo assistito in
virtù del principio in dubio pro reo. Egli osserva inoltre che il presunto
episodio riferito da __________ è avvenuto nel Canton Uri, per cui non è data
la competenza del Canton Ticino per il suo perseguimento (principio della
territorialità). Per quello riferito da __________ egli rileva invece che
l’imputazione è di aver venduto 5 grammi di eroina, allorquando dalla deposizione
di quest’ultima risulta che si sarebbe trattato di un’offerta di un paio di
dosi, quindi di al massimo 0.5 grammi. Per tale motivo, in applicazione del
principio dell’immutabilità del decreto d’accusa, il prevenuto deve essere
prosciolto anche da questo addebito. Egli chiede infine la rifusione delle
spese legali di fr. 9’542.72, nonché di quelle del presente dibattimento
di fr. 600.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti
commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
1.1
E’
data la giurisdizione di questa Corte per i fatti riferiti a __________?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
Possono
essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese di risarcimento avanzate
dall’imputato in data odierna?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 LStup; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla Legge federale
sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 257/2009 del 21 gennaio 2009;
carica la tassa e le spese di
giustizia allo Stato;
assegna al signor ACCU 1, __________,
fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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