10.2009.361
Fare uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B sapendo che era falso nel contenuto
23 marzo 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.361
Data decisione, Autorità:
23.03.2010, PRPEN
Titolo:
Fare uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B sapendo che era falso nel contenuto
FALSITÀ IN CERTIFICATI
art. 252 CPS
Incarto
n.
10.2009.361
DA
2565/2009
Bellinzona
23
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , ,
alias;
alias (altre
generalità identiche);
alias (altre generalità
identiche);
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di falsità in certificati,
per avere, a __________ e __________,
il 2 luglio 2007, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a
scopo di inganno di un permesso di dimora B che lei sapeva falso nel contenuto,
e meglio per avere compilato la domanda di rilascio del permesso di domicilio C
a suo favore indicando tuttavia false generalità (), allegandovi il permesso di
dimora B recante le medesime false generalità, permesso da lei ottenuto in
precedenza con l’inganno (cioè legittimandosi sin dal 1996 con documenti di
legittimazione falsi nel contenuto, ottenuti fraudolentemente nel suo Paese di
origine);
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 252
CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 2 giugno
Fatti
2009 n. 2565/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.--
(duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 giugno 2009 dall’accusata;
indetto il dibattimento 23 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando al conferma del decreto
d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento della sua assistita ritenuto che la fattispecie indicata nel
decreto non adempie i presupposti del reato di cui all’art. 252 CPS;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputata è autrice
colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
L’imputata può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 252 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
falsità in certificati, art.
252.
CPS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2565/2009 del 2 giugno
2009;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr.
900.
-- (novecento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 100.--
(cento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni
(art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster