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Decisione

10.2009.363

Aggredire una persona, in correità con altre 2 persone, colpendola con una pala e provocandole una lesione ad una mano

29 aprile 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2487/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria di fr.

9’900.-- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.

110.-- (centodieci) - (art. 34 e seg. CPS).

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa

sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2

CPS).

3.

Si rinvia la parte civile

al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

5.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.

369.

CPS;

vista l’opposizione al decreto d’accusa

interposta tempestivamente in data 12 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 29 aprile 2010,

al quale hanno partecipato l’accusato, i difensori, la parte civile, i

patrocinatori, e gli interpreti, mentre __________ ha rinunciato a presenziare

postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa;

prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250

CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici;

proceduto all’interrogatorio dell’accusato e

dei testi;

sentito il patrocinatore della parte

civile, il quale rileva che si è trattato di un’aggressione senza motivi e

senza che vi sia stata alcuna provocazione. Egli osserva inoltre che le testimonianze

dei famigliari dell’imputato, a differenza di quella del teste __________,

siano manifestamente di parte e per nulla credibili. Infine, a suo avviso, la

ferita subita dalla parte civile può essere stata causata soltanto dalla pala.

Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa e l’assegnazione di

congrue ripetibili;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito. Egli rileva innanzitutto che non può essere

escluso che vi sia stata una provocazione da parte della parte civile, ciò che

farebbe cadere la punibilità per aggressione. In effetti è verosimile che quest’ultima,

dopo aver atteso a lungo in auto, sia entrata nel cantiere arrabbiata. In

secondo luogo , egli osserva come il certificato medico del Pronto soccorso

attesti unicamente un’abrasione ad un dito. Al massimo si potrebbe dunque

parlare di vie di fatto e non certo di lesioni semplici. Inoltre, a suo avviso,

la versione fornita dalla parte civile solleverebbe molti dubbi, mentre quella

dell’imputato sarebbe maggiormente credibile. La testimonianza del signor __________,

dipendente della parte civile, sarebbe da cestinare, in quanto si è

contraddetto più volte, cambiando versione. Per contro, come ammesso dal teste __________

la lite è stata soltanto tra questi e la parte civile. L’imputato non c’entra

dunque nulla, egli avrebbe infatti preso la pala soltanto per spaventare la

parte civile. Se invece ha partecipato allora si tratta di una rissa, perché

anche la parte civile ha picchiato. In tal caso, il suo assistito avrebbe

comunque agito soltanto per legittima difesa esimente, o, in via subordinata,

per legittima difesa discolpante;

sentito in replica il patrocinatore della

parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito in duplica il difensore, il quale

riconferma le proprie allegazioni e pretese;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di lesioni semplici, sub. vie di fatto, rispettivamente di

aggressione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa

in questione?

2.

Ha

agito per legittima difesa esimente o discolpante?

3.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

4.

L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 15 e 16, 34 segg., 42

segg., 123, 134 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per avere, in data 12 settembre

2008, a __________, nell’ambito di un’aggressione in correità con __________ e

__________, cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere

ferito CIVI 1 con uno o più colpi di pala, provocandogli le lesioni riportate

nel certificato medico di data 12 settembre 2008 del Pronto soccorso

dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto del dr. med. __________

del 26 aprile 2010 e negli altri certificati medici agli atti, nonché visibili dalle

foto scattate;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 45

(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale

di fr. 4’950.-- (quattromilanovecentocinquanta);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

alla multa di fr. 500.--

(cinquecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,

fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;

prende atto che nel decreto d’accusa la

parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle

sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è

stata interposta opposizione;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 150.00 testi

fr. 1050.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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