10.2009.363
Aggredire una persona, in correità con altre 2 persone, colpendola con una pala e provocandole una lesione ad una mano
29 aprile 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2009.363
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, PRPEN
Titolo:
Aggredire una persona, in correità con altre 2 persone, colpendola con una pala e provocandole una lesione ad una mano
AGGRESSIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 134 CPS
Incarto
n.
10.2009.363
DA
2487/2009
Bellinzona
29
aprile 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1 ,
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, in data 12 settembre
2008, a __________, in correità con __________ e __________, partecipato all’aggressione
di CIVI 1, nella quale riportava le lesioni attestate dal certificato medico di
data 12 settembre 2009 (recte: 2008) e dalle foto scattate e meglio,
colpendolo dapprima con una pala, riparatosi nel frattempo CIVI 1 nella
vettura, __________ e __________ successivamente lo spintonavano, colpendo al
torace;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134
CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 2 giugno
Fatti
2009 n. 2487/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
9’900.-- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr.
110.-- (centodieci) - (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa
sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2
CPS).
3.
Si rinvia la parte civile
al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369.
CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa
interposta tempestivamente in data 12 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 29 aprile 2010,
al quale hanno partecipato l’accusato, i difensori, la parte civile, i
patrocinatori, e gli interpreti, mentre __________ ha rinunciato a presenziare
postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa;
prospettata all’imputato, ai sensi dell’art. 250
CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato e
dei testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale rileva che si è trattato di un’aggressione senza motivi e
senza che vi sia stata alcuna provocazione. Egli osserva inoltre che le testimonianze
dei famigliari dell’imputato, a differenza di quella del teste __________,
siano manifestamente di parte e per nulla credibili. Infine, a suo avviso, la
ferita subita dalla parte civile può essere stata causata soltanto dalla pala.
Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa e l’assegnazione di
congrue ripetibili;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito. Egli rileva innanzitutto che non può essere
escluso che vi sia stata una provocazione da parte della parte civile, ciò che
farebbe cadere la punibilità per aggressione. In effetti è verosimile che quest’ultima,
dopo aver atteso a lungo in auto, sia entrata nel cantiere arrabbiata. In
secondo luogo , egli osserva come il certificato medico del Pronto soccorso
attesti unicamente un’abrasione ad un dito. Al massimo si potrebbe dunque
parlare di vie di fatto e non certo di lesioni semplici. Inoltre, a suo avviso,
la versione fornita dalla parte civile solleverebbe molti dubbi, mentre quella
dell’imputato sarebbe maggiormente credibile. La testimonianza del signor __________,
dipendente della parte civile, sarebbe da cestinare, in quanto si è
contraddetto più volte, cambiando versione. Per contro, come ammesso dal teste __________
la lite è stata soltanto tra questi e la parte civile. L’imputato non c’entra
dunque nulla, egli avrebbe infatti preso la pala soltanto per spaventare la
parte civile. Se invece ha partecipato allora si tratta di una rissa, perché
anche la parte civile ha picchiato. In tal caso, il suo assistito avrebbe
comunque agito soltanto per legittima difesa esimente, o, in via subordinata,
per legittima difesa discolpante;
sentito in replica il patrocinatore della
parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito in duplica il difensore, il quale
riconferma le proprie allegazioni e pretese;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di lesioni semplici, sub. vie di fatto, rispettivamente di
aggressione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa
in questione?
2.
Ha
agito per legittima difesa esimente o discolpante?
3.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
4.
L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15 e 16, 34 segg., 42
segg., 123, 134 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per avere, in data 12 settembre
2008, a __________, nell’ambito di un’aggressione in correità con __________ e
__________, cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere
ferito CIVI 1 con uno o più colpi di pala, provocandogli le lesioni riportate
nel certificato medico di data 12 settembre 2008 del Pronto soccorso
dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto del dr. med. __________
del 26 aprile 2010 e negli altri certificati medici agli atti, nonché visibili dalle
foto scattate;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 45
(quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale
di fr. 4’950.-- (quattromilanovecentocinquanta);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,
fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;
prende atto che nel decreto d’accusa la
parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle
sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è
stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 150.00 testi
fr. 1050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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