10.2009.364
Predisporre in correità con la gerente all'interno di un esercizio pubblico l'attrezzatura necessaria per concludere scommesse sportive illecite
15 luglio 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2009.364
Data decisione, Autorità:
15.07.2010, PRPEN
Titolo:
Predisporre in correità con la gerente all'interno di un esercizio pubblico l'attrezzatura necessaria per concludere scommesse sportive illecite
LOTTERIE E SCOMMESSE PROFESSIONALMENTE ORGANIZZATE
art. 42 LLS
Incarti
n.
10.2009.364-365
10.2010.214-215
DA
2512/2009, DA 2513/2009
DA
1534/2010, DA 1535/2010
Bellinzona
15
luglio 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
e
ACCU 2
entrambi difesi
da: DI 1
prevenuti
colpevoli di 1. ACCU 1
contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,
per avere, agendo in
correità con la gerente del locale __________ a __________, nel periodo
settembre 2008 sino al 16 marzo 2009, presso predetto esercizio pubblico,
predisponendo e organizzando nel locale cucina la necessaria attrezzatura
informatica e cartacea collegata ai preposti siti di scommesse sportive,
mediato professionalmente agli avventori l’occasione del locale di concludere
scommesse sportive sapendo e dovendo presumere che trattasi di negozio
illecito,
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
Fatti
42 LLS;
perseguito
con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2512/2009 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla
multa di fr. 10’000.-- (diecimila), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100
(cento) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
Ordina
la confisca di 1 schermo da PC LCD marca AOC nr. 28255HA002983, 1 mouse
marca FAIRTEC nr. 520700516, 1 modem marca ZYXEL nr. S070Y37042897, 1
alimentatore marca DATWIN nr. 05071397, 1 alimentatore marca EPSON, nr. CYYZ
944357, 1 apparecchio lettore biglietti di vincita marca DATAWIN nr. A19-06022183,
1.
apparecchio per la stampa di ricevute marca EPSON nr. TUBG145439, 1 tastiera
marca CHERRY nr. G 1650892 2 R111, 1 hardware marca LG nr. MS 627954S0105052, 4
pronostici sulle puntante delle squadre di calcio, 67 schede giocate
“Sportwetten” e 1 scatola con circa 1600 schede, 10 scontrini e 1 ricevuta
interenti le scommesse (Reperto nr. RM1/09/2009), nonché 1 stampante per
ricevute marca EPSON nr. TUEG322984, 1 tastiera marca BENQ
nr. 9JPO81E2G64721714SA0000, 1 stazione di lavoro marca MSI/LG nr. B20152,
1.
schermo marca AOC, nr. 1734AJA075390, 4 cavi per uso PC, 1 mouse LOGITECH,
documentazione cartacea (Reperto nr. RM1/46/2009) (art. 69 o 70 CPS);
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il
periodo previsto dall’art. 369 CPS;
e
inoltre di
contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,
per avere, a __________,
nel periodo dal mese di marzo 2009 al 19 novembre 2009, presso l’esercizio
pubblico “__________”, agendo in correità con la gerente dell’esercizio
pubblico ACCU 2, predisponendo una postazione internet che permetteva di
accedere a determinati siti di scommesse sportive (con possibilità di stampare
le proprie giocate), per professione, concluso, negoziato e/o fornito
l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un non meglio
quantificato guadagno, sapendo o dovendo presumere che trattasi di negozio
illecito,
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
42.
LLS;
perseguito
con decreto d’accusa del 25 marzo 2010 n. 1535/2010 del AINQ 2, , che propone
la condanna:
1.
Alla
multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50
(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
Ordina
la confisca di un PC portatile marca IBM di colore nero, product key:
M3GK6-HC72Y-XR7FP-7QRBR-WQJDQ (art. 69 CPS).
4.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
2.
ACCU
2.
contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,
per avere, come gerente
del locale __________ a __________, nel periodo settembre 2008 sino al 16 marzo
2009, permesso che il padre ACCU 1, presso predetto esercizio pubblico,
predisponesse e organizzasse nel locale cucina la necessaria attrezzatura
informatica e cartacea collegata ai preposti siti di scommesse sportive,
mediando professionalmente agli avventori l’occasione del locale di concludere
scommesse sportive sapendo e dovendo presumere che trattasi di negozio
illecito,
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
42.
LLS;
perseguita
con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2513/2009 del AINQ 1, , che propone
la condanna:
1.
Alla
multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50
(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
e
inoltre di
contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,
per avere, a __________
nel periodo dal mese di marzo 2009 al 19 novembre 2009, presso l’esercizio
pubblico “__________”, in qualità di gerente presso detto locale, predisponendo
una postazione internet che permetteva di accedere a determinati siti di
scommesse sportive (con possibilità di stampare le proprie giocate), per
professione, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere
scommesse proibite, traendo un non meglio quantificato guadagno, sapendo o
dovendo presumere che trattasi di negozio illecito,
fatti avvenuti nelle
indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art.
42.
LLS;
perseguita
con decreto d’accusa del 25 marzo 2010 n. 1534/2010 del AINQ 2, , che propone
la condanna:
1.
Alla
multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50
(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
3.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
viste le opposizioni al decreti
d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 9 giugno 2009,
rispettivamente in data 6 aprile 2010;
indetto il dibattimento 15 luglio 2010,
al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, ed il
Procuratore Pubblico AINQ 1;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati
sentito il Procuratore Pubblico, il quale
ha evidenziato tutti gli elementi a carico degli accusati, rilevando come le
versioni fornite da quest’ultimi in merito al secondo ed al terzo controllo non
siano per nulla credibili. La signora ACCU 2, in quanto gerente, ha una “Garantenstellung”: non doveva dunque permettere che si svolgessero
scommesse clandestine nel suo esercizio pubblico. Chiudendo gli occhi ella ha
omesso intenzionalmente di effettuare i controlli che le incombevano. Per
entrambi gli imputati sono quindi dati gli elementi oggettivi e soggettivi del
reato. Vista la gravità delle loro colpe, la reiterazione nel tempo nonostante
sul loro capo pendesse già un decreto d’accusa, il magistrato ha ritenuto
adeguata per entrambi una multa di fr. 10’000.--;
sentito il difensore, il quale ha
osservato che i fatti relativi al primo controllo sono ammessi dal signor ACCU
1.
Per contro quelli relativi ai due interventi successivi sono recisamente
contestati. A suo avviso non vi sarebbe alcuna prova certa che il suo cliente
abbia ripreso ad organizzare scommesse clandestine dopo il primo controllo. Per
tale motivo egli ha chiesto una massiccia riduzione della multa a fr. 2000.--
al massimo. La pena proposta è infatti manifestamente sproporzionata rispetto
alla colpa commessa e alle circostanze del caso concreto. Per contro egli ha
chiesto l’assoluzione della signora ACCU 2, in quanto è totalmente estranea ai fatti qui in discussione. Agli atti non vi sono infatti elementi probatori
sufficienti che fosse al corrente delle scommesse organizzate dal padre. Anzi
le poche prove assunte di fatto la scagionano. Al limite si è trattata di una
semplice leggerezza da parte della sua cliente. La negligenza non è tuttavia
punibile. In via subordinata egli ha chiesto una riduzione della multa a fr.
1’000.-- al massimo tenuto conto del fatto del ruolo marginale, della giovane
età e dell’assenza di guadagno della signora ACCU 2. Egli ha postulato infine
l’assegnazione di congrue ripetibili ed il dissequestro del computer portatile;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1
E’ il
signor ACCU 1 autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
per i fatti descritti nei decreti d’accusa n. 2512/2009 del 2 giugno 2009 e n.
1535/2010 del 25 marzo 2010?
1.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3
Deve
essere ordinata la confisca e la distruzione degli oggetti sequestratigli dalla
Polizia 14 gennaio 2009, il 16 marzo 2009 ed il 18 novembre 2009?
1.4
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1
E’ la
signora ACCU 2 autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge
federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate
per i fatti descritti nei decreti d’accusa n. 2513/2009 del 2 giugno 2009
e n. 1534/2010 del 25 marzo 2010?
2.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e
riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42 segg. LLS; 69 CPS;
9.
e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara 1. ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla
Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente
organizzate, art. 42 LLS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nei decreti di accusa n. 2512/2009 del 2 giugno 2009
e n. 1535/2010 del 25 marzo 2010;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla multa di fr. 10'000.--
(diecimila);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
ordina la confisca e la distruzione
di:
- 1 schermo da PC LCD
marca AOC nr. 28255HA002983,
- 1 mouse
marca FAIRTEC nr. 520700516,
- 1 modem
marca ZYXEL nr. S070Y37042897,
- 1
alimentatore marca DATAWIN nr. 05071397,
- 1 alimentatore marca EPSON
nr. CYYZ 944357,
- 1 apparecchio lettore
biglietti di vincita marca DATAWIN nr. A19-06022183,
- 1 apparecchio per la
stampa di ricevute marca EPSON nr. TUBG145439,
- 1 tastiera marca CHERRY nr.
G 1650892 2 R111,
- 1 hardware marca LG nr. MS
627954S0105052,
- 4 pronostici sulle
puntante delle squadre di calcio, “Tagesprogramm, Mittwoch, 14 gennaio 2009”,
- 67 schede giocate
“Sportwetten”,
- 1 scatola con circa 1600
schede immacolate “Sportwetten”,
- 10 scontrini e 1 ricevuta
interenti le scommesse,
- 1 stampante per ricevute
marca EPSON nr. TUEG322984,
- 1 tastiera marca BENQ nr.
9JPO81E2G64721714SA0000,
- 1 stazione di lavoro marca
MSI/LG nr. B20152,
- 1 schermo marca AOC nr. 1734AJA075390,
- 4 cavi per uso PC,
- 1 mouse LOGITECH nr.
HC606040AWG,
- documentazione cartacea
riferita alle quotazioni,
- 1 PC
portatile marca IBM, product key: M3GK6-HC72Y-XR7FP-7QRBR-WQJDQ,
sequestratigli
dalla Polizia 14 gennaio 2009, il 16 marzo 2009 ed il 18 novembre 2009
(Reperti nr. RM1/09/2009, RM1/46/2009) - (art. 43 LLS e 69 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autrice colpevole di:
ripetuta contravvenzione alla
Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente
organizzate, art. 42 LLS,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nei decreti di accusa n. 2513/2009 del 2 giugno 2009
e n. 1534/2010 del 25 marzo 2010;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla multa di
fr. 2’000.-- (duemila);
1.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2.
al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
comunica che la condanna non sarà
iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Servizio reperti, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio permessi, Bellinzona,
Ufficio federale di giustizia e
polizia, Berna
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione
scritta:
fr. 10000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 10600.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2, senza motivazione
scritta:
fr. 2000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 2600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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