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Decisione

10.2009.364

Predisporre in correità con la gerente all'interno di un esercizio pubblico l'attrezzatura necessaria per concludere scommesse sportive illecite

15 luglio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

42 LLS;

perseguito

con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2512/2009 del AINQ 1 che propone la

condanna:

1. Alla

multa di fr. 10’000.-- (diecimila), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 100

(cento) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

Ordina

la confisca di 1 schermo da PC LCD marca AOC nr. 28255HA002983, 1 mouse

marca FAIRTEC nr. 520700516, 1 modem marca ZYXEL nr. S070Y37042897, 1

alimentatore marca DATWIN nr. 05071397, 1 alimentatore marca EPSON, nr. CYYZ

944357, 1 apparecchio lettore biglietti di vincita marca DATAWIN nr. A19-06022183,

1.

apparecchio per la stampa di ricevute marca EPSON nr. TUBG145439, 1 tastiera

marca CHERRY nr. G 1650892 2 R111, 1 hardware marca LG nr. MS 627954S0105052, 4

pronostici sulle puntante delle squadre di calcio, 67 schede giocate

“Sportwetten” e 1 scatola con circa 1600 schede, 10 scontrini e 1 ricevuta

interenti le scommesse (Reperto nr. RM1/09/2009), nonché 1 stampante per

ricevute marca EPSON nr. TUEG322984, 1 tastiera marca BENQ

nr. 9JPO81E2G64721714SA0000, 1 stazione di lavoro marca MSI/LG nr. B20152,

1.

schermo marca AOC, nr. 1734AJA075390, 4 cavi per uso PC, 1 mouse LOGITECH,

documentazione cartacea (Reperto nr. RM1/46/2009) (art. 69 o 70 CPS);

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il

periodo previsto dall’art. 369 CPS;

e

inoltre di

contravvenzione alla Legge

federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,

per avere, a __________,

nel periodo dal mese di marzo 2009 al 19 novembre 2009, presso l’esercizio

pubblico “__________”, agendo in correità con la gerente dell’esercizio

pubblico ACCU 2, predisponendo una postazione internet che permetteva di

accedere a determinati siti di scommesse sportive (con possibilità di stampare

le proprie giocate), per professione, concluso, negoziato e/o fornito

l’occasione di concludere scommesse proibite, traendo un non meglio

quantificato guadagno, sapendo o dovendo presumere che trattasi di negozio

illecito,

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

42.

LLS;

perseguito

con decreto d’accusa del 25 marzo 2010 n. 1535/2010 del AINQ 2, , che propone

la condanna:

1.

Alla

multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50

(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

Ordina

la confisca di un PC portatile marca IBM di colore nero, product key:

M3GK6-HC72Y-XR7FP-7QRBR-WQJDQ (art. 69 CPS).

4.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

2.

ACCU

2.

contravvenzione alla Legge

federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,

per avere, come gerente

del locale __________ a __________, nel periodo settembre 2008 sino al 16 marzo

2009, permesso che il padre ACCU 1, presso predetto esercizio pubblico,

predisponesse e organizzasse nel locale cucina la necessaria attrezzatura

informatica e cartacea collegata ai preposti siti di scommesse sportive,

mediando professionalmente agli avventori l’occasione del locale di concludere

scommesse sportive sapendo e dovendo presumere che trattasi di negozio

illecito,

fatti avvenuti nelle indicate

circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

42.

LLS;

perseguita

con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2513/2009 del AINQ 1, , che propone

la condanna:

1.

Alla

multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50

(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

e

inoltre di

contravvenzione alla Legge

federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate,

per avere, a __________

nel periodo dal mese di marzo 2009 al 19 novembre 2009, presso l’esercizio

pubblico “__________”, in qualità di gerente presso detto locale, predisponendo

una postazione internet che permetteva di accedere a determinati siti di

scommesse sportive (con possibilità di stampare le proprie giocate), per

professione, concluso, negoziato e/o fornito l’occasione di concludere

scommesse proibite, traendo un non meglio quantificato guadagno, sapendo o

dovendo presumere che trattasi di negozio illecito,

fatti avvenuti nelle

indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art.

42.

LLS;

perseguita

con decreto d’accusa del 25 marzo 2010 n. 1534/2010 del AINQ 2, , che propone

la condanna:

1.

Alla

multa di fr. 5’000.-- (cinquemila), con l’avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 50

(cinquanta) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La

condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

viste le opposizioni al decreti

d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 9 giugno 2009,

rispettivamente in data 6 aprile 2010;

indetto il dibattimento 15 luglio 2010,

al quale hanno partecipato gli accusati, assistiti dal loro difensore, ed il

Procuratore Pubblico AINQ 1;

accertate le generalità degli accusati, data

lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati

sentito il Procuratore Pubblico, il quale

ha evidenziato tutti gli elementi a carico degli accusati, rilevando come le

versioni fornite da quest’ultimi in merito al secondo ed al terzo controllo non

siano per nulla credibili. La signora ACCU 2, in quanto gerente, ha una “Garantenstellung”: non doveva dunque permettere che si svolgessero

scommesse clandestine nel suo esercizio pubblico. Chiudendo gli occhi ella ha

omesso intenzionalmente di effettuare i controlli che le incombevano. Per

entrambi gli imputati sono quindi dati gli elementi oggettivi e soggettivi del

reato. Vista la gravità delle loro colpe, la reiterazione nel tempo nonostante

sul loro capo pendesse già un decreto d’accusa, il magistrato ha ritenuto

adeguata per entrambi una multa di fr. 10’000.--;

sentito il difensore, il quale ha

osservato che i fatti relativi al primo controllo sono ammessi dal signor ACCU

1.

Per contro quelli relativi ai due interventi successivi sono recisamente

contestati. A suo avviso non vi sarebbe alcuna prova certa che il suo cliente

abbia ripreso ad organizzare scommesse clandestine dopo il primo controllo. Per

tale motivo egli ha chiesto una massiccia riduzione della multa a fr. 2000.--

al massimo. La pena proposta è infatti manifestamente sproporzionata rispetto

alla colpa commessa e alle circostanze del caso concreto. Per contro egli ha

chiesto l’assoluzione della signora ACCU 2, in quanto è totalmente estranea ai fatti qui in discussione. Agli atti non vi sono infatti elementi probatori

sufficienti che fosse al corrente delle scommesse organizzate dal padre. Anzi

le poche prove assunte di fatto la scagionano. Al limite si è trattata di una

semplice leggerezza da parte della sua cliente. La negligenza non è tuttavia

punibile. In via subordinata egli ha chiesto una riduzione della multa a fr.

1’000.-- al massimo tenuto conto del fatto del ruolo marginale, della giovane

età e dell’assenza di guadagno della signora ACCU 2. Egli ha postulato infine

l’assegnazione di congrue ripetibili ed il dissequestro del computer portatile;

sentiti per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.1

E’ il

signor ACCU 1 autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge

federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

per i fatti descritti nei decreti d’accusa n. 2512/2009 del 2 giugno 2009 e n.

1535/2010 del 25 marzo 2010?

1.2

Quale

deve essere l’eventuale pena?

1.3

Deve

essere ordinata la confisca e la distruzione degli oggetti sequestratigli dalla

Polizia 14 gennaio 2009, il 16 marzo 2009 ed il 18 novembre 2009?

1.4

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

E’ la

signora ACCU 2 autrice colpevole di ripetuta contravvenzione alla Legge

federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

per i fatti descritti nei decreti d’accusa n. 2513/2009 del 2 giugno 2009

e n. 1534/2010 del 25 marzo 2010?

2.2

Quale

deve essere l’eventuale pena?

2.3

A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e

riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 42 segg. LLS; 69 CPS;

9.

e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara 1. ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente

organizzate, art. 42 LLS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nei decreti di accusa n. 2512/2009 del 2 giugno 2009

e n. 1535/2010 del 25 marzo 2010;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla multa di fr. 10'000.--

(diecimila);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 90 (novanta)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

ordina la confisca e la distruzione

di:

- 1 schermo da PC LCD

marca AOC nr. 28255HA002983,

- 1 mouse

marca FAIRTEC nr. 520700516,

- 1 modem

marca ZYXEL nr. S070Y37042897,

- 1

alimentatore marca DATAWIN nr. 05071397,

- 1 alimentatore marca EPSON

nr. CYYZ 944357,

- 1 apparecchio lettore

biglietti di vincita marca DATAWIN nr. A19-06022183,

- 1 apparecchio per la

stampa di ricevute marca EPSON nr. TUBG145439,

- 1 tastiera marca CHERRY nr.

G 1650892 2 R111,

- 1 hardware marca LG nr. MS

627954S0105052,

- 4 pronostici sulle

puntante delle squadre di calcio, “Tagesprogramm, Mittwoch, 14 gennaio 2009”,

- 67 schede giocate

“Sportwetten”,

- 1 scatola con circa 1600

schede immacolate “Sportwetten”,

- 10 scontrini e 1 ricevuta

interenti le scommesse,

- 1 stampante per ricevute

marca EPSON nr. TUEG322984,

- 1 tastiera marca BENQ nr.

9JPO81E2G64721714SA0000,

- 1 stazione di lavoro marca

MSI/LG nr. B20152,

- 1 schermo marca AOC nr. 1734AJA075390,

- 4 cavi per uso PC,

- 1 mouse LOGITECH nr.

HC606040AWG,

- documentazione cartacea

riferita alle quotazioni,

- 1 PC

portatile marca IBM, product key: M3GK6-HC72Y-XR7FP-7QRBR-WQJDQ,

sequestratigli

dalla Polizia 14 gennaio 2009, il 16 marzo 2009 ed il 18 novembre 2009

(Reperti nr. RM1/09/2009, RM1/46/2009) - (art. 43 LLS e 69 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autrice colpevole di:

ripetuta contravvenzione alla

Legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente

organizzate, art. 42 LLS,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nei decreti di accusa n. 2513/2009 del 2 giugno 2009

e n. 1534/2010 del 25 marzo 2010;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla multa di

fr. 2’000.-- (duemila);

1.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

2.

al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;

comunica che la condanna non sarà

iscritta a casellario giudiziale;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Servizio reperti, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio permessi, Bellinzona,

Ufficio federale di giustizia e

polizia, Berna

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1 senza motivazione

scritta:

fr. 10000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 10600.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2, senza motivazione

scritta:

fr. 2000.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 2600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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