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Decisione

10.2009.366

Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali

30 marzo 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

199 CPS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto

d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2708/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena pecuniaria

di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 aliquote da fr. 30.--, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr.

200.

-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Alla revoca del

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (15

aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla Pretura

penale di Bellinzona il 15 luglio 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15

(quindici) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).

5.

Alla revoca del

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30

aliquote da fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico di Lugano il 20 novembre 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30

(trenta) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).

6.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

2.

ACCU

2.

1.

esercizio illecito

della prostituzione,

per

avere, a __________ per un periodo indeterminato dal 7 luglio 2007, dall’11

ottobre 2007, dal 2 aprile 2008, nonché a __________ dal 24 aprile al 6

maggio 2009, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio

della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;

2.

infrazione

alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

ripetuta

entrata illegale

per

essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 7

luglio 2007 e 11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione

(passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata

valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21

febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;

ripetuto

soggiorno illegale

per avere

soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 7 luglio

2007.

e dall’11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione e

nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività

lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli

stranieri;

3.

infrazione

alla Legge federale sugli stranieri

ripetuta

entrata illegale

per

essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 2

aprile 2008 e 24 aprile 2009, priva di certificati validi di legittimazione

(passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata

valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21

febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;

soggiorno

illegale con attività lucrativa senza autorizzazione

per avere

soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 2 aprile

2008.

e a __________ dal 24 aprile al 6 maggio 2009 priva di certificati validi

di legittimazione e nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché

svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso

della Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti

nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art.

199.

CPS, 23 cpv. 1 LDDS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art.

46.

cpv. 1 CPS;

perseguita con decreto

d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2709/2009 del AINQ 1, Lugano, che propone la

condanna:

1.

Alla pena pecuniaria

di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con

una pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 34 e 36 CPS).

2.

Alla multa di fr.

400.

-- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la

stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 24 (quattordici) giorni (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della

tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.

Alla revoca del

beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30

aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla

Ministero pubblico di Lugano il 12 gennaio 2007 con l’avvertenza che in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

30.

(trenta).

5.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte dalle accusate tempestivamente in data 23 giugno 2009;

indetto il dibattimento 30 marzo 2010, al

quale le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2010, non sono comparse, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire

postulando la conferma dei decreti d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura dei decreti d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1

E’ la

signora ACCU 1 autrice colpevole di:

1.1.1

Esercizio illecito della

prostituzione,

1.1.2

Infrazione alla Legge

federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa

senza autorizzazione),

per i fatti descritti

nel decreto d’accusa n. 2708/2009 del 22 giugno 2009?

1.2

Quale

deve essere l’eventuale pena?

1.3

L’imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

1.4

Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15

aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata

nei suoi confronti il 15 luglio 2008 da questa Pretura penale, e, se sì, a

quali condizioni?

1.5

Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30

aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 900.-- decretata

nei suoi confronti il 20 novembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

1.6

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1

E’ la

signora ACCU 2 autrice colpevole di:

2.1.1

Esercizio illecito della

prostituzione,

2.1.2

Infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ripetuta entrata

illegale e ripetuto soggiorno illegale),

2.1.3

Infrazione alla Legge

federale sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con

attività lucrativa senza autorizzazione),

per i fatti descritti

nel decreto d’accusa n. 2709/2009 del 22 giugno 2009?

2.2

Quale

deve essere l’eventuale pena?

2.3

L’imputata

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

2.4

Può

essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.

900.

-- decretata nei suoi confronti il 12 gennaio 2007 dal Ministero pubblico

del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

2.5

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

199.

CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. a-c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;

39.

LTG;

rispondendo ai quesiti posti:

dichiara 1. ACCU 1

autrice colpevole di:

1.

esercizio illecito della

prostituzione, art. 199 CPS,

2.

infrazione alla Legge

federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività

lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2708/2009 del 22 giugno

2009;

condanna 1. ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 40

(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1’200.-- (milleduecento);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)

giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.--

(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da

fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti da questa Pretura penale il 15

luglio 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita

con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.--

(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da

fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 20 novembre 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46

cpv. 1 e 36 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

dichiara 2. ACCU 2

autrice colpevole di:

1.

esercizio illecito della

prostituzione, art. 199 CPS,

2.

infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1

LDDS (ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale),

3.

infrazione alla Legge sugli

stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con attività

lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b, nonché c LStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2709/2009 del 22 giugno

2009;

condanna 2. ACCU 2

1.

alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

1’800.-- (milleottocento);

1.1

l’accusata

è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

alla multa di fr. 400.--

(quattrocento);

2.1

in caso

di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14

(quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.--

(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da

fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del

Cantone Ticino il 12 gennaio 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato

pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46

cpv. 1 e 36 CPS);

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere

contro la dichiarazione di contumacia.

avverte le condannate della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente

esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della popolazione,

Ufficio della migrazione, Bellinzona,

Ufficio federale della

migrazione, Berna,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 1200.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 1800.00 totale

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 1800.00 pena

pecuniaria

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 200.00 spese

di inchiesta

fr. 2600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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