10.2009.366
Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali
30 marzo 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
10.2009.366
Data decisione, Autorità:
30.03.2010, PRPEN
Titolo:
Esercizio illecito della prostituzione; entrata e soggiorno illegali
ENTRATA ILLEGALE
ENTRATA, PARTENZA O SOGGIORNO ILLEGALI
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 115 cpv. 1 let. a LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. b LFSTR
art. 115 cpv. 1 let. c LFSTR
Incarti
n.
10.2009.366
10.2009.367
DA
2708/2009
DA
2709/2009
Bellinzona
30
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
prevenute
colpevoli di 1. ACCU 1
1. esercizio illecito
della prostituzione,
per
avere, a __________, nel periodo 30 marzo/06 maggio 2009, infranto le
prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio della prostituzione,
omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;
2. infrazione
alla Legge federale sugli stranieri,
entrata
illegale
per
essere entrata illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di __________ in
data 30 marzo 2009, priva di certificati validi di legittimazione (passaporto
privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata valido sino al 10
marzo 2011 emesso nei suoi confronti con decisione 9 dicembre 2008
dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;
soggiorno
illegale con attività lucrativa senza autorizzazione
per avere
soggiornato illegalmente a __________, nel periodo 30 marzo/6 maggio
2009, priva di certificati validi di legittimazione e nonostante il
summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività lucrativa senza
essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
Fatti
199 CPS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art. 46 cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2708/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria
di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 aliquote da fr. 30.--, con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 40 (quaranta) (art. 34 e 36 CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr.
200.
-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Alla revoca del
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (15
aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla Pretura
penale di Bellinzona il 15 luglio 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15
(quindici) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).
5.
Alla revoca del
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30
aliquote da fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico di Lugano il 20 novembre 2008 con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30
(trenta) (art. 36 e 46 cpv. 1 CPS).
6.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
2.
ACCU
2.
1.
esercizio illecito
della prostituzione,
per
avere, a __________ per un periodo indeterminato dal 7 luglio 2007, dall’11
ottobre 2007, dal 2 aprile 2008, nonché a __________ dal 24 aprile al 6
maggio 2009, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell’esercizio
della prostituzione, omettendo di notificarsi alla Polizia cantonale;
2.
infrazione
alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri
ripetuta
entrata illegale
per
essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 7
luglio 2007 e 11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione
(passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata
valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21
febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;
ripetuto
soggiorno illegale
per avere
soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 7 luglio
2007.
e dall’11 ottobre 2007, priva di certificati validi di legittimazione e
nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché svolgendo attività
lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso della Polizia degli
stranieri;
3.
infrazione
alla Legge federale sugli stranieri
ripetuta
entrata illegale
per
essere entrata illegalmente in Svizzera, da imprecisati valichi, in data 2
aprile 2008 e 24 aprile 2009, priva di certificati validi di legittimazione
(passaporto privo del visto richiesto) e nonostante il divieto di entrata
valido sino all’11 febbraio 2010 emesso nei suoi confronti con decisione 21
febbraio 2007 dell’Ufficio federale della migrazione, regolarmente intimatole;
soggiorno
illegale con attività lucrativa senza autorizzazione
per avere
soggiornato illegalmente a __________ per un periodo imprecisato dal 2 aprile
2008.
e a __________ dal 24 aprile al 6 maggio 2009 priva di certificati validi
di legittimazione e nonostante il summenzionato divieto di entrata nonché
svolgendo attività lucrativa senza essere in possesso del necessario permesso
della Polizia degli stranieri;
fatti avvenuti
nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art.
199.
CPS, 23 cpv. 1 LDDS, 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr, richiamato l’art.
46.
cpv. 1 CPS;
perseguita con decreto
d’accusa del 22 giugno 2009 n. 2709/2009 del AINQ 1, Lugano, che propone la
condanna:
1.
Alla pena pecuniaria
di fr. 1’800.-- (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- con
l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con
una pena detentiva di giorni 60 (sessanta) (art. 34 e 36 CPS).
2.
Alla multa di fr.
400.
-- (quattrocento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la
stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 24 (quattordici) giorni (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4.
Alla revoca del
beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.-- (30
aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dalla
Ministero pubblico di Lugano il 12 gennaio 2007 con l’avvertenza che in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
30.
(trenta).
5.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte dalle accusate tempestivamente in data 23 giugno 2009;
indetto il dibattimento 30 marzo 2010, al
quale le accusate, regolarmente citate a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2010, non sono comparse, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire
postulando la conferma dei decreti d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura dei decreti d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.1
E’ la
signora ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1.1
Esercizio illecito della
prostituzione,
1.1.2
Infrazione alla Legge
federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività lucrativa
senza autorizzazione),
per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 2708/2009 del 22 giugno 2009?
1.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
1.3
L’imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
1.4
Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 15
aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 450.-- decretata
nei suoi confronti il 15 luglio 2008 da questa Pretura penale, e, se sì, a
quali condizioni?
1.5
Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30
aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 900.-- decretata
nei suoi confronti il 20 novembre 2008 dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
1.6
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
2.1
E’ la
signora ACCU 2 autrice colpevole di:
2.1.1
Esercizio illecito della
prostituzione,
2.1.2
Infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (ripetuta entrata
illegale e ripetuto soggiorno illegale),
2.1.3
Infrazione alla Legge
federale sugli stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con
attività lucrativa senza autorizzazione),
per i fatti descritti
nel decreto d’accusa n. 2709/2009 del 22 giugno 2009?
2.2
Quale
deve essere l’eventuale pena?
2.3
L’imputata
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
2.4
Può
essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr.
900.
-- decretata nei suoi confronti il 12 gennaio 2007 dal Ministero pubblico
del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
2.5
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
199.
CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 115 cpv. 1 lett. a-c LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP;
39.
LTG;
rispondendo ai quesiti posti:
dichiara 1. ACCU 1
autrice colpevole di:
1.
esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
2.
infrazione alla Legge
federale sugli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale con attività
lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b nonché c LStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2708/2009 del 22 giugno
2009;
condanna 1. ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 40
(quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1’200.-- (milleduecento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette)
giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 450.--
(quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote giornaliere da
fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti da questa Pretura penale il 15
luglio 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita
con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 46 cpv. 1 e 36 CPS);
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.--
(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da
fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 20 novembre 2008, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46
cpv. 1 e 36 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
dichiara 2. ACCU 2
autrice colpevole di:
1.
esercizio illecito della
prostituzione, art. 199 CPS,
2.
infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1
LDDS (ripetuta entrata illegale e ripetuto soggiorno illegale),
3.
infrazione alla Legge sugli
stranieri (ripetuta entrata illegale e soggiorno illegale con attività
lucrativa senza autorizzazione), art. 115 cpv. 1 lett. a, b, nonché c LStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2709/2009 del 22 giugno
2009;
condanna 2. ACCU 2
1.
alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
1’800.-- (milleottocento);
1.1
l’accusata
è avvertita che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
alla multa di fr. 400.--
(quattrocento);
2.1
in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 14
(quattordici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 900.--
(novecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote giornaliere da
fr. 30.-- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del
Cantone Ticino il 12 gennaio 2007, con l’avvertenza che in caso di mancato
pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 46
cpv. 1 e 36 CPS);
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Le condannate possono solo ricorrere
contro la dichiarazione di contumacia.
avverte le condannate della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente
esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della popolazione,
Ufficio della migrazione, Bellinzona,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1200.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 1800.00 pena
pecuniaria
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 200.00 spese
di inchiesta
fr. 2600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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