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Decisione

10.2009.369

Afferrare al collo una persona mentre si trova in sella ad un ciclomotore facendolo cadere a terra, provocandogli delle lesioni e dei danni al mezzo meccanico

2 marzo 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L’imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con

istanza di data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg., 49

cpv. 1, 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 1 CPS,

per avere, a Losone, il 5

settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e

meglio per avere afferrato per il collo Blai Filipelli mentre si trovava in

sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le

lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di Locarno La

Carità del 6 settembre 2005;

Considerandi

2.

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per avere, a Losone, il 5

settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per

avere afferrato Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore,

strappandogli la felpa e facendogli perdere la padronanza del mezzo che cadendo

a terra ha subito danni perlomeno al manubrio, alle manopole ed ai pedali

(importo complessivo dei danni ancora da definire, ma sicuramente superiore a

fr. 300.--);

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 15

(quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di

fr. 1’800.-- (milleottocento);

1.1

l’esecuzione

della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 580.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

respinge la richiesta di risarcimento

del torto morale, in quanto non provato;

rinvia la parte civile CIVI 1, __________,

al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267

cpv. 1 CPP);

riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,

fr. 700.-- a titolo di ripetibili a carico del signor ACCU 1, __________;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.00 tassa

di giustizia

fr. 250.00 spese

giudiziarie

fr. 80.00 testi

fr. 580.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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