10.2009.369
Afferrare al collo una persona mentre si trova in sella ad un ciclomotore facendolo cadere a terra, provocandogli delle lesioni e dei danni al mezzo meccanico
2 marzo 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.369
Data decisione, Autorità:
02.03.2010, PRPEN
Titolo:
Afferrare al collo una persona mentre si trova in sella ad un ciclomotore facendolo cadere a terra, provocandogli delle lesioni e dei danni al mezzo meccanico
DANNEGGIAMENTO
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2009.369
DA
2571/2009
Bellinzona
2
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________,
il 5 settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona
e meglio per avere afferrato per il collo CIVI 1 mentre si trovava in sella al
suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le lesioni
descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di __________ 6
settembre 2005;
2. danneggiamento,
per avere, a __________,
il 5 settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio
per avere afferrato CIVI 1 mentre si trovava in sella al suo ciclomotore
facendogli in tal modo perdere la padronanza del mezzo che cadeva a terra
subendo danni per fr. 520.--;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dall’art. 123
cifra 1, 144 cpv. 1 CPS, richiamato l’art. 49 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 4 giugno
2009 n. 2571/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
900.-- (novecento), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 60.--
(sessanta) (art. 34 e seg. CPS).
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Al versamento alla parte
civile CIVI 1 dell’importo di fr. 520.-- a titolo di risarcimento (art. 208
cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
4. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art.
369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 15 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 2 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato, nonché la parte civile, dopo la sua audizione
in qualità di teste, e la sua patrocinatrice, mentre il Procuratore Pubblico ha
rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa,
prospettato all’imputato, ai sensi dell’art. 250
cpv. 1 CPP, la derubricazione del reato in quello di vie di fatto;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato,
della parte civile in qualità di teste e di due testi;
sentita la patrocinatrice della parte
civile, la quale ritenendo la versione fornita dalla parte civile e dal
testimone più credibile, postula la conferma del decreto d’accusa e
l’accoglimento dell’istanza di risarcimento di data odierna;
sentito il difensore, il quale chiede di
essere prosciolto dal reato di lesioni semplici non avendo in alcun modo
picchiato la parte civile. Per quanto concerne il reato di danneggiamento è
disposto ad accollarsi unicamente i danni alla felpa, nonché al manubrio, alle
manopole ed ai pedali del motorino. Egli chiede infine di respingere l’istanza
di risarcimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni semplici,
rispettivamente vie di fatto,
1.2. Danneggiamento,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile con
istanza di data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 49
cpv. 1, 123 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 1 CPS,
per avere, a Losone, il 5
settembre 2005, intenzionalmente causato un danno al corpo di una persona e
meglio per avere afferrato per il collo Blai Filipelli mentre si trovava in
sella al suo ciclomotore facendolo così cadere a terra, provocandogli le
lesioni descritte nel certificato medico dell’Ospedale Regionale di Locarno La
Carità del 6 settembre 2005;
Considerandi
2.
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per avere, a Losone, il 5
settembre 2005, intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui, e meglio per
avere afferrato Blai Filipelli mentre si trovava in sella al suo ciclomotore,
strappandogli la felpa e facendogli perdere la padronanza del mezzo che cadendo
a terra ha subito danni perlomeno al manubrio, alle manopole ed ai pedali
(importo complessivo dei danni ancora da definire, ma sicuramente superiore a
fr. 300.--);
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 15
(quindici) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di
fr. 1’800.-- (milleottocento);
1.1
l’esecuzione
della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 580.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
respinge la richiesta di risarcimento
del torto morale, in quanto non provato;
rinvia la parte civile CIVI 1, __________,
al competente foro civile per le sue pretese di corrispondente natura (art. 267
cpv. 1 CPP);
riconosce alla parte civile CIVI 1, __________,
fr. 700.-- a titolo di ripetibili a carico del signor ACCU 1, __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 250.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 80.00 testi
fr. 580.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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