10.2009.37
Colpire ripetutamente la convivente con sberle, pugni e calci; guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.85 - max. 2.25 gr/oo)
4 agosto 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2009.37
Data decisione, Autorità:
04.08.2009, PRPEN
Titolo:
Colpire ripetutamente la convivente con sberle, pugni e calci; guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.85 - max. 2.25 gr/oo)
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 2 CPS
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2009.37
DA
4735/2008
Bellinzona
4
agosto 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con la
segretaria Anna Cerutti-Marchesi per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in
data 25 maggio 2007, ripetutamente colpito la convivente LESA 1 con sberle,
pugni e calci, procurandole le lesioni attestate dal certificato medico 25
maggio 2007 dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;
2. guida in stato di
inattitudine,
per avere, a __________ in
data 7 ottobre 2008, circolato al volante della vettura Renault __________
targata __________, in stato di ebrietà (alcolemia minima 1.85/massima 2.25 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123
cifra 2 cpv. 4 CPS e 91 cpv. 1 seconda frase LCStr, richiamati gli art. 46 cpv.
1 CPS e 31 cpv. 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre
2008 n. 4735/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr.
5’400.-- (cinquemilaquattrocento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.--,
con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita
con una pena detentiva di giorni 90 (novanta) (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.--
(mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
4. Alla revoca del beneficio
della condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni
(ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale di
Bellinzona il 13 novembre 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 16 dicembre 2008
dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2009, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 giugno 2009,
non è comparso, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
rinunciato all’audizione del teste, ritenuto
che non è comparso;
sentito il difensore, il quale non
contesta il secondo capo di imputazione mentre per il primo chiede il
proscioglimento dell’imputato, in quanto ritiene le dichiarazioni della parte
civile inaffidabili. In via subordinata, egli postula la derubricazione del
reato di lesioni semplici in quello di vie di fatto con richiesta di
applicazione dell’art. 173 cpv. 2 CPS. In via ancora più subordinata, egli
chiede una sensibile diminuzione della pena sia nel numero delle aliquote che
nel loro ammontare. Infine egli reputa che non siano dati gli estremi per una
revoca della pena precedente;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole
di:
1.1. Lesioni semplici,
subordinatamente vie di fatto,
1.2. Guida
in stato di inattitudine,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. Quale
deve essere l’eventuale pena?
3. L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a
quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti il 13 novembre 2006 dalla Pretura
penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 5
CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. lesioni semplici, art. 123
cifra 2 cpv. 5 CPS,
Considerandi
2.
guida in stato di inattitudine,
art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,
per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4735/2008 del 3 dicembre
2008;
condanna ACCU 1
1.
alla pena pecuniaria di 90
(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.
2’700.-- (duemilasettecento);
1.1
l’accusato
è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita
da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un
giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a
casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369
CPS;
revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione (ai
sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone
Ticino il 13 novembre 2006;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro
la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 2700.00 pena
pecuniaria
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 3200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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