Lexipedia

Decisione

10.2009.37

Colpire ripetutamente la convivente con sberle, pugni e calci; guida in stato di ebrietà (alcolemia: min. 1.85 - max. 2.25 gr/oo)

4 agosto 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

2. Quale

deve essere l’eventuale pena?

3. L'imputato può

beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a

quali condizioni?

4. Può essere mantenuto il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti il 13 novembre 2006 dalla Pretura

penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

5. A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 123 cifra 2 cpv. 5

CPS; 91 cpv. 1 seconda frase LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. lesioni semplici, art. 123

cifra 2 cpv. 5 CPS,

Considerandi

2.

guida in stato di inattitudine,

art. 91 cpv. 1 seconda frase LCStr,

per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4735/2008 del 3 dicembre

2008;

condanna ACCU 1

1.

alla pena pecuniaria di 90

(novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr.

2’700.-- (duemilasettecento);

1.1

l’accusato

è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita

da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un

giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica che la condanna sarà iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369

CPS;

revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione (ai

sensi del vCPS) decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone

Ticino il 13 novembre 2006;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro

la dichiarazione di contumacia.

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 2700.00 pena

pecuniaria

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 3200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster