10.2009.372
Appoggiare la propria fronte contro quella di un altro spingendolo all'indietro
16 marzo 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2009.372
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, PRPEN
Titolo:
Appoggiare la propria fronte contro quella di un altro spingendolo all'indietro
VIE DI FATTO
art. 126 CPS
Incarto
n.
10.2009.372
DA
2578/2009
Bellinzona
16
marzo 2010
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Prisca
Claudia Renella in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di vie di fatto,
per avere, durante un diverbio
con CIVI 1, appoggiando la fronte contro quella di quest’ultimo e spingendolo
all’indietro, commesso su di lui vie di fatto, senza tuttavia cagionargli un
significativo danno al corpo o alla salute;
fatti avvenuti il 5 giugno 2008 a __________;
reato previsto dall’art. 126
CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 8 giugno
Fatti
2009 n. 2578/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pecuniaria di 5
(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),
corrispondenti a complessivi fr. 150.--.
L’esecuzione della pena
viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42
e segg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 100.--,
ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una
pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto
dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente il 16 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al
quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore
Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto
d’accusa, così come il patrocinatore degli eredi della parte civile, il quale
ha parimenti chiesto l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;
accertate le generalità dell’accusato, data
lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e
della teste;
sentito il difensore, il quale chiede che
l’imputato venga assolto dall’accusa di vie di fatto, preso atto delle chiare
dichiarazioni dell’unica teste che ha assistito fatti, e contesta ogni pretesa
di parte civile;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel
decreto d’accusa in questione?
2.
Quale
deve essere l’eventuale pena?
3.
Possono essere
riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dagli eredi della
parte civile con istanza dell’8 febbraio 2010, oppure deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34 segg., 42 segg.,
126.
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto di accusa n. 2578/2009 dell’8 giugno 2009;
carica la tassa di giustizia e le
spese allo Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione
e dell’arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 50.00 teste
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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