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Decisione

10.2009.372

Appoggiare la propria fronte contro quella di un altro spingendolo all'indietro

16 marzo 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2009 n. 2578/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pecuniaria di 5

(cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS),

corrispondenti a complessivi fr. 150.--.

L’esecuzione della pena

viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42

e segg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 100.--,

ritenuto che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una

pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto

dall’art. 369 CPS;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente il 16 giugno 2009 dall’accusato;

indetto il dibattimento 16 marzo 2010, al

quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore

Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto

d’accusa, così come il patrocinatore degli eredi della parte civile, il quale

ha parimenti chiesto l’accoglimento dell’istanza di risarcimento;

accertate le generalità dell’accusato, data

lettura del decreto d’accusa, proceduto all’interrogatorio dell’accusato e

della teste;

sentito il difensore, il quale chiede che

l’imputato venga assolto dall’accusa di vie di fatto, preso atto delle chiare

dichiarazioni dell’unica teste che ha assistito fatti, e contesta ogni pretesa

di parte civile;

sentito da ultimo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di vie di fatto per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel

decreto d’accusa in questione?

2.

Quale

deve essere l’eventuale pena?

3.

Possono essere

riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dagli eredi della

parte civile con istanza dell’8 febbraio 2010, oppure deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 34 segg., 42 segg.,

126.

CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto di accusa n. 2578/2009 dell’8 giugno 2009;

carica la tassa di giustizia e le

spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal

dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione

della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell’istruzione

e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 teste

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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